Art. 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali 1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi. 2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita') 1. - 43. Omissis 44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 15 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 1264 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare): «Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza): «Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo sviluppo, la izzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: a - carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; b - numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; c - percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; d - percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT; e - incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita' criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della giustizia e con il Ministro per le pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. 4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.» - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Art. 22 Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 1. - 3. Omissis 4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.»