Art. 89 
 
         Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali 
 
  1. Ai fini  della  rendicontazione  da  parte  di  regioni,  ambiti
territoriali e comuni al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali dell'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di
sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  22
giugno  2016,  n.  112,  del  Fondo  nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28  agosto  1997,  n.
285, la rendicontazione del 75% della  quota  relativa  alla  seconda
annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della
quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della  coerenza
degli utilizzi  con  le  norme  e  gli  atti  di  programmazione.  Le
eventuali somme  relative  alla  seconda  annualita'  precedente  non
rendicontate devono  comunque  essere  esposte  entro  la  successiva
erogazione. 
  2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento
alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni  destinatarie
dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto
forma di servizi  effettivamente  erogati,  specifiche  spese  legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla  riorganizzazione  dei
servizi,  all'approvvigionamento  di  dispositivi  di  protezione   e
all'adattamento degli spazi. 
  2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della  legge  8
novembre  2000,  n.  328,  sono  da  considerarsi  servizi   pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione,  accreditamento
o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il  godimento  di
diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.  Allo  scopo  di
assicurare l'effettivo e  continuo  godimento  di  tali  diritti,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito
delle loro competenze e della  loro  autonomia  organizzativa,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  definiscono  le  modalita'  per
garantire  l'accesso  e   la   continuita'   dei   servizi   sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di  cui  al  presente
comma anche in  situazione  di  emergenza,  sulla  base  di  progetti
personalizzati,  tenendo  conto  delle  specifiche   e   inderogabili
esigenze di  tutela  delle  persone  piu'  esposte  agli  effetti  di
emergenze e  calamita'.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   44
          dell'articolo 59 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449
          (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): 
              «Art.  59  (Disposizioni  in  materia  di   previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita') 
              1. - 43. Omissis 
              44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  e'
          istituito il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con  una
          dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di  lire  15
          miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per  l'anno
          2000. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma  1264  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le  non
          autosufficienze", al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della
          legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni  in  materia  di
          assistenza in favore delle persone  con  disabilita'  grave
          prive del sostegno familiare): 
              «Art. 3 (Istituzione del Fondo  per  l'assistenza  alle
          persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare) 
              1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
          e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2,  e'  istituito
          nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali il Fondo per  l'assistenza  alle  persone
          con disabilita' grave  prive  del  sostegno  familiare,  di
          seguito denominato  «Fondo».  La  dotazione  del  Fondo  e'
          determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in  38,3
          milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni  di  euro
          annui a decorrere dal 2018. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  28
          agosto 1997, n. 285  (Disposizioni  per  la  promozione  di
          diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza): 
              «Art.   1   (Fondo   nazionale   per    l'infanzia    e
          l'adolescenza) 
              1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
          finalizzato alla  realizzazione  di  interventi  a  livello
          nazionale, regionale e locale per  favorire  la  promozione
          dei diritti,  la  qualita'  della  vita,  lo  sviluppo,  la
          izzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia  e
          dell'adolescenza, privilegiando  l'ambiente  ad  esse  piu'
          confacente  ovvero  la  famiglia   naturale,   adottiva   o
          affidataria, in attuazione dei principi  della  Convenzione
          sui diritti del fanciullo resa  esecutiva  ai  sensi  della
          legge 27 maggio 1991, n. 176 e degli articoli 1 e  5  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
              2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al  30  per
          cento  delle   risorse   del   Fondo   e'   riservata   al,
          finanziamento di interventi da  realizzare  nei  comuni  di
          Venezia, Milano, Torino, Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,
          Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria,  Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata  avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla   base
          dell'ultima   rilevazione   della   popolazione    minorile
          effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: 
              a - carenza di strutture per la prima infanzia  secondo
          le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e  di
          analisi per l'infanzia della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri; 
              b - numero di minori presenti in  presidi  residenziali
          socio-assistenziali   in   base   all'ultima    rilevazione
          dell'ISTAT; 
              c - percentuale di dispersione scolastica nella  scuola
          dell'obbligo come accertata dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione; 
              d - percentuale di famiglie con figli minori che vivono
          al di sotto della soglia di  poverta'  cosi'  come  stimata
          dall'ISTAT; 
              e - incidenza percentuale del coinvolgimento di  minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale dei servizi  civili  del  Ministero  dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la 
              giustizia minorile del Ministero della giustizia. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   legge,   il   Ministro   per   la
          solidarieta'  sociale,  con  proprio  decreto  emanato   di
          concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, 
              della  giustizia  e  con  il  Ministro  per   le   pari
          opportunita',  sentite  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari
          competenti, provvede  alla  ripartizione  delle  quote  del
          Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma
          2. 
              4. Per il finanziamento del  Fondo  e'  autorizzata  la
          spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e  di  lire  312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  22
          della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
              «Art.  22  Definizione   del   sistema   integrato   di
          interventi e servizi sociali 
              1. - 3. Omissis 
              4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le  leggi
          regionali,  secondo  i  modelli   organizzativi   adottati,
          prevedono per ogni ambito territoriale di cui  all'articolo
          8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche  delle  diverse
          esigenze delle aree urbane e rurali, comunque  l'erogazione
          delle seguenti prestazioni: 
              a)  servizio  sociale  professionale   e   segretariato
          sociale per informazione  e  consulenza  al  singolo  e  ai
          nuclei familiari; 
              b)  servizio  di  pronto  intervento  sociale  per   le
          situazioni di emergenza personali e familiari; 
              c) assistenza domiciliare; 
              d)  strutture  residenziali  e   semiresidenziali   per
          soggetti con fragilita' sociali; 
              e)  centri  di  accoglienza  residenziali  o  diurni  a
          carattere comunitario.»