Art. 93
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
di proroga di contratti di apprendistato
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui
agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 21
del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima)
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque
non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.
Omissis.»
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi)
01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte
delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il
contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo
periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.»
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 45 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 43 Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione
effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni formative che
operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al
comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che
hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei
25. La durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire
e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46,
comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'
rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel
Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di
lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il
contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di
cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturita' professionale all'esito del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di
apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche
nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a quattro anni,
rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei
percorsi di istruzione secondaria superiore, per
l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze
tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai
vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda gia' attivati. Possono essere,
inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata
non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il
corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il
contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti
delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario
massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in
apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in
azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda
e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente
e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per
cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno
successivo finalizzato al conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel
rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di utilizzo del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato, per lo
svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione
secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non puo'
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
di cui all'articolo 42, comma 5.»
«Art. 45 Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati
di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per
attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta'
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturita' professionale all'esito del corso annuale
integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un
contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con
l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita',
anche temporali, della formazione a carico del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo
stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a
carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di
formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di
cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di
attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il
decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione
esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a
cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al
60 per cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di
alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che
attengono alla formazione, sentite le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui
al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di
alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1.
Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le
convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»