Art. 99 
 
                 Osservatorio del mercato del lavoro 
 
  1. Al fine di monitorare tempestivamente gli  effetti  sul  mercato
del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  delle  misure
di contenimento adottate, in  maniera  da  programmare  efficacemente
adeguate strategie occupazionali, incluse  politiche  attive  per  il
lavoro e per la formazione, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  l'Osservatorio  nazionale  per  il
mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»). 
  2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi: 
    a) studio ed elaborazione dei dati relativi  all'occupazione  con
particolare riferimento all'analisi per  competenze,  caratteristiche
settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere; 
    b) individuazione e definizione  dei  fabbisogni  generati  dalle
trasformazioni  del  mercato  del  lavoro,  anche  per  effetto   dei
mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica; 
    c) individuazione  di  aree  prioritarie  verso  cui  indirizzare
azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed
offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare; 
    d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica  e
scolastica professionale in base alle  richieste  dei  nuovi  profili
professionali emergenti; 
    e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali
e di sostegno al reddito attivate; 
  3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali
aventi analoghe  finalita',  ove  non  gia'  costituiti,  assicurando
indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete
nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
  4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali puo' avvalersi  di  un  Comitato  scientifico
appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, presieduto dal rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre  a  rappresentanti
dell'ISTAT,  dell'INPS,  dell'INAIL,  dell'ANPAL,  dell'INAPP,  delle
regioni e province autonome, da esperti indipendenti.  Ai  componenti
dell'Osservatorio  e  del  Comitato  scientifico  non  spetta   alcun
compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,   rimborso   spese   o
emolumento comunque denominato. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni  titolari
del trattamento, che li mettono  a  disposizione  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  al  solo  fine  di  elaborazione
statistica per le finalita' di cui al comma 2. 
  6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo  non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente.