Art. 94 
 
                   Promozione del lavoro agricolo 
 
  1.  In  relazione  all'emergenza  epidemiologica  i  percettori  di
ammortizzatori sociali, limitatamente al  periodo  di  sospensione  a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di
reddito di cittadinanza possono stipulare con datori  di  lavoro  del
settore agricolo contratti a  termine  non  superiori  a  30  giorni,
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire  la  perdita  o  la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro  per  l'anno
2020.  Il  lavoratore  percettore  del  reddito  di  cittadinanza  e'
dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3,  comma  8,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,  con  riferimento  ai  redditi
percepiti  per  effetto  dei  contratti  di  cui  al  primo  periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'  incrementata  di
57,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31  gennaio  1994,  n.
97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,»,  sono  inserite
le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 8, e  12,
          comma 1, del citato decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
          convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,  n.
          26: 
              «Art. 3 
              Beneficio economico 
              1. - 7. Omissis 
              8. In caso di variazione della condizione occupazionale
          nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente
          da parte di uno o piu' componenti il nucleo  familiare  nel
          corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro
          concorre alla determinazione del beneficio economico  nella
          misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a
          quello della variazione e fino a quando il maggior  reddito
          non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per  l'intera
          annualita'. Il reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto
          dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
          del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,  che,
          conseguentemente, a  decorrere  dal  mese  di  aprile  2019
          devono contenere l'informazione relativa alla  retribuzione
          o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro  dipendente
          e' comunque  comunicato  dal  lavoratore  all'INPS  secondo
          modalita' definite dall'Istituto, che mette  l'informazione
          a disposizione delle piattaforme  di  cui  all'articolo  6,
          comma 1. 
              Omissis.» 
              «Art. 12 
              Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma
          del Rdc 
              1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico  del
          Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli  articoli
          1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo  8,  nonche'
          dell'erogazione del Reddito di inclusione  e  delle  misure
          aventi finalita'  analoghe  a  quelle  del  Rdc,  ai  sensi
          rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13,  sono
          autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
          di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel  2020,  di
          7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2022  da  iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali denominato "Fondo per il  reddito
          di cittadinanza". 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo  18
          della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni  per
          le zone montane), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18 (Assunzioni a tempo parziale) 
              1. - 3. Omissis 
              3-bis.  Fino  al   termine   dell'emergenza   sanitaria
          derivante dalla diffusione del virus COVID-19,  e  comunque
          non oltre  il  31  luglio  2020,  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono  aiuto  e
          sostegno alle aziende agricole situate nelle zone  montane.
          Conseguentemente  tali  soggetti   non   sono   considerati
          lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  a),
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»