Art. 85 
 
                Indennita' per i lavoratori domestici 
 
  1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del  23
febbraio 2020,  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro  per  una  durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali  e'  riconosciuta,  per  i
mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500  euro,
per ciascun mese. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a condizione  che
i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. 
  3. L'indennita' di  cui  al  comma  1  non  e'  cumulabile  con  le
indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita'  disciplinate  in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo  decreto-legge,  ovvero  con
l'indennita' di cui  all'articolo  84  del  presente  decreto  e  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  L'indennita'
non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita'
non spetta altresi' ai percettori del reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza,  di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  per  i  quali
l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  pari  o  superiore
all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza,  per  i
quali l'ammontare del beneficio  in  godimento  risulti  inferiore  a
quello delle indennita' di cui al comma 1, in  luogo  del  versamento
dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del  reddito  di
cittadinanza fino all'ammontare della  stessa  indennita'  dovuto  in
ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai  titolari
di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e  ai  titolari  di
rapporto di lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato  diverso  dal
lavoro domestico. 
  5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in
unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo  di
460 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  domande  possono  essere
presentate presso gli Istituti di Patronato, di  cui  alla  legge  30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  10  ottobre  2008,  n.  193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 27, 28, 29 e  30  del  citato
          decreto-legge 18 marzo del  2020,  n.  18,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 15. 
              - Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 18
          marzo del 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 25. 
              - Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 18
          marzo del 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 78. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Il riferimento al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
          2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
          marzo 2019, n. 26 e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 82. 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  12  del  citato
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' riportato
          nei riferimenti normativi all'art. 84. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  12
          giugno 1984,  n.  222  (Revisione  della  disciplina  della
          invalidita' pensionabile): 
              «Art. 1 (Assegno ordinario di invalidita') 
              1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del
          diritto  ad  assegno  nell'assicurazione  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti  ed  autonomi  gestita  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita'  di
          lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,  sia
          ridotta in modo permanente a causa di infermita' o  difetto
          fisico o mentale a meno di un terzo. 
              2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la
          riduzione  della  capacita'  lavorativa,  oltre  i   limiti
          stabiliti  dal  comma  precedente,  preesista  al  rapporto
          assicurativo, purche' vi sia stato successivo  aggravamento
          o siano sopraggiunte nuove infermita'. 
              3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
          e' calcolato secondo le norme in vigore  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
          speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti
          inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni,  e'
          integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un
          importo a carico del fondo  sociale  pari  a  quello  della
          pensione sociale di cui  all'articolo  26  della  legge  30
          aprile  1969,  n.  153,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. 
              4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta
          ai soggetti che posseggono  redditi  propri  assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          importo superiore  a  due  volte  l'ammontare  annuo  della
          pensione sociale di cui  all'articolo  26  della  legge  30
          aprile  1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. Per  i  soggetti  coniugati  e  non  separati
          legalmente, l'integrazione non spetta qualora  il  reddito,
          cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre  volte
          l'importo della pensione sociale stessa.  Dal  computo  dei
          redditi predetti  e'  escluso  il  reddito  della  casa  di
          abitazione. 
              5. Per l'accertamento del reddito di cui al  precedente
          comma, gli  interessati  devono  presentare  alle  gestioni
          previdenziali  di  competenza  la  dichiarazione   di   cui
          all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 
              6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
          non e' reversibile ai superstiti.  Agli  stessi  spetta  la
          pensione di reversibilita', in base alle norme  che,  nelle
          gestioni previdenziali di  competenza,  disciplinano  detta
          pensione in favore dei superstiti di  assicurato.  Ai  fini
          del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui  al
          secondo comma del successivo  articolo  4,  si  considerano
          utili i periodi di godimento dell'assegno  di  invalidita',
          nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa. 
              7. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni
          ed e' confermabile per  periodi  della  stessa  durata,  su
          domanda del titolare dell'assegno,  qualora  permangano  le
          condizioni  che  diedero  luogo  alla  liquidazione   della
          prestazione  stessa,  tenuto  conto  anche   dell'eventuale
          attivita' lavorativa svolta. La  conferma  dell'assegno  ha
          effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la  domanda
          sia presentata nel semestre antecedente tale  data,  oppure
          dal  primo  giorno  del  mese  successivo   a   quello   di
          presentazione  della  domanda,  qualora  la  stessa   venga
          inoltrata  entro  i  centoventi  giorni   successivi   alla
          scadenza suddetta. 
              8. Dopo tre riconoscimenti  consecutivi,  l'assegno  di
          invalidita' e' confermato automaticamente,  ferme  restando
          le facolta' di revisione di cui al successivo articolo 9. 
              9. I periodi di contribuzione effettiva,  volontaria  e
          figurativa,   successivi   alla    decorrenza    originaria
          dell'assegno, sono utili  ai  fini  della  liquidazione  di
          supplementi secondo la disciplina  di  cui  all'articolo  7
          della legge 23 aprile  1981,  n.  155.  In  caso  di  nuova
          liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello
          stesso  sara'   determinato   in   misura   non   superiore
          all'assegno precedentemente liquidato,  incrementato  dagli
          aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto
          dalla contribuzione successivamente  intervenuta,  valutata
          secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato. 
              10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto  a
          pensione  di  vecchiaia,  l'assegno   di   invalidita'   si
          trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e  di
          contribuzione, in pensione  di  vecchiaia.  A  tal  fine  i
          periodi di godimento dell'assegno nei quali non  sia  stata
          prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini
          del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
          L'importo  della  pensione  non  potra',  comunque,  essere
          inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento
          al compimento dell'eta' pensionabile. 
              11. All'assegno  di  invalidita'  di  cui  al  presente
          articolo si  applica  la  disciplina  del  cumulo  prevista
          dall'articolo 20 della legge 30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              12. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, l'assegno mensile di  cui  all'articolo  13
          della legge 30 marzo 1971, n.  118,  e'  incompatibile  con
          l'assegno di invalidita'.» 
              - Il riferimento al testo della legge 30 marzo 2001, n.
          152 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 82. 
              Riferimenti normativi all'art. 86 
                
              - Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24  aprile  2020,  n.  27  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 78. 
              La citata legge 12 giugno 1984, n.  222  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984, n. 165.