Art. 93 
 
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
              di proroga di contratti di apprendistato 
 
  1. In deroga all'articolo 21  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'  possibile  rinnovare  o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato  a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di  cui
agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dei contratti di lavoro a tempo determinato,  anche  in  regime  di
somministrazione, e' prorogato di  una  durata  pari  al  periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e  21
          del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) 
              1. Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere
          apposto un termine di durata non superiore a  dodici  mesi.
          Il contratto puo' avere una durata superiore,  ma  comunque
          non eccedente i ventiquattro  mesi,  solo  in  presenza  di
          almeno una delle seguenti condizioni: 
              a)   esigenze   temporanee   e   oggettive,    estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
              b)   esigenze   connesse   a   incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria. 
              Omissis.» 
                
              «Art. 21 (Proroghe e rinnovi) 
              01. Il contratto puo' essere rinnovato  solo  a  fronte
          delle condizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1.  Il
          contratto  puo'  essere  prorogato  liberamente  nei  primi
          dodici mesi e,  successivamente,  solo  in  presenza  delle
          condizioni di cui all'articolo 19,  comma  1.  In  caso  di
          violazione di quanto  disposto  dal  primo  e  dal  secondo
          periodo, il contratto si trasforma  in  contratto  a  tempo
          indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
          al comma 2 del presente articolo, possono essere  rinnovati
          o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo 19, comma 1. 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere prorogato, con  il  consenso  del  lavoratore,  solo
          quando la durata iniziale del  contratto  sia  inferiore  a
          ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo  di  quattro
          volte nell'arco di  ventiquattro  mesi  a  prescindere  dal
          numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe  sia
          superiore, il contratto si trasforma in contratto  a  tempo
          indeterminato  dalla  data  di  decorrenza   della   quinta
          proroga. 
              2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto   a   tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525. 
              3. I limiti  previsti  dal  presente  articolo  non  si
          applicano alle imprese start-up innovative di  cui  di  cui
          all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
          costituzione della societa', ovvero per  il  piu'  limitato
          periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo  25  per
          le societa' gia' costituite.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 43 e 45 del citato
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 43 Apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore 
              1.  L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale e il certificato di specializzazione  tecnica
          superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione
          effettuata in azienda  con  l'istruzione  e  la  formazione
          professionale  svolta  dalle  istituzioni   formative   che
          operano nell'ambito dei sistemi regionali di  istruzione  e
          formazione  sulla  base  dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46. 
              2. Possono essere assunti con il contratto  di  cui  al
          comma 1, in tutti i settori di  attivita',  i  giovani  che
          hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al  compimento  dei
          25.   La   durata   del   contratto   e'   determinata   in
          considerazione della qualifica o del diploma da  conseguire
          e non puo' in ogni caso essere superiore a  tre  anni  o  a
          quattro   anni   nel   caso   di   diploma    professionale
          quadriennale. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  46,
          comma 1,  la  regolamentazione  dell'apprendistato  per  la
          qualifica e il diploma professionale e  il  certificato  di
          specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle  regioni
          e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
          regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
          per  la  qualifica  e  il  diploma   professionale   e   il
          certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore   e'
          rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. 
              4.  In  relazione  alle  qualificazioni  contenute  nel
          Repertorio di cui all'articolo 41, comma  3,  i  datori  di
          lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad  un  anno  il
          contratto  di  apprendistato  dei  giovani  qualificati   e
          diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi  di
          cui al comma 1, per il consolidamento e  l'acquisizione  di
          ulteriori      competenze      tecnico-professionali      e
          specialistiche, utili anche ai fini  dell'acquisizione  del
          certificato di specializzazione  tecnica  superiore  o  del
          diploma di  maturita'  professionale  all'esito  del  corso
          annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
          decreto legislativo  n.  226  del  2005.  Il  contratto  di
          apprendistato puo' essere prorogato fino ad un  anno  anche
          nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
          l'apprendista  non  abbia  conseguito  la   qualifica,   il
          diploma,  il  certificato   di   specializzazione   tecnica
          superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
          del corso annuale integrativo. 
              5. Possono essere,  altresi',  stipulati  contratti  di
          apprendistato, di durata  non  superiore  a  quattro  anni,
          rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno  dei
          percorsi   di   istruzione   secondaria   superiore,    per
          l'acquisizione,  oltre  che  del  diploma   di   istruzione
          secondaria    superiore,    di     ulteriori     competenze
          tecnico-professionali rispetto a quelle gia'  previste  dai
          vigenti regolamenti scolastici, utili  anche  ai  fini  del
          conseguimento del certificato di  specializzazione  tecnica
          superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
          8-bis  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. Sono fatti salvi, fino  alla  loro  conclusione,  i
          programmi sperimentali per lo  svolgimento  di  periodi  di
          formazione  in  azienda  gia'  attivati.  Possono   essere,
          inoltre, stipulati contratti di  apprendistato,  di  durata
          non superiore a due anni, per i giovani che frequentano  il
          corso annuale integrativo che si conclude  con  l'esame  di
          Stato, di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
              6.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  il
          contratto di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  sottoscrive  un  protocollo  con   l'istituzione
          formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce  il
          contenuto e la durata degli obblighi formativi  del  datore
          di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
          all'articolo 46, comma 1.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          definiti  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
          percorsi di apprendistato, e, in particolare,  i  requisiti
          delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il  monte  orario
          massimo del percorso scolastico che puo' essere  svolto  in
          apprendistato, nonche' il numero di ore  da  effettuare  in
          azienda,  nel  rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  e  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
          provincie  autonome.  Nell'apprendistato  che   si   svolge
          nell'ambito  del  sistema  di   istruzione   e   formazione
          professionale regionale, la formazione esterna  all'azienda
          e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo  studente
          e' iscritto e non puo' essere superiore  al  60  per  cento
          dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al  50  per
          cento per il  terzo  e  quarto  anno,  nonche'  per  l'anno
          successivo finalizzato al conseguimento del certificato  di
          specializzazione tecnica, in ogni  caso  nell'ambito  delle
          risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  nel
          rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
              7. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              8. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e
          Bolzano che  abbiano  definito  un  sistema  di  alternanza
          scuola-lavoro,  i  contratti  collettivi  stipulati   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di   utilizzo   del   contratto   di
          apprendistato,  anche   a   tempo   determinato,   per   lo
          svolgimento di attivita' stagionali. 
              9. Successivamente al conseguimento della  qualifica  o
          del diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo
          n.  226  del  2005,  nonche'  del  diploma  di   istruzione
          secondaria  superiore,  allo   scopo   di   conseguire   la
          qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali,   e'
          possibile la trasformazione del contratto in  apprendistato
          professionalizzante.  In  tal  caso,  la   durata   massima
          complessiva dei  due  periodi  di  apprendistato  non  puo'
          eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
          di cui all'articolo 42, comma 5.» 
              «Art. 45 Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
              1.  Possono  essere  assunti  in  tutti  i  settori  di
          attivita',   pubblici   o   privati,   con   contratto   di
          apprendistato per il  conseguimento  di  titoli  di  studio
          universitari e della alta formazione, compresi i  dottorati
          di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti
          tecnici superiori di cui all'articolo  7  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,  per
          attivita' di  ricerca,  nonche'  per  il  praticantato  per
          l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
          compresa tra i 18 e i 29 anni in  possesso  di  diploma  di
          istruzione   secondaria   superiore   o   di   un   diploma
          professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale integrato  da  un  certificato  di
          specializzazione  tecnica  superiore  o  del   diploma   di
          maturita'  professionale  all'esito   del   corso   annuale
          integrativo. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  un
          contratto di cui al comma 1 sottoscrive un  protocollo  con
          l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
          l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
          anche temporali, della formazione a carico  del  datore  di
          lavoro, secondo lo schema definito con il  decreto  di  cui
          all'articolo  46,   comma   1.   Il   suddetto   protocollo
          stabilisce,  altresi',  il  numero  dei  crediti  formativi
          riconoscibili a  ciascuno  studente  per  la  formazione  a
          carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
          formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite  di
          cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286.  I  principi  e  le  modalita'  di
          attribuzione dei crediti formativi  sono  definiti  con  il
          decreto di cui all'articolo  46,  comma  1.  La  formazione
          esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa  a
          cui lo studente e' iscritto e nei  percorsi  di  istruzione
          tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
          60 per cento dell'orario ordinamentale. 
              3. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              4. La regolamentazione  e  la  durata  del  periodo  di
          apprendistato per attivita' di ricerca o  per  percorsi  di
          alta formazione e' rimessa alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento  e  Bolzano,  per  i  soli  profili  che
          attengono  alla   formazione,   sentite   le   associazioni
          territoriali  dei  datori  di  lavoro  e   dei   lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          le universita', gli istituti tecnici superiori e  le  altre
          istituzioni formative  o  di  ricerca  comprese  quelle  in
          possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di   rilevanza
          nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  promozione
          delle  attivita'   imprenditoriali,   del   lavoro,   della
          formazione,   della   innovazione   e   del   trasferimento
          tecnologico. 
              5. In assenza delle regolamentazioni regionali  di  cui
          al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato  di
          alta   formazione   e   ricerca   e'   disciplinata   dalle
          disposizioni del decreto di cui all'articolo 46,  comma  1.
          Sono fatte salve fino alla  regolamentazione  regionale  le
          convenzioni stipulate dai datori di  lavoro  o  dalle  loro
          associazioni  con  le  universita',  gli  istituti  tecnici
          superiori e le altre istituzioni formative  o  di  ricerca,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.»