Art. 89 bis 
 
Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia  di
                  trattamenti di invalidita' civile 
 
  1. Nello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo, con una  dotazione  iniziale
pari a 46milioni di euro per l'anno 2020, destinato  a  concorrere  a
ottemperare alla sentenza  della  Corte  costituzionale,  pronunciata
nella  camera  di  consiglio  del  23  giugno  2020,  in  materia  di
riconoscimento dei benefici di cui all'articolo  38  della  legge  28
dicembre 2001, n.  448,  in  favore  degli  invalidi  civili  totali,
indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta
anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38 della  legge  28
          dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2002): 
              «Art.  38  Incremento  delle  pensioni  in  favore   di
          soggetti disagiati 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e'  incrementata,  a
          favore dei soggetti di eta' pari  o  superiore  a  settanta
          anni e fino a garantire un reddito proprio  pari  a  516,46
          euro al  mese  per  tredici  mensilita',  la  misura  delle
          maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: 
              a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          e successive modificazioni; 
              b) all'articolo 70, comma 1, della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388,  con  riferimento  ai  titolari  dell'assegno
          sociale di cui all'articolo  3,  comma  6,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335; 
              c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          con riferimento ai titolari della pensione sociale  di  cui
          all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
              2. I medesimi benefici di cui al comma  1  in  presenza
          dei requisiti anagrafici di cui  al  medesimo  comma,  sono
          corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
          ai sensi dell'articolo 10 della legge 26  maggio  1970,  n.
          381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.  118,
          nonche' ai ciechi  civili  titolari  di  pensione,  tenendo
          conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
          e per il calcolo dei predetti benefici. 
              3. L'eta' anagrafica relativa ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque  anni,  di
          un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere  dal
          soggetto. Il requisito  del  quinquennio  di  contribuzione
          risulta soddisfatto in  presenza  di  periodi  contributivi
          complessivamente  pari   o   superiori   alla   meta'   del
          quinquennio. 
              4. I benefici incrementativi di cui  al  comma  1  sono
          altresi' concessi ai soggetti di eta' pari  o  superiore  a
          sessanta anni,  che  risultino  invalidi  civili  totali  o
          sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di  pensione  o
          che  siano  titolari  di  pensione  di  inabilita'  di  cui
          all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 
              5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso  in  base
          alle seguenti condizioni: 
              a) il beneficiario non possieda redditi propri su  base
          annua pari o superiori a 6.713,98 euro; 
              b) il beneficiario non possieda,  se  coniugato  e  non
          effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
          importo  annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98  euro,  ne'
          redditi, cumulati con quello del coniuge,  per  un  importo
          annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98  euro   incrementati
          dell'importo annuo dell'assegno sociale; 
              c) qualora i redditi posseduti risultino  inferiori  ai
          limiti di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l'incremento  e'
          corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
          dei limiti stessi; 
              d) per gli  anni  successivi  al  2002,  il  limite  di
          reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura  pari
          all'incremento dell'importo del  trattamento  minimo  delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          rispetto all'anno precedente. 
              6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
          al presente articolo non si tiene conto del  reddito  della
          casa di abitazione. 
              7. Nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno  percepito
          indebitamente  prestazioni  pensionistiche   o   quote   di
          prestazioni pensionistiche o  trattamenti  di  famiglia,  a
          carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001,
          non  si  fa  luogo  al  recupero  dell'indebito  qualora  i
          soggetti medesimi siano percettori di un reddito  personale
          imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno  2000  di  importo
          pari o inferiore a 8.263,31 euro. 
              8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
          i trattamenti di cui al comma  7  siano  percettori  di  un
          reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per  l'anno
          2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si  fa  luogo
          al  recupero  dell'indebito  nei  limiti   di   un   quarto
          dell'importo riscosso. 
              9.  Il  recupero  e'  effettuato  mediante   trattenuta
          diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
          L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
          entro il limite di  ventiquattro  mesi.  Tale  limite  puo'
          essere superato al fine di garantire che la  trattenuta  di
          cui al presente comma non sia  superiore  al  quinto  della
          pensione. 
              10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8  e  9  non  si
          applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
          abbia  indebitamente  percepito  i  trattamenti  a   carico
          dell'INPS.  Il  recupero  dell'indebito  pensionistico   si
          estende agli eredi del pensionato solo nel caso in  cui  si
          accerti il dolo del pensionato medesimo.»