Art. 19
Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema
universitario
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno conseguito la
stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di
elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,» sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Con decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del
limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non
diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base
mensile.»;
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti
periodi: « I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire
anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono conseguentemente
adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui
al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti
disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»;
d) all'articolo 18, comma 4, le parole «non hanno prestato
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «non hanno prestato
servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di
ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»;
d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale
inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della
predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di
significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di
attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti
all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette »;
e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno, e, in ogni
caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di
progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire
assegni di durata annuale.»;
f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella
propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali
disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b),
l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della
valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore
scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del
contratto.».
f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo e' sostituito
dai seguenti:
«Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti
di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo
obbligatorio di maternita', le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel
periodo di congedo obbligatorio di maternita', l'indennita'
corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12
luglio 2007, e' integrata dall'universita' fino a concorrenza
dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i
titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita' e'
computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso
di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel
ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera
b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga
dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo
obbligatorio di maternita'»;
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano
anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle
previgenti disposizioni, i contratti siano stati gia' sospesi, il
titolare del contratto di ricerca puo' chiedere che il periodo di
sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del
contratto.
1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai
fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari
positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, e' quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' abrogato.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.19,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono
definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione
dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la
data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.».
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all' articolo 3, comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o
la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati
dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i
requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni
universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il
collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque
anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero
sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio.
Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla
fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono
individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
254, e' abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in
possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti
medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica per medico di medicina generale di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio
permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di
servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in
medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario
nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici
di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al
servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale,
prioritariamente in favore del personale delle medesime
amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e
il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La commissione di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione
designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal
presidente dell'European Science Foundation e da un componente
designato dal presidente della Conferenza dei rettori e delle
universita' italiane (CRUI), d'intesa con il presidente della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.».
6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: «sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e della ricerca » e le parole: « dell'ammissione al concorso e della
nomina » sono sostituite dalle seguenti: « dell'inserimento in
graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso
pubblico ».
6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui
all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori
nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per
il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le
procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al
numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero
complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi
universitari di merito riconosciuti nonche' quelli accreditati ai
sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il
proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di
riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati
relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro
rispetto.
6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «della
legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 1, 7,
16, 18, 22 e 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Norme in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 2011, n. 10, S.O., come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Principi ispiratori della riforma). - 1. Le
universita' sono sede primaria di libera ricerca e di
libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e
sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle
conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e
didattica, per il progresso culturale, civile ed economico
della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
33 e al titolo V della parte II della Costituzione,
ciascuna universita' opera ispirandosi a principi di
autonomia e di responsabilita'. Sulla base di accordi di
programma con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato
«Ministero», le universita' possono sperimentare propri
modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita'
di composizione e costituzione degli organi di governo e
forme sostenibili di organizzazione della didattica e della
ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate
nell'articolo 2. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione
alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica
dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del
limite massimo delle spese di personale, come previsto
dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle
regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli
ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire
l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal
fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano
iscriversi al sistema universitario della Repubblica per
portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta' di
insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue
componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per
quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati
secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse
a livello internazionale, garantendo una distribuzione
delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli
indirizzi e le attivita' svolte da ciascun ateneo, nel
rispetto del principio della coesione nazionale, nonche'
con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere
garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli
indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti,
definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole
universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero al
fine di favorire la competitivita' delle universita',
migliorandone la qualita' dei risultati, tenuto conto degli
indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo
regionale.».
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di
ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi,
e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo
periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti
finanziatori, avviene su base mensile.
Omissis.».
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori e
dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e'
disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del
docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'articolo 18, comma 4.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i
ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'universita' di appartenenza conservano la
titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove
scientificamente possibile e con l'accordo del committente
di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica."
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure
finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera
f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste
dall'articolo9deldecreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 1995,
n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagliarticoli 18e24, commi 5 e 6».
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche
a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari
di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.».
«Art. 22 (Assegni di ricerca). - 1. Le universita', le
istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le
istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico
e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di
ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita'
di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica
sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e
dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi
alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale
spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono
conferire, ovvero rinnovare assegni di durata anche
inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei
mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di
ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni
di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli
eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli
stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio
regolamento, possono riservare una quota di assegni di
ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia
di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni
di cui aldecreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternita', l'indennita'
corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato
decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo
e' determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche'
con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con
il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i
dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo
la normativa vigente.».
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale
e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la
lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e
approvazione della stessa con delibera del consiglio di
amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b),
possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie
risorse nella propria programmazione, nei limiti delle
risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per
l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma
5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la
valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova
didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare
di appartenenza del titolare del contratto.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita'
e' computato nell'ambito della durata triennale del
contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato,
alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non
superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'.
All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello
stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22,
secondo periodo.».
- La legge 18 marzo 1958, n. 311 reca: «Norme sullo
stato giuridico ed economico dei professori universitari».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione
dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante
anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 marzo 2012, n. 57, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Accreditamento dei corsi di studio). - 1. I
corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale
e periodico.
2. Per i corsi di studio gia' attivati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la procedura di
accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito
dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata
in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti
gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata
massima di cinque anni.
2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il Consiglio universitario
nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei
corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia'
esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione
delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle
universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del
15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente
articolo sono abrogati.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica):
«Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - Omissis.
9. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo6dellalegge 19 novembre 1990, n. 341, in
materia di formazione finalizzata e di servizi didattici
integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo1,
comma 15, dellalegge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita'
possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici
di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
Omissis».
- Il decreto del presidente della Repubblica 24 maggio
2001, n. 254, recante Regolamento recante criteri e
modalita' per la costituzione di fondazioni universitarie
di diritto privato, a norma dell'articolo59, comma 3, della
L. 23 dicembre 2000, n. 388, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2001, n. 152.
- L'articolo 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, abrogato dalla presente
legge, recava: «Collegio dei revisori dei conti».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le
modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368):
«Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito
entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del
Ministero per il numero di posti determinati ai sensi
dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368
del 1999. In ordine ai requisiti per la partecipazione al
concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo
237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai
laureati in medicina e chirurgia che alla data di
partecipazione alla prova di esame non sono ancora
abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai
sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai
concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione
universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo
al termine del corso di formazione, fatta salva la
possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo
anticipatamente. Nel bando sono indicati i temi di studio
sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il
calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di
correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni
applicative, di carattere tecnico informatico, sulle
modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione
degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la
trasparenza e l'uniformita'. Al fine della successiva
iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla
posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di
cui al successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina,
altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine
di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di
scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in
modo che gli sia garantita la massima possibilita' di
scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area o
nell'ambito di aree diverse.
2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione,
corredata della documentazione prevista dal bando, e'
presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con
le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato
e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la
prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi
derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal
Ministero a copertura dei costi derivanti
dall'organizzazione della procedura concorsuale.
4. In relazione al numero di domande pervenute e
comunque almeno venti giorni prima della prova di esame,
con provvedimento del competente Direttore generale del
Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa
assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e
l'orario di svolgimento della prova d'esame.».
«Art. 5 (Valutazione dei titoli di studio e
graduatoria). - 1. La Commissione di cui all'articolo 4
attribuisce ai titoli fino ad un massimo di 7 punti. I
punti che il singolo candidato puo' ottenere in base ai
titoli sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti secondo
la seguente scala valutativa:
voto 110 e lode = 2 punti;
voto 110 = 1,5 punti;
voto da 108 a 109 = 1 punto;
voto da 105 a 107 = 0,5 punti;
b) curriculum-media ponderata complessiva dei voti
degli esami sostenuti fino a 3 punti, attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti;
media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti;
media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti;
media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti;
media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto;
media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti;
c) altri titoli fino a 2 punti determinati secondo i
seguenti criteri:
0,5 punti per tesi di carattere sperimentale
debitamente documentato secondo quanto indicato nel bando;
1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in
una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente
documentata secondo quanto indicato nel bando. Tali titoli
non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in
possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti
gia' titolari di contratto di specializzazione.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1999, n. 250, S.O.:
«Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma
di formazione specifica in medicina generale fermo restando
la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 245, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«245. Il direttore e i membri del comitato direttivo
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e restano in carica per quattro anni; sono
selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata
qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del
sistema della ricerca in Italia e all'estero e con
pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o
privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a
una pluralita' di aree disciplinari, all'interno di una
rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati
da una commissione di valutazione. La commissione di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e' composta da cinque membri di
alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, dal presidente del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal
presidente dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation e da un componente
designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), d'intesa con il presidente
della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di
ricerca.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea) (Art. 37 D.Lgs n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 24 del D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca. Secondo le
disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e
dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
- Si riporta il testo dell'articolo 238, comma 1, del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Al fine di sostenere
l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia
responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga
alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
alle assunzioni previste dall' articolo 6, comma 5-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le universita'
delle risorse di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 6, comma 5-sexies del
decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al
presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario
delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Omissis».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2012, n.126:
«Art. 16 (Disciplina del riconoscimento dei collegi
universitari). - 1. Con proprio decreto, il Ministero
concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne
avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal
ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio
universitario deve dimostrare di possedere requisiti e
standard minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso
ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.
338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,
svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata
dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
e strutture organizzative necessarie per la sua
realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi
polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con
alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di
ospitare utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul
territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo
a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in
una prospettiva di sviluppo interculturale;
c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente
riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le
modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e le modalita' di verifica della
permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio
universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi
universitari legalmente riconosciuti.».
Art. 17 (Disciplina dell'accreditamento dei collegi
universitari di merito). - 1. Con decreto del Ministro sono
individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti
per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di
cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza
dei requisiti medesimi nonche' di revoca
dell'accreditamento all'esito negativo della predetta
verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del
Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La
presentazione della domanda e' consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al
comma 2, il collegio universitario di merito deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale
fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi
universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito
culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non
solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti
iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 2, esaminata la
documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei
requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di
merito e' condizione necessaria per la concessione del
finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali per i collegi universitari di merito accreditati,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a
carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai
corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con
decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 4-novies,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Disposizioni di competenza del Ministero
della salute). - Omissis.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita'
statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati
attraverso la costituzione di aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8
milioni di euro annui in favore delle universita' statali,
a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi
all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di
cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento
e' condizionata alla costituzione dell'azienda
ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche' alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del relativo
protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo
decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della
regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.
Omissis».