Art. 85 Indennita' per i lavoratori domestici 1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita' non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. 4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. 5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi - Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 15. - Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. - Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 78. - Il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. - Il riferimento al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 82. - Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 84. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile): «Art. 1 (Assegno ordinario di invalidita') 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. 2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'. 3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo e' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e' integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della casa di abitazione. 5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non e' reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilita', in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa. 7. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. 8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidita' e' confermato automaticamente, ferme restando le facolta' di revisione di cui al successivo articolo 9. 9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara' determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto dalla contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato. 10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potra', comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento al compimento dell'eta' pensionabile. 11. All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'.» - Il riferimento al testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 82. Riferimenti normativi all'art. 86 - Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 78. La citata legge 12 giugno 1984, n. 222 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984, n. 165.