Art. 87
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in
deroga
1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' sostituito dal seguente:
«251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione
guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre
2018 e non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e'
concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la prestazione
di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennita' pari al
trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva della contribuzione
figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»
2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
cosi' come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101 e' sostituito dal seguente:
«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa
fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Le regioni e le province au-tonome concedono
l'indennita' di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica
della disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.».