Art. 30 Obbligo informativo 1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall'Autorita' con propria delibera, entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell'attestazione. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorita' entro trenta giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell'evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.