Art. 85
Indennita' per i lavoratori domestici
1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23
febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i
mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro,
per ciascun mese.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a condizione che
i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le
indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con
l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita'
non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita'
non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui
all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore
all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i
quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a
quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento
dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di
cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in
ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai titolari
di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal
lavoro domestico.
5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in
unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di
460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere
presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 27, 28, 29 e 30 del citato
decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge 18
marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 25.
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 18
marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 78.
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al Capo I del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 82.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 84.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della
invalidita' pensionabile):
«Art. 1 (Assegno ordinario di invalidita')
1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del
diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto
fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la
riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti
stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto
assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento
o siano sopraggiunte nuove infermita'.
3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
e' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti
inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e'
integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un
importo a carico del fondo sociale pari a quello della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta
ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
importo superiore a due volte l'ammontare annuo della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati
legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito,
cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte
l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei
redditi predetti e' escluso il reddito della casa di
abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente
comma, gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui
all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
non e' reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la
pensione di reversibilita', in base alle norme che, nelle
gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta
pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini
del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al
secondo comma del successivo articolo 4, si considerano
utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita',
nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.
7. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni
ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su
domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le
condizioni che diedero luogo alla liquidazione della
prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale
attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha
effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda
sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure
dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda, qualora la stessa venga
inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla
scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di
invalidita' e' confermato automaticamente, ferme restando
le facolta' di revisione di cui al successivo articolo 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e
figurativa, successivi alla decorrenza originaria
dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di
supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7
della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova
liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello
stesso sara' determinato in misura non superiore
all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli
aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto
dalla contribuzione successivamente intervenuta, valutata
secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.
10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a
pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si
trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i
periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata
prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini
del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potra', comunque, essere
inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento
al compimento dell'eta' pensionabile.
11. All'assegno di invalidita' di cui al presente
articolo si applica la disciplina del cumulo prevista
dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con
l'assegno di invalidita'.»
- Il riferimento al testo della legge 30 marzo 2001, n.
152 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 82.
Riferimenti normativi all'art. 86
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 78.
La citata legge 12 giugno 1984, n. 222 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984, n. 165.