Art. 95
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di
contagio nei luoghi di lavoro
1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo
2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove
interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,
iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese
artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del
Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese
sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte
al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di
contagio attraverso l'acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di
installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento
dei lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di
aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi
e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono concessi in conformita' a quanto previsto
nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C
(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come
modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3
aprile 2020-C (2020)2215-final. L'importo massimo concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19
dicembre 2019, e' revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive
delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per
l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di
cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un
bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento
delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e
semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi
del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento
del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i
saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo
8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 167 del 19 luglio 2017.
- Il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17
marzo 2020.
- Si riporta il testo dei commi 862 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato):
«862. Al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con
effetto dal 1º gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e' istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017. Il fondo e' destinato a
finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio
con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni
innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti,
la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del
rendimento e della sostenibilita' globali delle aziende
agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono
accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL
pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico
con l'indicazione delle modalita', dei termini e delle
condizioni di ammissibilita' di presentazione delle domande
e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della
domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei
beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del
contributo.
864. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 862 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal
2016, a valere sulle risorse gia' previste dall'articolo 1,
comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15
milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota
parte delle risorse programmate dall'INAIL per il
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio
dell'ente.
865. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, il comma 60 e' abrogato.
866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica e al miglioramento
dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti
al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo
confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al
Fondo sono altresi' assegnati, per le medesime finalita',
210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro
per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita',
anche innovative e sperimentali, anche per garantire
l'accessibilita' alle persone a mobilita' ridotta, per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
867. In considerazione della grave situazione
finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' disposto il commissariamento della suddetta
societa' e sono nominati il commissario ed eventuali
sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta
giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano
industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la
riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario e'
incaricato altresi' di predisporre e presentare al socio
unico, nel predetto termine di novanta giorni, una
dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito
web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
sito web della medesima societa' nonche' in quello
dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della regione
Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale
della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la
grave situazione finanziaria della medesima societa', anche
al fine di consentire al socio unico di valutare le
condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilita'
ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il
commissario, a seguito della ricognizione contabile,
provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione
al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad
attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del
commissario, la societa' puo', altresi', essere trasferita
o alienata secondo criteri e modalita' individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016.
Le relative risorse sono trasferite al patrimonio della
societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici
S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di
risanamento della societa', esclusivamente a copertura
delle passivita', anche pregresse, e delle esigenze
finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli
atti, i provvedimenti e le operazioni gia' realizzati ai
sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218, ivi compreso il
trasferimento della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della
riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel
settore e in ragione della sussistenza, in capo alla
medesima societa', di qualita' industriali e patrimoniali
tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e del
servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo
decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione
dello squilibrio patrimoniale della societa'.
868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.
869. Le risorse del fondo di cui al comma 868
confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa,
in quanto societa' a totale partecipazione pubblica, entro
il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle
previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono
utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni
relative ai quadri economici delle opere previste e
finanziate nel contratto di programma - parte investimenti
di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento
del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse
sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con
specifica indicazione degli stati di avanzamento delle
opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla
relazione di cui al comma 871 del presente articolo. Il
bilancio annuale dell'ANAS Spa da' evidenza della gestione
del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma, anche al fine
di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e
controllo, anche di carattere preventivo, da parte
dell'amministrazione.
870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata
quinquennale e riguarda le attivita' di costruzione,
manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale
non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
il territorio nazionale. Il contratto di programma
definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da
realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano
pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla
rete stradale. Il contratto di programma stabilisce,
altresi', gli standard qualitativi e le priorita', il
cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e
le modalita' di verifica da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di
programma e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene
agli aspetti finanziari.
871. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
una relazione sullo stato di attuazione del contratto di
programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di
avanzamento delle opere, sulla relativa situazione
finanziaria complessiva, nonche' sulla qualita' dei servizi
resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
validata la suddetta relazione, la trasmette
tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.
872. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo
contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali
aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma
870 e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in
coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse
disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle
opere e dell'evoluzione della programmazione di settore,
nonche' del piano dei servizi in relazione all'andamento
della qualita' degli stessi.
873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle
diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi
ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal
contratto di programma, sulla base di motivate esigenze,
l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di cui al
comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per
realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere
ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A
tal fine l'ANAS Spa da' preventiva comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta
giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa puo'
comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al
predetto Ministero. Le variazioni confluiscono
nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.
874. Nelle more della stipula del contratto di
programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868 a 873,
le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere
gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute nel
contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE
nella riunione del 6 agosto 2015.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 11 (Attivita' promozionali)
1. - 4. Omissis
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Procedura automatica)
1. La procedura automatica si applica qualora non
risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi,
un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e
finanziario del programma di spesa. L'intervento e'
concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di
ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili
sostenute, successivamente alla presentazione della domanda
ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Il Ministro competente per materia o la regione o
gli enti locali competenti determinano previamente per
tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo
dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta
una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal
soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai
sensi e per gli effetti di cui all' articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante
dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in
mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto
al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti
e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni, nonche' la documentazione e le informazioni
necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la
completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e di
quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine
cronologico di presentazione. Entro trenta giorni,
l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse
disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno
o piu' requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il
medesimo termine di cui al comma 4, e' comunicato
all'impresa il diniego all'intervento.
6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto
dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni
decorrenti dalla data della concessione, a pena di
decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60
giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime
forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti
giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli
estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari
o attrezzature acquistati, nonche' una perizia giurata di
un professionista competente nella materia, iscritto al
relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei
costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro
congruita'.
Tale perizia giurata non e' obbligatoria esclusivamente
nel caso di cui all' articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la
completezza e la regolarita' della documentazione prodotta,
entro il termine previsto dalle norme applicabili e
comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione,
fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla
normativa antimafia, provvede alla erogazione
dell'intervento mediante unica somministrazione.»
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 8 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. - 14. Omissis
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.»