Art. 95 
 
Misure di sostegno alle imprese  per  la  riduzione  del  rischio  di
                    contagio nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14  marzo
2020, come integrato il 24  aprile  2020,  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  promuove
interventi straordinari destinati alle  imprese,  anche  individuali,
iscritte  al  Registro  delle  imprese  o  all'Albo   delle   imprese
artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale  del
Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed  alle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112,  iscritte
al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,  interventi  per  la  riduzione  del  rischio  di
contagio attraverso l'acquisto di: 
    a)  apparecchiature  e  attrezzature  per   l'isolamento   o   il
distanziamento  dei  lavoratori,  compresi  i   relativi   costi   di
installazione; 
    b) dispositivi elettronici e sensoristica per  il  distanziamento
dei lavoratori; 
    c) apparecchiature  per  l'isolamento  o  il  distanziamento  dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto  agli  addetti  di
aziende terze fornitrici di beni e servizi; 
    d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi
e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di  lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; 
    e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al  presente  articolo,
fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  commi  862  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015  n.  208,  sono  destinate  le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei  progetti  di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni. 
  3. I  contributi  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo sono concessi  in  conformita'  a  quanto  previsto
nella Comunicazione della Commissione europea  del  19  marzo  2020-C
(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  Covid-19»,  come
modificata e integrata dalla Comunicazione della  Commissione  del  3
aprile  2020-C  (2020)2215-final.   L'importo   massimo   concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari  ad  euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino  a  9  dipendenti,  euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50  dipendenti,  euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi  sono  concessi  con  procedura   automatica,   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto  i
medesimi costi ammissibili. 
  5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297  del  19
dicembre 2019, e' revocato. 
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al  presente  articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse  di  cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese,  sulla  base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto. 
  6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle  attivita'  produttive
delle imprese in condizioni di  sicurezza,  in  via  eccezionale  per
l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo  8,  comma  15,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine  di
cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020,  un
bando per il concorso al finanziamento di  progetti  di  investimento
delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  5,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   con   modalita'   rapide   e
semplificate,  anche  tenendo  conto  degli  assi   di   investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai  sensi
del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento
del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine della  verifica  di  compatibilita'  con  i
saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del  citato  articolo
8, comma 15, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.  112  recante
          «Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,
          a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge  6
          giugno 2016, n. 106» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 167 del 19 luglio 2017. 
              -  Il  citato  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70  del  17
          marzo 2020. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  862  e  seguenti
          dell'articolo  1  della  legge  28  dicembre  2015  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato): 
              «862.  Al  fine  di  favorire  il  miglioramento  delle
          condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  con
          effetto dal 1º gennaio 2016,  presso  l'Istituto  nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
          e' istituito un fondo con la dotazione  di  45  milioni  di
          euro per l'anno 2016 e  di  35  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2017.  Il  fondo   e'   destinato   a
          finanziare gli investimenti per l'acquisto  o  il  noleggio
          con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
          macchine agricole e forestali, caratterizzati da  soluzioni
          innovative per l'abbattimento delle  emissioni  inquinanti,
          la riduzione  del  rischio  rumore,  il  miglioramento  del
          rendimento e della  sostenibilita'  globali  delle  aziende
          agricole, nel rispetto del  regolamento  (UE)  n.  702/2014
          della  Commissione,  del  25  giugno  2014,  e  vi  possono
          accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore
          della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 
              863.  Nel  primo  semestre  di  ciascun  anno   l'INAIL
          pubblica nel proprio sito istituzionale  l'avviso  pubblico
          con l'indicazione delle  modalita',  dei  termini  e  delle
          condizioni di ammissibilita' di presentazione delle domande
          e rende noti i parametri associati  sia  all'oggetto  della
          domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa,  nel
          rispetto della normativa  europea  sugli  aiuti  di  Stato.
          Nello  stesso  avviso  sono  definiti  gli   obblighi   dei
          beneficiari e  le  cause  di  decadenza  e  di  revoca  del
          contributo. 
              864.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui al comma 862 si provvede: 
              a) quanto a 20 milioni di euro annui  a  decorrere  dal
          2016, a valere sulle risorse gia' previste dall'articolo 1,
          comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
              b) quanto a 25 milioni di euro  per  il  2016  e  a  15
          milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante  quota
          parte  delle  risorse   programmate   dall'INAIL   per   il
          finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5,
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e  successive
          modificazioni, fermo  restando  l'equilibrio  del  bilancio
          dell'ente. 
              865. All'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
          247, il comma 60 e' abrogato. 
              866. Per il  concorso  dello  Stato  al  raggiungimento
          degli  standard  europei  del  parco  mezzi  destinato   al
          trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
          l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un Fondo finalizzato all'acquisto  diretto,  anche  per  il
          tramite   di   societa'   specializzate,    nonche'    alla
          riqualificazione    elettrica    e     al     miglioramento
          dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi  adibiti
          al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale.   Al   Fondo
          confluiscono, previa intesa  con  le  regioni,  le  risorse
          disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147,  e  successivi  rifinanziamenti.  Al
          Fondo sono altresi' assegnati, per le  medesime  finalita',
          210 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020,
          130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90  milioni  di  euro
          per  l'anno  2022.   Con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti sono individuate  modalita',
          anche  innovative  e  sperimentali,  anche  per   garantire
          l'accessibilita' alle  persone  a  mobilita'  ridotta,  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 
              867.   In   considerazione   della   grave   situazione
          finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est  e
          servizi automobilistici, con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  e'  disposto  il  commissariamento  della  suddetta
          societa'  e  sono  nominati  il  commissario  ed  eventuali
          sub-commissari.  Il  commissario  provvede,  entro  novanta
          giorni  dal  suo  insediamento,  a  predisporre  un   piano
          industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la
          riduzione dei costi di  funzionamento.  Il  commissario  e'
          incaricato altresi' di predisporre e  presentare  al  socio
          unico,  nel  predetto  termine  di  novanta   giorni,   una
          dettagliata e documentata relazione,  pubblicata  nel  sito
          web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
          sito  web  della  medesima  societa'  nonche'   in   quello
          dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della  regione
          Puglia, in merito allo  stato  finanziario  e  patrimoniale
          della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la
          grave situazione finanziaria della medesima societa', anche
          al fine  di  consentire  al  socio  unico  di  valutare  le
          condizioni per l'esercizio dell'azione  di  responsabilita'
          ai  sensi  dell'articolo  2393  del   codice   civile.   Il
          commissario,  a  seguito  della   ricognizione   contabile,
          provvede, se necessario, dandone  preventiva  comunicazione
          al socio e al Ministero dell'economia e delle  finanze,  ad
          attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui
          al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Su  proposta  del
          commissario, la societa' puo', altresi', essere  trasferita
          o alienata secondo  criteri  e  modalita'  individuati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          Fermi restando gli obblighi di cui al  presente  comma,  e'
          autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016.
          Le relative risorse sono  trasferite  al  patrimonio  della
          societa' Ferrovie del Sud  Est  e  servizi  automobilistici
          S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della  normativa
          dell'Unione europea in materia e nell'ambito del  piano  di
          risanamento  della  societa',  esclusivamente  a  copertura
          delle  passivita',  anche  pregresse,  e   delle   esigenze
          finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi  gli
          atti, i provvedimenti e le operazioni  gia'  realizzati  ai
          sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti del 4  agosto  2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 17  settembre  2016,  n.  218,  ivi  compreso  il
          trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
          automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie  dello  Stato
          Italiane    S.p.a.,    realizzato     nell'ambito     della
          riorganizzazione  delle  partecipazioni  dello  Stato   nel
          settore e  in  ragione  della  sussistenza,  in  capo  alla
          medesima societa', di qualita' industriali  e  patrimoniali
          tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e  del
          servizio, nonche' l'impegno della societa'  Ferrovie  dello
          Stato  Italiane  S.p.a.,  assunto  ai  sensi  del  medesimo
          decreto, di provvedere nei termini di legge alla  rimozione
          dello squilibrio patrimoniale della societa'. 
              868.  Al   fine   di   migliorare   la   capacita'   di
          programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa  e
          per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
          finanziarie, a decorrere dal 1º  gennaio  2016  le  risorse
          iscritte nel  bilancio  dello  Stato,  a  qualunque  titolo
          destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito  fondo
          da iscrivere nello stato di previsione del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto
          previsto al primo  periodo,  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, su proposta del Ministro competente, le  opportune
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa. 
              869.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma   868
          confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa,
          in quanto societa' a totale partecipazione pubblica,  entro
          il decimo giorno di  ciascun  trimestre  sulla  base  delle
          previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono
          utilizzate per  il  pagamento  diretto  delle  obbligazioni
          relative  ai  quadri  economici  delle  opere  previste   e
          finanziate nel contratto di programma - parte  investimenti
          di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo  avanzamento
          del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse
          sono  rendicontati   trimestralmente   dall'ANAS   Spa   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  anche  con
          specifica indicazione  degli  stati  di  avanzamento  delle
          opere  realizzate,  riscontrabili  dal  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle  opere  pubbliche  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  e  dalla
          relazione di cui al comma 871  del  presente  articolo.  Il
          bilancio annuale dell'ANAS Spa da' evidenza della  gestione
          del  conto  di  tesoreria.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definite  le
          modalita' di attuazione del presente comma, anche  al  fine
          di  prevedere  adeguati  meccanismi   di   supervisione   e
          controllo,  anche  di  carattere   preventivo,   da   parte
          dell'amministrazione. 
              870. Il contratto di programma  tra  l'ANAS  Spa  e  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha  durata
          quinquennale  e  riguarda  le  attivita'  di   costruzione,
          manutenzione e gestione della rete stradale e  autostradale
          non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
          di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
          e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
          il  territorio  nazionale.  Il   contratto   di   programma
          definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere  da
          realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un  piano
          pluriennale di opere e di un  programma  di  servizi  sulla
          rete  stradale.  Il  contratto  di  programma   stabilisce,
          altresi', gli  standard  qualitativi  e  le  priorita',  il
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni  e
          le modalita' di  verifica  da  parte  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di  contratto  di
          programma e' approvato dal CIPE, su proposta  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze per  quanto  attiene
          agli aspetti finanziari. 
              871. Entro il 30 settembre di ciascun anno  l'ANAS  Spa
          trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          una relazione sullo stato di attuazione  del  contratto  di
          programma di cui al comma 870, ivi  compreso  lo  stato  di
          avanzamento  delle   opere,   sulla   relativa   situazione
          finanziaria complessiva, nonche' sulla qualita' dei servizi
          resi. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          validata    la    suddetta    relazione,    la    trasmette
          tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle
          finanze e alle competenti Commissioni parlamentari. 
              872. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno  del  periodo
          contrattuale, il CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   approva   eventuali
          aggiornamenti del contratto di programma di  cui  al  comma
          870 e, in particolare, del piano pluriennale di  opere,  in
          coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
          29  dicembre  2011,  n.  228,  sulla  base  delle   risorse
          disponibili a legislazione  vigente,  dell'andamento  delle
          opere e dell'evoluzione della  programmazione  di  settore,
          nonche' del piano dei servizi  in  relazione  all'andamento
          della qualita' degli stessi. 
              873.  Qualora  dovessero  sorgere   impedimenti   nelle
          diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi
          ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal
          contratto di programma, sulla base  di  motivate  esigenze,
          l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di  cui  al
          comma 868  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  per
          realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di  opere
          ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza.  A
          tal  fine  l'ANAS  Spa  da'  preventiva  comunicazione   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   che
          rilascia la relativa autorizzazione nei  successivi  trenta
          giorni, decorrenti  dalla  ricezione  della  comunicazione.
          Decorso infruttuosamente  tale  termine,  l'ANAS  Spa  puo'
          comunque procedere,  dandone  tempestiva  comunicazione  al
          predetto    Ministero.    Le    variazioni     confluiscono
          nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere. 
              874.  Nelle  more  della  stipula  del   contratto   di
          programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868  a  873,
          le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere
          gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute  nel
          contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto  al  CIPE
          nella riunione del 6 agosto 2015. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11  del
          citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
              «Art. 11 (Attivita' promozionali) 
              1. - 4. Omissis 
              5.  L'INAIL  finanzia  con   risorse   proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
          razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 4 (Procedura automatica) 
              1. La  procedura  automatica  si  applica  qualora  non
          risulti  necessaria,  per  l'attuazione  degli  interventi,
          un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico  e
          finanziario  del  programma  di  spesa.   L'intervento   e'
          concesso in misura percentuale, ovvero in misura  fissa  di
          ammontare   predeterminato,   sulle    spese    ammissibili
          sostenute, successivamente alla presentazione della domanda
          ovvero nel corso dell'esercizio precedente. 
              2. Il Ministro competente per materia o  la  regione  o
          gli enti  locali  competenti  determinano  previamente  per
          tutti i beneficiari  degli  interventi,  sulla  base  delle
          risorse  finanziarie   disponibili,   l'ammontare   massimo
          dell'intervento   concedibile    e    degli    investimenti
          ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione. 
              3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta
          una dichiarazione, secondo un  apposito  schema  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  dal
          soggetto competente per la  concessione,  sottoscritta,  ai
          sensi e per gli effetti di cui all' articolo 4 della  legge
          4  gennaio  1968,  n.   15,   dal   legale   rappresentante
          dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o,  in
          mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto
          al relativo registro, attestante il possesso dei  requisiti
          e  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l'accesso  alle
          agevolazioni, nonche' la documentazione e  le  informazioni
          necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui  al  decreto
          legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 
              4. Il soggetto  competente  accerta  esclusivamente  la
          completezza e  la  regolarita'  delle  dichiarazioni  e  di
          quanto previsto dal comma 3,  registrate  secondo  l'ordine
          cronologico  di   presentazione.   Entro   trenta   giorni,
          l'intervento  e'  concesso   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili. 
              5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di  uno
          o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il
          medesimo  termine  di  cui  al  comma  4,   e'   comunicato
          all'impresa il diniego all'intervento. 
              6. L'iniziativa  e'  realizzata  nel  termine  previsto
          dalla vigente normativa, in ogni caso non  oltre  due  anni
          decorrenti  dalla  data  della  concessione,  a   pena   di
          decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro  60
          giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime
          forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce  i  documenti
          giustificativi delle  spese  sostenute,  ivi  compresi  gli
          estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari
          o attrezzature acquistati, nonche' una perizia  giurata  di
          un professionista competente  nella  materia,  iscritto  al
          relativo  albo  professionale,  attestante  l'inerenza  dei
          costi  sostenuti  alle  tipologie  ammissibili  e  la  loro
          congruita'. 
              Tale perizia giurata non e' obbligatoria esclusivamente
          nel caso di cui all' articolo  14  della  legge  24  giugno
          1997,  n.  196.  Il  soggetto  competente,   accertata   la
          completezza e la regolarita' della documentazione prodotta,
          entro  il  termine  previsto  dalle  norme  applicabili   e
          comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione,
          fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla
          normativa    antimafia,    provvede     alla     erogazione
          dell'intervento mediante unica somministrazione.» 
              - Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 8  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 8 Razionalizzazione e  risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche 
              1. - 14. Omissis 
              15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da
          parte degli enti pubblici e privati  che  gestiscono  forme
          obbligatorie  di  assistenza  e  previdenza,   nonche'   le
          operazioni di utilizzo, da parte degli stessi  enti,  delle
          somme rivenienti dall'alienazione degli  immobili  o  delle
          quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla  verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              Omissis.»