Art. 91 Attivita' di formazione a distanza e conservazione della validita' dell'anno scolastico o formativo 1. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attivita' didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attivitasono svolte con modalita' a distanza, individuate dai medesimi Istituti diistruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. 2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020): «Art. 4 (Norme specifiche in materia di ammissibilita' in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile) 1. - 6. Omissis 7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalita'. Omissis.»