Art. 90
Lavoro agile
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di
lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle
valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione
dell'eta' o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che
possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita'
accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione
che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali
ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato):
«Art. 18 (Lavoro agile)
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di
incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile
quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione
lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali
aziendali e in parte all'esterno senza una postazione
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le
direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione
delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 19 (Forma e recesso)
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e'
stipulato per iscritto ai fini della regolarita'
amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione
della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali
aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del
potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i
tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e
organizzative necessarie per assicurare la disconnessione
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o
a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo'
avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso
del recesso da parte del datore di lavoro non puo' essere
inferiore a novanta giorni, al fine di consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro
rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In
presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso di
accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di
accordo a tempo indeterminato.»
«Art. 20 (Trattamento, diritto all'apprendimento
continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'
di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime
mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai
sensi del presente capo puo' essere riconosciuto,
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
all'apprendimento permanente, in modalita' formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle
relative competenze.»
«Art. 21 (Potere di controllo e disciplinare)
1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile
disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore
di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte,
connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari.»
«Art. 22 (Sicurezza sul lavoro)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la
sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalita' di lavoro agile e a tal fine consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa
scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione
della prestazione all'esterno dei locali aziendali.»
«Art. 23 (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni
e le malattie professionali)
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalita' di lavoro agile e le sue
modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, quando la scelta del
luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza.»
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali)
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e'
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il
lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente
tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo'
essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti
dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2,
della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile,
anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera
b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico
da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle
ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal
servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti
di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e'
computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le
parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti:
"ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero
in strutture del Servizio sanitario nazionale per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e
finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza
o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e
comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli
stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni
scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del
secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza
costituzionale, nonche' le autorita' amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al
presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,
e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di
fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse
all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto
stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi
e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro
dipendente della medesima amministrazione di appartenenza,
senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento
o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in
forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo
gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a
termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini
temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse
dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita'
telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la
possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il
conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si
istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono
concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui
ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative
alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1,
fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o
quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al
COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento
dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti
esigenze di funzionalita' delle amministrazioni
interessate, il personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, con provvedimento dei responsabili di livello
dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza,
adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle
amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato,
agli effetti economici e previdenziali, al servizio
prestato, con esclusione della corresponsione
dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non
e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio
per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19, e' collocato d'ufficio in licenza
straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei
giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza
straordinaria di convalescenza per il personale militare in
ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui
all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente
della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168
del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale
integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e
dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza
di cui al presente comma costituisce servizio prestato a
tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non
corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove
prevista.
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli
accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle
disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere
i competenti servizi sanitari.»