Art. 17 Disposizioni finanziarie I contributi di cui agli articoli 1, 4 e 11 del presente decreto sono concessi, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni annui, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della predetta legge, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai compenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2020 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione ed editoria Martella Il Ministro dell'istruzione Azzolina Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2020 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1138