Art. 90 
 
                            Lavoro agile 
 
  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di
sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile
anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,  fermo  restando  il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a
23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  e  a  condizione  che  tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche  della  prestazione.
Fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle  prestazioni  di
lavoro  in  modalita'  agile  e'  riconosciuto,  sulla   base   delle
valutazioni dei medici competenti, anche ai  lavoratori  maggiormente
esposti a  rischio  di  contagio  da  virus  SARS-CoV-2,  in  ragione
dell'eta'   o   della   condizione   di    rischio    derivante    da
immunodepressione,  da  esiti  di  patologie  oncologiche   o   dallo
svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  comorbilita'  che
possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore   rischiosita'
accertata  dal  medico  competente,  nell'ambito  della  sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto,  a  condizione
che tale modalita'  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della
prestazione lavorativa. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta
anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilita'  del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 
  3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di  lavoro  del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito internet del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  4.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di  lavoro  pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile  disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  puo'
essere applicata dai datori di lavoro  privati  a  ogni  rapporto  di
lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei   principi   dettati   dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli  accordi  individuali
ivi previsti; gli obblighi di  informativa  di  cui  all'articolo  22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in  via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro
(INAIL). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli da 18 a  23  della
          legge 22 maggio 2017, n.  81  (Misure  per  la  tutela  del
          lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a
          favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei  luoghi
          del lavoro subordinato): 
              «Art. 18 (Lavoro agile) 
              1. Le disposizioni del presente  capo,  allo  scopo  di
          incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione
          dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il  lavoro  agile
          quale  modalita'  di  esecuzione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato stabilita mediante accordo tra le parti,  anche
          con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi  e
          senza precisi vincoli di orario o di luogo di  lavoro,  con
          il possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo
          svolgimento  dell'attivita'  lavorativa.   La   prestazione
          lavorativa viene eseguita, in parte all'interno  di  locali
          aziendali e  in  parte  all'esterno  senza  una  postazione
          fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di
          lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla  legge  e
          dalla contrattazione collettiva. 
              2. Il datore di lavoro e' responsabile della  sicurezza
          e  del  buon  funzionamento  degli  strumenti   tecnologici
          assegnati al lavoratore per lo  svolgimento  dell'attivita'
          lavorativa. 
              3. Le disposizioni del presente capo si  applicano,  in
          quanto compatibili,  anche  nei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  secondo  le
          direttive emanate anche ai  sensi  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta  salva  l'applicazione
          delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
          rapporti. 
              3-bis. I  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  che
          stipulano accordi per  l'esecuzione  della  prestazione  di
          lavoro in modalita'  agile  sono  tenuti  in  ogni  caso  a
          riconoscere priorita'  alle  richieste  di  esecuzione  del
          rapporto di  lavoro  in  modalita'  agile  formulate  dalle
          lavoratrici nei tre anni successivi  alla  conclusione  del
          periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo  16
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',
          di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
          dai lavoratori con figli in condizioni  di  disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. 
              4. Gli incentivi di carattere  fiscale  e  contributivo
          eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi  di
          produttivita' ed efficienza  del  lavoro  subordinato  sono
          applicabili  anche  quando   l'attivita'   lavorativa   sia
          prestata in modalita' di lavoro agile. 
              5. Agli adempimenti di  cui  al  presente  articolo  si
          provvede senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
              «Art. 19 (Forma e recesso) 
              1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e'
          stipulato  per   iscritto   ai   fini   della   regolarita'
          amministrativa e della  prova,  e  disciplina  l'esecuzione
          della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei  locali
          aziendali, anche con riguardo alle forme di  esercizio  del
          potere direttivo del datore di  lavoro  ed  agli  strumenti
          utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua  altresi'  i
          tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e
          organizzative necessarie per assicurare  la  disconnessione
          del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
              2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine  o
          a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo'
          avvenire con un preavviso non inferiore  a  trenta  giorni.
          Nel caso di lavoratori disabili ai  sensi  dell'articolo  1
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine  di  preavviso
          del recesso da parte del datore di lavoro non  puo'  essere
          inferiore  a  novanta  giorni,  al   fine   di   consentire
          un'adeguata  riorganizzazione  dei   percorsi   di   lavoro
          rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In
          presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
          puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso  di
          accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso  di
          accordo a tempo indeterminato.» 
              «Art.  20   (Trattamento,   diritto   all'apprendimento
          continuo e certificazione delle competenze del lavoratore) 
              1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'
          di lavoro agile ha diritto ad un  trattamento  economico  e
          normativo   non   inferiore   a   quello   complessivamente
          applicato, in attuazione dei contratti  collettivi  di  cui
          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, nei confronti dei lavoratori che svolgono  le  medesime
          mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 
              2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile  ai
          sensi  del  presente   capo   puo'   essere   riconosciuto,
          nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
          all'apprendimento permanente,  in  modalita'  formali,  non
          formali o informali, e alla periodica certificazione  delle
          relative competenze.» 
              «Art. 21 (Potere di controllo e disciplinare) 
              1. L'accordo relativo alla modalita'  di  lavoro  agile
          disciplina l'esercizio del potere di controllo  del  datore
          di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
          dei  locali  aziendali  nel  rispetto  di  quanto  disposto
          dall'articolo 4 della legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni. 
              2. L'accordo di cui al comma 1 individua  le  condotte,
          connesse  all'esecuzione   della   prestazione   lavorativa
          all'esterno  dei  locali   aziendali,   che   danno   luogo
          all'applicazione di sanzioni disciplinari.» 
              «Art. 22 (Sicurezza sul lavoro) 
              1. Il datore  di  lavoro  garantisce  la  salute  e  la
          sicurezza del  lavoratore  che  svolge  la  prestazione  in
          modalita'  di  lavoro  agile  e  a  tal  fine  consegna  al
          lavoratore  e  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza,  con  cadenza  almeno  annuale,   un'informativa
          scritta nella quale sono individuati i rischi generali e  i
          rischi specifici connessi  alla  particolare  modalita'  di
          esecuzione del rapporto di lavoro. 
              2. Il lavoratore e' tenuto a  cooperare  all'attuazione
          delle misure  di  prevenzione  predisposte  dal  datore  di
          lavoro per fronteggiare i  rischi  connessi  all'esecuzione
          della prestazione all'esterno dei locali aziendali.» 
              «Art. 23 (Assicurazione obbligatoria per gli  infortuni
          e le malattie professionali) 
              1.  L'accordo  per  lo  svolgimento  della  prestazione
          lavorativa  in  modalita'  di  lavoro  agile   e   le   sue
          modificazioni  sono  oggetto  delle  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, e successive modificazioni. 
              2. Il lavoratore ha  diritto  alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
          da  rischi  connessi  alla  prestazione   lavorativa   resa
          all'esterno dei locali aziendali. 
              3. Il lavoratore ha  diritto  alla  tutela  contro  gli
          infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
          andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
          per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
          dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni  di  cui
          al terzo  comma  dell'articolo  2  del  testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, e successive  modificazioni,  quando  la  scelta  del
          luogo della prestazione sia dettata  da  esigenze  connesse
          alla prestazione stessa o dalla necessita'  del  lavoratore
          di conciliare le esigenze di vita con quelle  lavorative  e
          risponda a criteri di ragionevolezza.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  87  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 87 (Misure straordinarie  in  materia  di  lavoro
          agile  e  di  esenzione  dal  servizio   e   di   procedure
          concorsuali) 
              1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
          sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria
          con   sorveglianza    attiva,    dai    dipendenti    delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al  COVID-19,  e'
          equiparato al periodo di ricovero  ospedaliero.  Fino  alla
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-2019, ovvero fino ad una data  antecedente  stabilita
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione,  il
          lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della
          prestazione lavorativa nelle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
              a) limitano la presenza del  personale  nei  luoghi  di
          lavoro  per  assicurare  esclusivamente  le  attivita'  che
          ritengono indifferibili e  che  richiedono  necessariamente
          tale   presenza,   anche   in   ragione   della    gestione
          dell'emergenza; 
              b)  prescindono  dagli  accordi  individuali  e   dagli
          obblighi informativi previsti dagli articoli  da  18  a  23
          della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
              2. La  prestazione  lavorativa  in  lavoro  agile  puo'
          essere svolta anche attraverso strumenti informatici  nella
          disponibilita' del dipendente  qualora  non  siano  forniti
          dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma  2,
          della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 
              3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile,
          anche nella forma semplificata di cui al comma  1,  lettera
          b), e per i periodi di assenza dal servizio dei  dipendenti
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  imposti  dai
          provvedimenti di contenimento del  fenomeno  epidemiologico
          da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3,  comma
          1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13,  e
          dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2020,
          n. 19, le amministrazioni utilizzano  gli  strumenti  delle
          ferie  pregresse,  del  congedo,  della  banca  ore,  della
          rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto  della
          contrattazione collettiva. Esperite  tali  possibilita'  le
          amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
          dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal
          servizio costituisce servizio prestato a tutti gli  effetti
          di legge e l'amministrazione non  corrisponde  l'indennita'
          sostitutiva di mensa, ove prevista.  Tale  periodo  non  e'
          computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3. 
              3-bis. All'articolo 71, comma 1, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: "di qualunque durata," sono inserite  le  seguenti:
          "ad esclusione di quelli relativi al  ricovero  ospedaliero
          in  strutture  del   Servizio   sanitario   nazionale   per
          l'erogazione  delle  prestazioni  rientranti  nei   livelli
          essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini  di
          fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti  dal  presente
          comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
              3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica  e
          finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza
          o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19  e
          fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e
          comunque  per  l'anno  scolastico  2019/2020,  produce  gli
          stessi effetti delle attivita' previste per le  istituzioni
          scolastiche del primo  ciclo  dal  decreto  legislativo  13
          aprile 2017, n. 62, e per le  istituzioni  scolastiche  del
          secondo ciclo dall'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.
          122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
              4.   Gli   organi   costituzionali   e   di   rilevanza
          costituzionale,   nonche'   le   autorita'   amministrative
          indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per  le
          societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione, ciascuno  nell'ambito  della  propria  autonomia,
          adeguano il proprio  ordinamento  ai  principi  di  cui  al
          presente articolo. 
              4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma  1,
          e comunque non oltre il  30  settembre  2020,  al  fine  di
          fronteggiare le particolari esigenze emergenziali  connesse
          all'epidemia  da  COVID-19,  anche  in  deroga   a   quanto
          stabilito dai contratti  collettivi  nazionali  vigenti,  i
          dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi
          e le ferie maturati fino  al  31  dicembre  2019  ad  altro
          dipendente della medesima amministrazione di  appartenenza,
          senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento
          o ai diversi profili  posseduti.  La  cessione  avviene  in
          forma scritta ed e' comunicata al dirigente del  dipendente
          cedente e a quello del dipendente ricevente,  e'  a  titolo
          gratuito, non puo'  essere  sottoposta  a  condizione  o  a
          termine e  non  e'  revocabile.  Restano  fermi  i  termini
          temporali previsti per la fruizione delle  ferie  pregresse
          dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. 
              5.  Lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  per
          l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione  dei  casi  in
          cui   la   valutazione   dei   candidati   sia   effettuata
          esclusivamente su  basi  curriculari  ovvero  in  modalita'
          telematica, e' sospeso  per  sessanta  giorni  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata  la  valutazione   dei   candidati,   nonche'   la
          possibilita'  di  svolgimento  dei  procedimenti   per   il
          conferimento  di  incarichi,  anche   dirigenziali,   nelle
          pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  che  si
          istaurano e si svolgono in via telematica e che si  possono
          concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui
          ai commi che precedono, ivi incluse le  procedure  relative
          alle progressioni di cui all'articolo  22,  comma  15,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              6. Fino al termine stabilito  ai  sensi  del  comma  1,
          fuori dei casi di  assenza  dal  servizio  per  malattia  o
          quarantena  con  sorveglianza  attiva   o   in   permanenza
          domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  dovuta  al
          COVID-19, in considerazione del livello di  esposizione  al
          rischio di contagio da COVID-19 connesso  allo  svolgimento
          dei compiti istituzionali e nel rispetto  delle  preminenti
          esigenze    di    funzionalita'    delle    amministrazioni
          interessate, il personale delle  Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
          puo' essere dispensato temporaneamente  dalla  presenza  in
          servizio, anche ai soli  fini  precauzionali  in  relazione
          all'esposizione a rischio, ai sensi  dell'articolo  37  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  con   provvedimento   dei   responsabili   di   livello
          dirigenziale degli Uffici e dei  Reparti  di  appartenenza,
          adottato secondo specifiche  disposizioni  impartite  dalle
          amministrazioni competenti.  Tale  periodo  e'  equiparato,
          agli  effetti  economici  e  previdenziali,   al   servizio
          prestato,    con    esclusione     della     corresponsione
          dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista,  e  non
          e' computabile nel limite di  cui  all'articolo  37,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3. 
              7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma  1,  il
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente  dal  servizio
          per malattia o quarantena  con  sorveglianza  attiva  o  in
          permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza  attiva
          dovuta al  COVID-19,  e'  collocato  d'ufficio  in  licenza
          straordinaria, in congedo straordinario o in malattia,  con
          esclusione di tali  periodi  di  assenza  dal  computo  dei
          giorni previsti dall'articolo 37, terzo  comma,  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
          gennaio  1957,  n.  3,  dal  periodo  massimo  di   licenza
          straordinaria di convalescenza per il personale militare in
          ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui
          all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente
          della  Repubblica  del  7  maggio  2008,   pubblicati   nel
          supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168
          del 19 luglio 2008, di recepimento  dell'accordo  sindacale
          integrativo, rispettivamente,  del  personale  direttivo  e
          dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza
          di cui al presente comma costituisce  servizio  prestato  a
          tutti  gli  effetti  di  legge  e   l'amministrazione   non
          corrisponde  l'indennita'   sostitutiva   di   mensa,   ove
          prevista. 
              8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze
          armate e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  agli
          accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione  delle
          disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere
          i competenti servizi sanitari.»