Art. 97
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa la
parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti:
«mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;
b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite
le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e
dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e
degli eventuali condebitori solidali».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Fondo di garanzia)
1.- 6. Omissis
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro
60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto
corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione
della contabile di pagamento, e' surrogato di diritto al
lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante
sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali
condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Omissis.»