Art. 96 
 
Disposizioni in materia di noleggio  autovetture  per  vigilanza  sul
                               lavoro 
 
  1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  puo'  provvedere,  con
onere a carico del proprio bilancio, al noleggio  di  autovetture  da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza,  anche  in
deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
nonche', al fine di  una  tempestiva  disponibilita'  dei  mezzi,  in
deroga  agli  obblighi  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 6  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi) 
              1. - 13. Omissis 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  1  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
          servizi e trasparenza delle procedure) 
              1. - 6. Omissis 
              7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449 e  450,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, quale misura di coordinamento della finanza  pubblica,
          le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, a totale partecipazione  pubblica  diretta  o
          indiretta,   relativamente    alle    seguenti    categorie
          merceologiche: energia elettrica, gas,  carburanti  rete  e
          carburanti  extra-rete,  combustibili  per   riscaldamento,
          telefonia  fissa  e  telefonia  mobile,  sono   tenute   ad
          approvvigionarsi attraverso le convenzioni  o  gli  accordi
          quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
          centrali di committenza regionali di riferimento costituite
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie  autonome
          procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
          i  sistemi  telematici   di   negoziazione   [sul   mercato
          elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione] messi a
          disposizione  dai  soggetti  sopra  indicati.  La  presente
          disposizione non si applica alle procedure di gara  il  cui
          bando sia stato pubblicato  precedentemente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. E' fatta  salva  la
          possibilita' di procedere ad  affidamenti,  nelle  indicate
          categorie merceologiche, anche al di fuori  delle  predette
          modalita',  a  condizione  che  gli  stessi  conseguano  ad
          approvvigionamenti da altre centrali  di  committenza  o  a
          procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi
          inferiori  almeno  del  10  per  cento  per  le   categorie
          merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3
          per  cento  per  le  categorie   merceologiche   carburanti
          extra-rete,  carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e
          combustibili per  il  riscaldamento  rispetto  ai  migliori
          corrispettivi indicati nelle convenzioni e  accordi  quadro
          messi a disposizione da Consip  SpA  e  dalle  centrali  di
          committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
          del   precedente   periodo    devono    essere    trasmessi
          all'Autorita' nazionale  anticorruzione.  In  tali  casi  i
          contratti dovranno comunque essere sottoposti a  condizione
          risolutiva  con   possibilita'   per   il   contraente   di
          adeguamento  ai  migliori   corrispettivi   nel   caso   di
          intervenuta disponibilita' di convenzioni  Consip  e  delle
          centrali di committenza regionali che prevedano  condizioni
          di maggior vantaggio economico in percentuale superiore  al
          10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al  fine
          di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di  finanza
          pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
          pubbliche   amministrazioni   riguardanti   le    categorie
          merceologiche di cui al primo periodo del  presente  comma,
          in via sperimentale, dal 1º gennaio  2017  al  31  dicembre
          2018 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma.  La  mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  rileva  ai  fini  della
          responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 
              Omissis.»