Art. 97 
 
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo  di  garanzia  di
        cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 
 
  1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29  maggio  1982,  n.  297,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa  la
parola: «dell'interessato» e  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:
«mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»; 
    b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo»  sono  inserite
le seguenti: «, previa esibizione della contabile  di  pagamento,»  e
dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti:  «e
degli eventuali condebitori solidali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della
          legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
          fine rapporto  e  norme  in  materia  pensionistica),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Fondo di garanzia) 
              1.- 6. Omissis 
              I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto  e  quinto
          comma del presente articolo sono eseguiti dal  fondo  entro
          60 giorni dalla  richiesta  mediante  accredito  sul  conto
          corrente del  beneficiario.  Il  fondo,  previa  esibizione
          della contabile di pagamento, e' surrogato  di  diritto  al
          lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio  spettante
          sul patrimonio dei  datori  di  lavoro  e  degli  eventuali
          condebitori solidali ai sensi  degli  articoli  2751-bis  e
          2776 del codice civile per le somme da esso pagate. 
              Omissis.»