Art. 19 
 
 
Misure di semplificazione in materia di  organizzazione  del  sistema
                            universitario 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno  conseguito  la
stabilita'  e  sostenibilita'  del  bilancio,  nonche'  risultati  di
elevato livello nel campo della  didattica  e  della  ricerca,»  sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Con  decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri  per
l'ammissione  alla  sperimentazione  e  le  modalita'   di   verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando  il  rispetto  del
limite massimo delle spese di personale, come previsto  dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»; 
    b) all'articolo 6, comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo,  qualora  non
diversamente richiesto dai soggetti  finanziatori,  avviene  su  base
mensile.»; 
    c) all'articolo 7, comma 3, sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti
periodi: « I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire
anche tra docenti di qualifica diversa,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono  conseguentemente
adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui
al presente comma sono computati nella quota  del  quinto  dei  posti
disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»; 
    d) all'articolo 18,  comma  4,  le  parole  «non  hanno  prestato
servizio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  hanno   prestato
servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di
ruolo,  ricercatore  a  tempo  indeterminato,  ricercatore  a   tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»; 
  d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di  personale
inferiore  all'80  per  cento  possono  attivare,  nel  limite  della
predetta percentuale, per la chiamata  nel  ruolo  di  professore  di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato,  le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia'  in  servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di  personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione  di
significativa e conclamata  tensione  finanziaria,  deliberata  dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le  modalita'  di
attestazione della situazione di significativa e conclamata  tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al  presente  comma,  le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del  personale  sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni  di  personale,  a   eccezione   di   quelle   conseguenti
all'attuazione  del  piano  straordinario  dei  ricercatori,  di  cui
all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette »; 
    e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
rinnovare assegni di durata anche inferiore a un  anno,  e,  in  ogni
caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento  di
progetti di ricerca,  la  cui  scadenza  non  consente  di  conferire
assegni di durata annuale.»; 
    f) all'articolo 24, dopo il comma 5,  e'  inserito  il  seguente:
«5-bis. L'universita', qualora  abbia  le  necessarie  risorse  nella
propria  programmazione,  nei  limiti  delle   risorse   assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente   per   l'inquadramento   nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo  anno  del  contratto  di  cui  al   comma   3,   lettera   b),
l'inquadramento di cui  al  comma  5,  previo  esito  positivo  della
valutazione.  In  tali  casi  la  valutazione  comprende   anche   lo
svolgimento  di  una  prova   didattica   nell'ambito   del   settore
scientifico   disciplinare   di   appartenenza   del   titolare   del
contratto.». 
  f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo e' sostituito
dai seguenti: 
  «Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti
di cui al presente articolo  si  applicano,  in  materia  di  congedo
obbligatorio di maternita', le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre  2007.  Nel
periodo  di  congedo   obbligatorio   di   maternita',   l'indennita'
corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12
luglio  2007,  e'  integrata  dall'universita'  fino  a   concorrenza
dell'intero  importo  del  trattamento  economico  spettante.  Per  i
titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera  b),  del  presente
articolo,  il  periodo  di  congedo  obbligatorio  di  maternita'  e'
computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso
di esito positivo della valutazione di cui al comma  5,  il  titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso,  nel
ruolo dei professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma  3,  lettera
b), possono chiedere, entro la scadenza  del  contratto,  la  proroga
dello stesso per un  periodo  non  superiore  a  quello  del  congedo
obbligatorio di maternita'»; 
  f-ter) le disposizioni di cui  alla  lettera  f-bis)  si  applicano
anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base  delle
previgenti disposizioni, i contratti siano  stati  gia'  sospesi,  il
titolare del contratto di ricerca puo' chiedere  che  il  periodo  di
sospensione sia computato  nell'ambito  della  durata  triennale  del
contratto. 
  1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30  dicembre
2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai
fini   dell'inclusione   nelle   liste   dei   professori    ordinari
positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7,  e'  quella
di cui al secondo periodo del citato comma 7. 
  1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' abrogato. 
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27  gennaio  2012,  n.19,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con regolamento  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
1988, n. 400,  sentiti  l'ANVUR,  la  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane e il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono
definite le modalita'  di  accreditamento  dei  corsi  di  studio  da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in  coerenza  con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di  valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non  oltre  la
data del 15 aprile  precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  presente
comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.». 
  3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo  finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente  ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario,  nonche'  ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all' articolo 3,  comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni  caso,  ammessi,  agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o
la laurea magistrale  a  ciclo  unico.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si  applicano,  previa  autorizzazione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, anche ai corsi  analoghi,  attivati
dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino  i
requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  4. Il collegio dei  revisori  legali  dei  conti  delle  fondazioni
universitarie di diritto privato di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal  Codice  civile  per  il
collegio sindacale. Le  modalita'  di  nomina,  la  composizione,  la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e  supplenti.  Il  presidente  e'  nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono  iscritti  nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto,  per  almeno  cinque
anni, funzioni di revisore legale presso  istituzioni  universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero  minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti  supplenti,  nel  numero
sufficiente  a  garantire  l'ordinario  funzionamento  del  collegio.
Almeno due componenti  titolari  del  collegio  sono  nominati  dalla
fondazione, su  designazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  e  sono
individuati,  prioritariamente,  tra  i  dipendenti  delle   predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.  L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  2001,  n.
254, e' abrogato. 
  5. Ai fini del concorso di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10  agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5  del  citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti  gia'  in
possesso di diploma di  specializzazione,  ne'  ai  concorrenti  gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai  candidati  dipendenti
medici delle strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica  per  medico  di  medicina  generale  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle
Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  in  servizio
permanente  effettivo  con  almeno  quattro  anni  di  anzianita'  di
servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica  in
medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio  sanitario
nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza  dei  medici
di medicina generale, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e compatibilmente con le  esigenze  operative  e  funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri  attinenti  al
servizio,  possono   svolgere   attivita'   di   medicina   generale,
prioritariamente   in   favore   del   personale    delle    medesime
amministrazioni e dei  relativi  familiari,  secondo  i  criteri,  le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno  e
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La  commissione  di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  e'  composta  da  cinque  membri  di  alta  qualificazione
designati,  uno  ciascuno,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  dal  presidente  del   Consiglio   direttivo   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),  dal  presidente   dell'European   Research   Council,   dal
presidente  dell'European  Science  Foundation  e  da  un  componente
designato  dal  presidente  della  Conferenza  dei  rettori  e  delle
universita'  italiane  (CRUI),  d'intesa  con  il  presidente   della
Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.». 
  6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  le  parole:  «sentito  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita'
e della ricerca » e le parole: « dell'ammissione al concorso e  della
nomina »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  dell'inserimento  in
graduatoria  e  dell'assunzione  dopo  il  superamento  di   concorso
pubblico ». 
  6-ter. L'assegnazione dei fondi  relativi  alle  procedure  di  cui
all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di  giovani  ricercatori
nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per
il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le
procedure di cui al primo periodo  e  per  il  conseguente  eventuale
consolidamento nella posizione di professore di  seconda  fascia,  al
numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al  numero
complessivo di docenti e ricercatori. 
  6-quater.  In  considerazione  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i  collegi
universitari di merito riconosciuti  nonche'  quelli  accreditati  ai
sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto  legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono  il
proprio status con  riferimento  al  monitoraggio  dei  requisiti  di
riconoscimento e dei requisiti  di  accreditamento  basato  sui  dati
relativi  all'anno  accademico  2019/2020,  a  prescindere  dal  loro
rispetto. 
  6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:  «della
legge regionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  legge  di
conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 1,  7,
          16, 18, 22 e 24, della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240
          (Norme in materia di organizzazione delle  universita',  di
          personale accademico  e  reclutamento,  nonche'  delega  al
          Governo per incentivare  la  qualita'  e  l'efficienza  del
          sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14  gennaio  2011,  n.  10,  S.O.,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Principi ispiratori della riforma).  -  1.  Le
          universita' sono sede  primaria  di  libera  ricerca  e  di
          libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti  e
          sono luogo di apprendimento ed elaborazione  critica  delle
          conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca  e
          didattica, per il progresso culturale, civile ed  economico
          della Repubblica. 
              2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
          33 e  al  titolo  V  della  parte  II  della  Costituzione,
          ciascuna  universita'  opera  ispirandosi  a  principi   di
          autonomia e di responsabilita'. Sulla base  di  accordi  di
          programma     con     il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  di  seguito  denominato
          «Ministero», le  universita'  possono  sperimentare  propri
          modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese  modalita'
          di composizione e costituzione degli organi  di  governo  e
          forme sostenibili di organizzazione della didattica e della
          ricerca su base policentrica, diverse  da  quelle  indicate
          nell'articolo 2. Con decreto del Ministero dell'universita'
          e della ricerca di concerto con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze sono definiti i  criteri  per  l'ammissione
          alla sperimentazione e le modalita' di  verifica  periodica
          dei risultati conseguiti, fermo restando  il  rispetto  del
          limite massimo delle  spese  di  personale,  come  previsto
          dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29  marzo
          2012, n. 49. 
              3. Il Ministero, nel rispetto  delle  competenze  delle
          regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere  gli
          ostacoli  all'istruzione  universitaria   e   a   garantire
          l'effettiva realizzazione del diritto allo  studio.  A  tal
          fine, pone in essere specifici interventi per gli  studenti
          capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano
          iscriversi al sistema universitario  della  Repubblica  per
          portare a termine il loro percorso formativo. 
              4.  Il  Ministero,  nel  rispetto  della  liberta'   di
          insegnamento e  dell'autonomia  delle  universita',  indica
          obiettivi e indirizzi strategici per il sistema  e  le  sue
          componenti e, tramite l'Agenzia  nazionale  di  valutazione
          del sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  per
          quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i  risultati
          secondo criteri di qualita', trasparenza e  promozione  del
          merito, anche sulla base delle migliori esperienze  diffuse
          a  livello  internazionale,  garantendo  una  distribuzione
          delle risorse pubbliche coerente  con  gli  obiettivi,  gli
          indirizzi e le attivita'  svolte  da  ciascun  ateneo,  nel
          rispetto del principio della  coesione  nazionale,  nonche'
          con la valutazione dei risultati conseguiti. 
              5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere
          garantita in maniera  coerente  con  gli  obiettivi  e  gli
          indirizzi strategici per il sistema e  le  sue  componenti,
          definiti ai sensi del comma 4. 
              6. Sono possibili accordi di programma tra  le  singole
          universita' o aggregazioni delle stesse e il  Ministero  al
          fine  di  favorire  la  competitivita'  delle  universita',
          migliorandone la qualita' dei risultati, tenuto conto degli
          indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo
          regionale.». 
              «Art.  6  (Stato  giuridico  dei   professori   e   dei
          ricercatori di ruolo).  -  1.  Il  regime  di  impegno  dei
          professori e dei ricercatori e' a tempo  pieno  o  a  tempo
          definito. Ai fini della  rendicontazione  dei  progetti  di
          ricerca,  la  quantificazione  figurativa  delle  attivita'
          annue di ricerca,  di  studio  e  di  insegnamento,  con  i
          connessi compiti preparatori, di verifica e  organizzativi,
          e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i  ricercatori
          a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i  ricercatori
          a tempo definito. La  quantificazione  di  cui  al  secondo
          periodo, qualora non diversamente  richiesto  dai  soggetti
          finanziatori, avviene su base mensile. 
              Omissis.». 
              «Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori e
          dei  ricercatori).  -  1.  I  professori  e  i  ricercatori
          universitari possono, a domanda, essere  collocati  per  un
          periodo massimo  di  cinque  anni,  anche  consecutivi,  in
          aspettativa senza assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
          operanti in sede internazionale, i quali  provvedono  anche
          al relativo trattamento economico e previdenziale. 
              2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1  e'
          disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del
          docente, e ad esso si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.  E'
          ammessa  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi   a
          domanda dell'interessato, ai sensi della legge  7  febbraio
          1979,  n.  29.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              3.   Al    fine    di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
          altresi' favorita prevedendo la possibilita' di  effettuare
          trasferimenti  di  professori  e  ricercatori  consenzienti
          attraverso lo scambio contestuale di  docenti  in  possesso
          della stessa qualifica  tra  due  sedi  universitarie,  con
          l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
          cui al secondo periodo possono avvenire anche  tra  docenti
          di   qualifica   diversa,   nei   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  delle  universita'   interessate   che   sono
          conseguentemente  adeguate  a  seguito  dei   trasferimenti
          medesimi. I trasferimenti di cui  al  presente  comma  sono
          computati nella quota del quinto dei posti disponibili,  di
          cui all'articolo 18, comma 4. 
              4. In caso di cambiamento  di  sede,  i  professori,  i
          ricercatori di ruolo e i ricercatori  a  tempo  determinato
          responsabili di progetti di ricerca finanziati da  soggetti
          diversi  dall'universita'  di  appartenenza  conservano  la
          titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti,  ove
          scientificamente possibile e con l'accordo del  committente
          di ricerca. 
              5. Con decreto del Ministro sono  stabiliti  criteri  e
          modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza   pubblica,   la   mobilita'   interregionale   dei
          professori universitari che hanno prestato servizio  presso
          sedi soppresse a seguito di procedure di  razionalizzazione
          dell'offerta didattica." 
              «Art.  16  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - 1. E'  istituita  l'abilitazione  scientifica
          nazionale,   di    seguito    denominata    «abilitazione».
          L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede  requisiti
          distinti per le  funzioni  di  professore  di  prima  e  di
          seconda fascia. L'abilitazione  attesta  la  qualificazione
          scientifica  che  costituisce  requisito   necessario   per
          l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinate le modalita' di espletamento  delle  procedure
          finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,    in
          conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
                a)  l'attribuzione  dell'abilitazione  con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
                b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
                c)    meccanismi     di     verifica     quinquennale
          dell'adeguatezza e congruita' dei criteri  e  parametri  di
          cui alla lettera a) e  di  revisione  o  adeguamento  degli
          stessi con la  medesima  procedura  adottata  per  la  loro
          definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il  primo
          biennio; 
                d)   la   presentazione   della   domanda   per    il
          conseguimento dell'abilitazione senza scadenze  prefissate,
          con le modalita' individuate nel regolamento  medesimo;  il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
                e) i termini e le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
                f) l'istituzione  per  ciascun  settore  concorsuale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
          atenei,  di  un'unica  commissione  nazionale   di   durata
          biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni  di
          professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
          di cinque commissari all'interno di una lista di professori
          ordinari  costituita  ai  sensi  della   lettera   h).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti  ed  indennita'.  Nel  rispetto  della
          rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
          salva la durata biennale della commissione, il  regolamento
          di cui al presente  comma  puo'  disciplinare  la  graduale
          sostituzione dei membri della commissione; 
                g) il divieto  che  della  commissione  di  cui  alla
          lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
                h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla  lettera
          f)  all'interno  di  liste,   una   per   ciascun   settore
          concorsuale  e  contenente  i  nominativi  dei   professori
          ordinari appartenenti  allo  stesso  che  hanno  presentato
          domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
          concernente la propria attivita'  scientifica  complessiva,
          con   particolare   riferimento   all'ultimo   quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
                i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce  la
          rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la
          commissione puo'  acquisire  pareri  scritti  pro  veritate
          sull'attivita'  scientifica  dei  candidati  da  parte   di
          esperti revisori in possesso delle caratteristiche  di  cui
          alla lettera h); il parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
          ed allegati agli atti della procedura; 
                l)  il  divieto  per  i  commissari  di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
                m) la preclusione, in caso di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
                m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
          in    quanto    compatibili,    delle    norme     previste
          dall'articolo9deldecreto-legge  21  aprile  1995,  n.  120,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 21  giugno  1995,
          n. 236; 
                n)  la  valutazione  dell'abilitazione  come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
                o)   lo   svolgimento   delle   procedure   per    il
          conseguimento dell'abilitazione presso  universita'  dotate
          di idonee strutture e l'individuazione delle procedure  per
          la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
          le strutture e il supporto di segreteria nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagliarticoli 18e24, commi 5 e 6». 
              «Art.  18  (Chiamata   dei   professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
                a) pubblicita' del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
                b) ammissione al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
                c) applicazione dei criteri di cui alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
                d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
                e) formulazione della proposta di chiamata  da  parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata  di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa. 
              4-bis. Le universita' con  indicatore  delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di cui all'articolo  6,  comma  5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
                a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche
          a tempo determinato; 
                b) ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di  cui
          all'articolo 22; 
                c) agli studenti dei corsi di dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
                d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
                e) al personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
                f) ai dipendenti di altre amministrazioni  pubbliche,
          di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero  a  titolari
          di borse di studio o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.». 
              «Art. 22 (Assegni di ricerca). - 1. Le universita',  le
          istituzioni   e   gli   enti   pubblici   di   ricerca    e
          sperimentazione,   l'Agenzia   nazionale   per   le   nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA) e l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI),  nonche'  le
          istituzioni il cui diploma di  perfezionamento  scientifico
          e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore  di
          ricerca  ai  sensi  dell'articolo  74,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
          possono conferire assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica
          sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del  Ministero  e
          dell'Unione europea,  contengono  informazioni  dettagliate
          sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri  relativi
          alla posizione e sul trattamento economico e  previdenziale
          spettante. 
              2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
          possesso di  curriculum  scientifico  professionale  idoneo
          allo svolgimento di attivita' di  ricerca,  con  esclusione
          del personale di ruolo dei soggetti di cui al  comma  1.  I
          medesimi soggetti possono stabilire  che  il  dottorato  di
          ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero  ovvero,
          per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
          area  medica   corredato   di   una   adeguata   produzione
          scientifica,  costituiscono  requisito   obbligatorio   per
          l'ammissione al bando; in assenza di tale  disposizione,  i
          suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai  fini
          dell'attribuzione degli assegni. 
              3. Gli assegni possono avere una  durata  compresa  tra
          uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
          di studio a qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di
          quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere  utili
          ad integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
          ricerca dei titolari. I soggetti di cui al comma 1, possono
          conferire,  ovvero  rinnovare  assegni  di   durata   anche
          inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore  a  sei
          mesi, esclusivamente per  lo  svolgimento  di  progetti  di
          ricerca, la cui scadenza non consente di conferire  assegni
          di durata  annuale.  La  durata  complessiva  dei  rapporti
          instaurati ai sensi del  presente  articolo,  compresi  gli
          eventuali rinnovi, non puo'  comunque  essere  superiore  a
          quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
          stato fruito in coincidenza con il  dottorato  di  ricerca,
          nel limite massimo della durata legale del relativo  corso.
          La titolarita'  dell'assegno  non  e'  compatibile  con  la
          partecipazione a corsi di laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale,   dottorato   di   ricerca    con    borsa    o
          specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
          il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
          dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
              4. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  disciplinano  le
          modalita'  di  conferimento  degli  assegni  con   apposito
          regolamento, prevedendo la possibilita' di  attribuire  gli
          stessi mediante le seguenti procedure: 
                a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
          scientifiche  di  interesse  del   soggetto   che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca,  seguito  dalla
          presentazione direttamente dai candidati  dei  progetti  di
          ricerca, corredati  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  e
          valutati  da  parte  di  un'unica  commissione,  che   puo'
          avvalersi, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica, di esperti  revisori  di  elevata  qualificazione
          italiani o stranieri esterni al  soggetto  medesimo  e  che
          formula,  sulla   base   dei   punteggi   attribuiti,   una
          graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 
                b)  pubblicazione  di  bandi  relativi  a   specifici
          programmi  di  ricerca  dotati  di  propri   finanziamenti,
          secondo  procedure  stabilite  dal  soggetto  che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca. 
              5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,   con   proprio
          regolamento, possono riservare  una  quota  di  assegni  di
          ricerca  a  studiosi  italiani  o   stranieri   che   hanno
          conseguito il dottorato di ricerca, o  titolo  equivalente,
          all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
          il dottorato di ricerca in Italia. 
              6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di  cui  al
          presente articolo si  applicano,  in  materia  fiscale,  le
          disposizioni di cui all'articolo 4 della  legge  13  agosto
          1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle  di
          cui all'articolo 2, commi 26  e  seguenti,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia
          di astensione obbligatoria per maternita', le  disposizioni
          di cui aldecreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per
          malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni.  Nel  periodo  di
          astensione  obbligatoria   per   maternita',   l'indennita'
          corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5  del  citato
          decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a
          concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 
              7. L'importo degli assegni di cui al presente  articolo
          e' determinato  dal  soggetto  che  intende  conferire  gli
          assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
          con decreto del Ministro. 
              8. Gli assegni non danno  luogo  a  diritti  in  ordine
          all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 
              9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con  i
          titolari degli assegni di cui al presente  articolo  e  dei
          contratti di cui  all'articolo  24,  intercorsi  anche  con
          atenei diversi, statali, non statali o telematici,  nonche'
          con gli enti di cui al comma 1 del presente  articolo,  con
          il medesimo soggetto, non puo'  in  ogni  caso  superare  i
          dodici anni, anche non continuativi. Ai fini  della  durata
          dei predetti rapporti non rilevano i periodi  trascorsi  in
          aspettativa per maternita' o per motivi di  salute  secondo
          la normativa vigente.». 
              «Art.  24  (Ricercatori  a  tempo  determinato).  -  1.
          Nell'ambito    delle    risorse    disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2.  I  destinatari  sono  scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle Comunita'  europee  n.  251  dell'11  marzo  2005,  e
          specificamente dei seguenti criteri: 
                a) pubblicita' dei bandi  sulla  Gazzetta  Ufficiale,
          sul  sito  dell'ateneo  e  su  quelli   del   Ministero   e
          dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale
          e  di   un   eventuale   profilo   esclusivamente   tramite
          indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
          informazioni dettagliate  sulle  specifiche  funzioni,  sui
          diritti e i doveri e sul relativo trattamento  economico  e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
                b)  ammissione  alle  procedure  dei  possessori  del
          titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente,  ovvero,
          per i settori interessati, del diploma di  specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
                c)  valutazione  preliminare   dei   candidati,   con
          motivato giudizio analitico sui titoli,  sul  curriculum  e
          sulla produzione  scientifica,  ivi  compresa  la  tesi  di
          dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti  anche
          in  ambito  internazionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministro,  sentiti  l'ANVUR  e  il  CUN;  a  seguito  della
          valutazione   preliminare,   ammissione    dei    candidati
          comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
          10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
          inferiore a sei unita', alla discussione  pubblica  con  la
          commissione dei titoli e della  produzione  scientifica;  i
          candidati sono tutti ammessi alla  discussione  qualora  il
          loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di  un
          punteggio  ai  titoli  e  a  ciascuna  delle  pubblicazioni
          presentate  dai  candidati  ammessi  alla  discussione,   a
          seguito della stessa; possibilita' di prevedere  un  numero
          massimo,   comunque   non   inferiore   a   dodici,   delle
          pubblicazioni che ciascun candidato puo'  presentare.  Sono
          esclusi esami scritti e orali, ad eccezione  di  una  prova
          orale volta  ad  accertare  l'adeguata  conoscenza  di  una
          lingua straniera; l'ateneo puo' specificare  nel  bando  la
          lingua straniera di  cui  e'  richiesta  la  conoscenza  in
          relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso  ovvero
          alle esigenze didattiche dei  corsi  di  studio  in  lingua
          estera;  la  prova  orale  avviene   contestualmente   alla
          discussione dei titoli e delle  pubblicazioni.  Nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui  al  primo  periodo,  si
          applicano i parametri e  criteri  di  cui  al  decreto  del
          Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1,  comma  7,
          del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
                d) formulazione della proposta di chiamata  da  parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima  e  di  seconda  fascia  e
          approvazione della stessa con  delibera  del  consiglio  di
          amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
                a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
                b) contratti triennali,  riservati  a  candidati  che
          hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla  lettera  a),
          ovvero  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  scientifica
          nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
          fascia di cui all'articolo 16 della presente legge,  ovvero
          che sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
          ovvero che, per almeno  tre  anni  anche  non  consecutivi,
          hanno  usufruito   di   assegni   di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo  22  della
          presente  legge,  o  di  borse  post-dottorato   ai   sensi
          dell'articolo 4 della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri. 
              4. I contratti di cui al comma  3,  lettere  a)  e  b),
          possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di  tempo
          definito. L'impegno annuo complessivo  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
          servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di
          tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              5-bis.  L'universita',  qualora  abbia  le   necessarie
          risorse nella  propria  programmazione,  nei  limiti  delle
          risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per
          l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
          facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
          cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma
          5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la
          valutazione comprende anche lo  svolgimento  di  una  prova
          didattica nell'ambito del settore scientifico  disciplinare
          di appartenenza del titolare del contratto. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili  di  professore  di  ruolo.  A  decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
              9-ter. Salvo quanto previsto dal  terzo  e  dal  quarto
          periodo, ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,  in   materia   di   congedo   obbligatorio   di
          maternita', le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23  ottobre
          2007. Nel periodo di congedo  obbligatorio  di  maternita',
          l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi  dell'articolo
          5  del  citato  decreto  12  luglio  2007,   e'   integrata
          dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
          trattamento  economico  spettante.  Per  i   titolari   dei
          contratti di cui al  comma  3,  lettera  b),  del  presente
          articolo, il periodo di congedo obbligatorio di  maternita'
          e'  computato  nell'ambito  della  durata   triennale   del
          contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
          cui al comma 5, il titolare del  contratto  e'  inquadrato,
          alla  scadenza  del  contratto  stesso,   nel   ruolo   dei
          professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal
          presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
          lettera  b),  possono  chiedere,  entro  la  scadenza   del
          contratto, la proroga  dello  stesso  per  un  periodo  non
          superiore a quello del congedo obbligatorio di  maternita'.
          All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante
          corrispondente riduzione  di  1,5  milioni  di  euro  dello
          stanziamento annuale previsto dall'articolo 29,  comma  22,
          secondo periodo.». 
              - La legge 18 marzo 1958, n.  311  reca:  «Norme  sullo
          stato giuridico ed economico dei professori universitari». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2012,   n.   19   (Valorizzazione
          dell'efficienza    delle    universita'    e    conseguente
          introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione  di
          risorse pubbliche sulla base di criteri  definiti  ex  ante
          anche   mediante   la   previsione   di   un   sistema   di
          accreditamento   periodico   delle   universita'    e    la
          valorizzazione  della  figura  dei  ricercatori   a   tempo
          indeterminato non confermati al primo anno di attivita',  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  30
          dicembre 2010, n. 240), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 marzo 2012, n. 57, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Accreditamento dei corsi di studio).  -  1.  I
          corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale
          e periodico. 
              2. Per i corsi di studio gia'  attivati  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  la  procedura  di
          accreditamento ha inizio secondo  un  programma,  stabilito
          dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di  entrata
          in vigore del presente decreto, nel quale vengono  definiti
          gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una  durata
          massima di cinque anni. 
              2-bis.  Con   regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti  l'ANVUR,  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'   italiane   e   il   Consiglio   universitario
          nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei
          corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia'
          esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione
          delle procedure e di valorizzazione  dell'efficienza  delle
          universita'. Con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la  data  del
          15 aprile precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
          prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al presente comma, i commi da 3  a  9  del  presente
          articolo sono abrogati. 
              Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  9,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270  (Modifiche  al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica): 
              «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - Omissis. 
              9.   Restano   ferme    le    disposizioni    di    cui
          all'articolo6dellalegge  19  novembre  1990,  n.  341,   in
          materia di formazione finalizzata e  di  servizi  didattici
          integrativi. In particolare, in attuazione  dell'articolo1,
          comma 15, dellalegge 14 gennaio 1999, n. 4, le  universita'
          possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici
          di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento della laurea o della laurea magistrale,  alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello. 
              Omissis». 
              - Il decreto del presidente della Repubblica 24  maggio
          2001,  n.  254,  recante  Regolamento  recante  criteri   e
          modalita' per la costituzione di  fondazioni  universitarie
          di diritto privato, a norma dell'articolo59, comma 3, della
          L. 23 dicembre 2000, n. 388, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 luglio 2001, n. 152. 
              - L'articolo 11 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, abrogato dalla  presente
          legge, recava: «Collegio dei revisori dei conti». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente  le
          modalita'  per  l'ammissione  dei  medici  alle  scuole  di
          specializzazione in medicina, ai  sensi  dell'articolo  36,
          comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368): 
              «Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle  scuole  si
          accede con concorso annuale per  titoli  ed  esami  bandito
          entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  con  decreto  del
          Ministero per il  numero  di  posti  determinati  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo  n.  368
          del 1999. In ordine ai requisiti per la  partecipazione  al
          concorso si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34;  ai
          laureati  in  medicina  e  chirurgia  che  alla   data   di
          partecipazione  alla  prova  di  esame  non   sono   ancora
          abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano,
          altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433,
          secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Ai
          sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge  28  dicembre
          2001, n.  448,  il  medico  che  si  iscrive  ai  corsi  di
          formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  puo'  partecipare  ai
          concorsi per  l'accesso  alle  scuole  di  specializzazione
          universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici  solo
          al  termine  del  corso  di  formazione,  fatta  salva   la
          possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo
          anticipatamente. Nel bando sono indicati i temi  di  studio
          sui  quali  sono  predisposti  i  quesiti,  i  criteri   di
          assegnazione del punteggio  previsti  dall'articolo  5,  il
          calendario, la durata e le modalita' di  svolgimento  e  di
          correzione  della  prova  d'esame  nonche'  le   istruzioni
          applicative,  di  carattere  tecnico   informatico,   sulle
          modalita' di somministrazione dei quesiti e  di  correzione
          degli stessi necessarie a  garantirne  l'affidabilita',  la
          trasparenza  e  l'uniformita'.  Al  fine  della  successiva
          iscrizione alla scuola di assegnazione  in  relazione  alla
          posizione ricoperta nella graduatoria  unica  nazionale  di
          cui al successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina,
          altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine
          di preferenza, da parte del candidato  delle  tipologie  di
          scuola e delle sedi universitarie per  cui  concorrere,  in
          modo che gli  sia  garantita  la  massima  possibilita'  di
          scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area  o
          nell'ambito di aree diverse. 
              2. La prova d'esame si svolge  non  prima  di  sessanta
          giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
              3. La domanda per partecipare alla prova di  selezione,
          corredata  della  documentazione  prevista  dal  bando,  e'
          presentata per via telematica al Ministero nei tempi e  con
          le modalita' previste nel bando stesso.  Ciascun  candidato
          e' tenuto al versamento di un contributo per  sostenere  la
          prova secondo  quanto  stabilito  nel  bando.  Gli  importi
          derivanti dai suddetti  contributi  sono  utilizzabili  dal
          Ministero    a    copertura     dei     costi     derivanti
          dall'organizzazione della procedura concorsuale. 
              4. In  relazione  al  numero  di  domande  pervenute  e
          comunque almeno venti giorni prima della  prova  di  esame,
          con provvedimento del  competente  Direttore  generale  del
          Ministero, il Ministero  comunica  le  sedi,  con  relativa
          assegnazione  dei  candidati  presso  le  diverse  sedi,  e
          l'orario di svolgimento della prova d'esame.». 
              «Art.  5  (Valutazione   dei   titoli   di   studio   e
          graduatoria). - 1. La Commissione  di  cui  all'articolo  4
          attribuisce ai titoli fino ad un  massimo  di  7  punti.  I
          punti che il singolo candidato puo'  ottenere  in  base  ai
          titoli sono determinati secondo i seguenti criteri: 
                a) voto di laurea fino a 2 punti, attribuiti  secondo
          la seguente scala valutativa: 
                  voto 110 e lode = 2 punti; 
                  voto 110 = 1,5 punti; 
                  voto da 108 a 109 = 1 punto; 
                  voto da 105 a 107 = 0,5 punti; 
                b) curriculum-media ponderata  complessiva  dei  voti
          degli esami sostenuti fino a 3 punti, attribuiti secondo la
          seguente scala valutativa: 
                  media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti; 
                  media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti; 
                  media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti; 
                  media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti; 
                  media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto; 
                  media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti; 
                c) altri titoli fino a 2 punti determinati secondo  i
          seguenti criteri: 
                  0,5  punti  per  tesi  di  carattere   sperimentale
          debitamente documentato secondo quanto indicato nel bando; 
                  1,5 punti per il titolo di dottore  di  ricerca  in
          una  disciplina  di  ambito  medico-sanitario   debitamente
          documentata secondo quanto indicato nel bando. Tali  titoli
          non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in
          possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti
          gia' titolari di contratto di specializzazione. 
              Omissis». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre
          1999, n. 250, S.O.: 
              «Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
          chirurgo di  medicina  generale  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e' necessario il possesso  del  diploma
          di formazione specifica in medicina generale fermo restando
          la validita' degli attestati gia' rilasciati ai  sensi  del
          decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  10   ottobre   1988,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e  del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 245, della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «245. Il direttore e i membri del comitato  direttivo
          sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri  e  restano  in  carica  per  quattro  anni;  sono
          selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di  elevata
          qualificazione scientifica con una profonda conoscenza  del
          sistema  della  ricerca  in  Italia  e  all'estero  e   con
          pluriennale esperienza in  enti  o  organismi,  pubblici  o
          privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a
          una pluralita' di aree  disciplinari,  all'interno  di  una
          rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati
          da  una  commissione  di  valutazione.  La  commissione  di
          valutazione,  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, e' composta  da  cinque  membri  di
          alta qualificazione designati, uno ciascuno,  dal  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  presidente   del
          Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale  di  valutazione
          del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  dal
          presidente dell'European Research Council,  dal  presidente
          dell'European  Science  Foundation  e  da   un   componente
          designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle
          universita' italiane (CRUI),  d'intesa  con  il  presidente
          della  Consulta  dei  presidenti  degli  enti  pubblici  di
          ricerca.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 38 (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea) (Art. 37 D.Lgs n. 29 del  1993,  come
          modificato dall'art. 24 del D.Lgs n. 80 del 1998). -  1.  I
          cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e  i  loro
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro
          presso  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano
          esercizio diretto o indiretto di  pubblici  poteri,  ovvero
          non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
              3. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina
          adottata al livello dell'Unione europea,  all'equiparazione
          dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  sentiti  il  Ministero  dell'istruzione   e   il
          Ministero dell'universita'  e  della  ricerca.  Secondo  le
          disposizioni  del  primo  periodo  e'  altresi'   stabilita
          l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di   servizio
          rilevanti  ai  fini  dell'inserimento  in   graduatoria   e
          dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  si
          applicano ai cittadini di Paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
              3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le  disposizioni
          di cui all'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza
          della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
          al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 238, comma  1,  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  238   (Piano   straordinario   di   investimenti
          nell'attivita' di ricerca).  -  1.  Al  fine  di  sostenere
          l'accesso   dei   giovani   alla    ricerca,    l'autonomia
          responsabile delle  universita'  e  la  competitivita'  del
          sistema universitario e della ricerca  italiano  a  livello
          internazionale, e' autorizzata nell'anno  2021,  in  deroga
          alle vigenti facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta
          alle assunzioni previste dall' articolo 6,  comma  5-sexies
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,
          l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo  24,  comma
          3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
          limite di spesa di 200 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021. Ai fini  del  riparto  tra  le  universita'
          delle risorse di cui al presente  comma,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all' articolo  6,  comma  5-sexies  del
          decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di  cui  al
          presente comma il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario
          delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato
          di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
              Omissis». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  16  e  17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione  della
          normativa di principio in materia di diritto allo studio  e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f),  e  al  comma  6),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2012, n.126: 
              «Art. 16 (Disciplina  del  riconoscimento  dei  collegi
          universitari). -  1.  Con  proprio  decreto,  il  Ministero
          concede il riconoscimento ai collegi  universitari  che  ne
          avanzano richiesta nel termine  di  centoventi  giorni  dal
          ricevimento della domanda. 
              2.   Ai   fini   del   riconoscimento,   il    collegio
          universitario deve  dimostrare  di  possedere  requisiti  e
          standard minimi  a  carattere  istituzionale,  logistico  e
          funzionale, non inferiori a quelli previsti  per  l'accesso
          ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.
          338, ed in particolare: 
                a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,
          svolto in maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata
          dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
          e   strutture   organizzative   necessarie   per   la   sua
          realizzazione; 
                b) disporre di strutture ricettive  dotate  di  spazi
          polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
          funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
          attivita' formative, culturali e ricreative, concepite  con
          alti standard qualitativi; 
                c)  disporre  di  strutture  ricettive  in  grado  di
          ospitare utenti italiani, provenienti da piu'  regioni  sul
          territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo
          a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in
          una prospettiva di sviluppo interculturale; 
                c-bis) per i  collegi  universitari  gia'  legalmente
          riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti  di  cui
          alla legge 14 novembre 2000, n. 338. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro,  da   adottare   entro
          centoventi giorni dalla data di pubblicazione del  presente
          decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,   sono   indicate   le
          modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
          lettere a), b),  c),  e  le  modalita'  di  verifica  della
          permanenza dei requisiti medesimi  nonche'  di  revoca  del
          riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica. 
              4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il  collegio
          universitario  acquisisce   la   qualifica   di   "collegio
          universitario di merito". 
              5. Restano ferme le vigenti  disposizioni  sui  collegi
          universitari legalmente riconosciuti.». 
              Art. 17  (Disciplina  dell'accreditamento  dei  collegi
          universitari di merito). - 1. Con decreto del Ministro sono
          individuati i parametri per la dimostrazione dei  requisiti
          per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di
          cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza
          dei    requisiti     medesimi     nonche'     di     revoca
          dell'accreditamento  all'esito  negativo   della   predetta
          verifica. 
              2.  L'accreditamento  e'  concesso  con   decreto   del
          Ministro,  su  domanda  avanzata  dagli   interessati.   La
          presentazione  della  domanda  e'  consentita  ai   collegi
          universitari   di   merito   che   abbiano   ottenuto    il
          riconoscimento da almeno cinque anni. 
              3. Per la concessione  dell'accreditamento  di  cui  al
          comma  2,  il  collegio  universitario   di   merito   deve
          dimostrare di  possedere  requisiti  e  standard  minimi  a
          carattere istituzionale, logistico  e  funzionale.  A  tale
          fine, la domanda di cui al comma 1  deve  essere  corredata
          della documentazione che attesti e dimostri: 
                a)  l'esclusiva  finalita'  di  gestione  di  collegi
          universitari; 
                b) il prestigio  acquisito  dal  collegio  in  ambito
          culturale; 
                c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
          formativo; 
                d) la rilevanza internazionale dell'istituzione,  non
          solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
          favoriscono  la  mobilita'  internazionale  degli  studenti
          iscritti. 
              4. Il Ministero entro novanta  giorni  dal  ricevimento
          della  domanda  di   cui   al   comma   2,   esaminata   la
          documentazione  di  cui  al  comma  3  e  in  presenza  dei
          requisiti  richiesti,  emana  il  decreto  di   concessione
          dell'accreditamento. 
              5.  L'accreditamento  del  collegio  universitario   di
          merito e' condizione  necessaria  per  la  concessione  del
          finanziamento statale. 
              6. Con il decreto di cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
          statali per i collegi universitari di  merito  accreditati,
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
              7.  Le  scuole  universitarie  di  alta  formazione   a
          carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
          scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi  rispetto  ai
          corsi  di  studio,  sono  riconosciute  e  accreditate  con
          decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 4-novies,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162  (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 25  (Disposizioni  di  competenza  del  Ministero
          della salute). - Omissis. 
              4-novies. In relazione ai rapporti tra  le  universita'
          statali  e  il  Servizio  sanitario  nazionale,  instaurati
          attraverso      la      costituzione       di       aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,  per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di  8
          milioni di euro annui in favore delle universita'  statali,
          a titolo di concorso alla copertura  degli  oneri  connessi
          all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali  di
          cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo
          n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto  finanziamento
          e'    condizionata    alla    costituzione     dell'azienda
          ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche'  alla
          sottoscrizione,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.   76,   del   relativo
          protocollo d'intesa di  cui  all'articolo  1  del  medesimo
          decreto legislativo n.  517  del  1999,  comprensivo  della
          regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi. 
              Omissis».