Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  I contributi di cui agli articoli 1, 4 e 11  del  presente  decreto
sono concessi, per un importo complessivo non superiore a 20  milioni
annui, stabilito  annualmente  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma  6,  della  legge  26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della
predetta  legge,  destinate  agli  interventi  di  competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso ai compenti organi di controllo
e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 maggio 2020 
 
                                      p. Il Presidente                
                                 del Consiglio dei ministri           
                    Il Sottosegretario di Stato con delega in materia 
                                 di informazione ed editoria          
                                           Martella                   
Il Ministro dell'istruzione 
          Azzolina 

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2020 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1138