Art. 18
Pubblicazione del provvedimento
1. Il provvedimento conclusivo del procedimento e' pubblicato sul
sito istituzionale dell'Autorita' nella sezione dedicata alle
segnalazioni di cui all'art. 54-bis dopo la notizia dell'avvenuta
notificazione al soggetto responsabile ovvero, nel caso di piu'
soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.
2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione o dell'ente cui appartiene il
soggetto responsabile.