Art. 91
Attivita' di formazione a distanza e conservazione della validita'
dell'anno scolastico o formativo
1. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la
partecipazione alle attivita' didattiche dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attivitasono svolte con modalita'
a distanza, individuate dai medesimi Istituti diistruzione, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita'.
2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.),
i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo,
l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validita'.
Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi
istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita'
formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020):
«Art. 4 (Norme specifiche in materia di ammissibilita'
in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile)
1. - 6. Omissis
7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui
all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e
all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.
1304/2013, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel
documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del
contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione
forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non
siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati
inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
Omissis.»