Art. 30 
 
                         Obbligo informativo 
 
  1.  Le  S.O.A.   devono   inviare   le   informazioni   individuate
dall'Autorita' con propria delibera, entro il termine di dieci giorni
dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o
dal  momento  di  assunzione  del  provvedimento   di   decadenza   o
ridimensionamento dell'attestazione. 
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  l'Autorita'
entro trenta giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia  un
procedimento sanzionatorio nei confronti della  SOA  responsabile  di
tale omissione/ritardo dal  verificarsi  dell'evento  secondo  quanto
previsto dal regolamento sanzionatorio.