Art. 99
Osservatorio del mercato del lavoro
1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato
del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure
di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente
adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il
lavoro e per la formazione, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il
mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con
particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche
settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle
trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei
mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare
azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed
offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e
scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili
professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali
e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali
aventi analoghe finalita', ove non gia' costituiti, assicurando
indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete
nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali puo' avvalersi di un Comitato scientifico
appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti
dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle
regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti
dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari
del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione
statistica per le finalita' di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente.