Art. 20 
 
 
  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente
decreto,  la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021  e  dal  1°  gennaio  2022  le  misure  dello  stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio  e  mensile,  dell'assegno  di
specificita' e della retribuzione di rischio  e  di  posizione  quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217. 
  2-bis.  All'articolo  6,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  parola:  «cinque»   e'
sostituita dalla seguente: «due». 
  3. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente  e  alle
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco nonche' al correlato  addestramento  operativo,  l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del  decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con  modificazioni  dalla  legge  8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno  2021  e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022. 
  4. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440  dal  1°  gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita'  spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le  risorse  di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  5,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: 
    a) per il settore aeronavigante, di  euro  1.161.399  per  l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; 
    b) per il settore dei sommozzatori, di euro  400.153  per  l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; 
    c) per il settore nautico, ivi compreso il personale  che  svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno  2021  e  di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022. 
  6.  Per  il  riconoscimento  dell'impegno  profuso   al   fine   di
fronteggiare  le  eccezionali  e  crescenti  esigenze  del   soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del  fuoco  e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  nonche'  al  personale
appartenente  alle  corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli   speciali
antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli  delle  funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che  matura
nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32  anni
nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
Al medesimo personale che  matura  nell'anno  2022  un'anzianita'  di
effettivo  servizio  di  almeno  32  anni  nel  suddetto  Corpo,   e'
corrisposto un assegno una tantum di euro 400. 
  7.  In  relazione  alla  specificita'  delle   funzioni   e   delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle  esigenze  in  materia  di
soccorso  pubblico,  al  fine   di   incentivare   il   miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per  la  retribuzione
di rischio e posizione e di  risultato  del  personale  dirigente  di
livello non generale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
incrementato: 
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  363.938  a
decorrere dal 1° gennaio 2022; 
    b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma  7  il  fondo  per  la
retribuzione di rischio e posizione  e  di  risultato  del  personale
dirigente di livello generale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' incrementato: 
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  100.371  a
decorrere dal 1° gennaio 2022; 
    b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°  gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  9. Per il potenziamento dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  fermo  restando
quanto previsto  dall'articolo  17-bis,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di  produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro  3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche  per  il  finanziamento  della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative  di  cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217. 
  10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi  del  personale
appartenente ai  ruoli  tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze  di
polizia,  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2021   la   maggiorazione
dell'indennita' di rischio,  istituita  ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  1990,
n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste  per  l'indennita'
di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1. 
  11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i  fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco sono annualmente  incrementati,  a  decorrere  dall'anno  2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. 
  12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente  al  gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse  e  alla  banda  musicale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli  articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217. 
  13. Nelle ipotesi in cui  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del  presente  articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi  gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello  in
godimento allo stesso titolo all'atto  della  suddetta  applicazione,
l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad   personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 
  14. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno  2022,  comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17,  comma  7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  7,6
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  iscritto  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Con  successivi
provvedimenti normativi, nel  limite  di  spesa  di  500.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  alla  valorizzazione   del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1,  comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente  articolo
decorrono  dal  1°  gennaio  2020  ed  ai  fini  previdenziali   tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con  riferimento  ai  periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La tabella  C  allegata  al  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, recante Ordinamento del personale del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'articolo
          2 della legge 30 settembre 2004, n. 252,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25  ottobre  2005,   n,   249,   S.O.,
          sostituita  dalla  tabella  C  di  cui  all'allegato  A  al
          presente provvedimento, concerne le misure dello  stipendio
          tabellare,  delle  indennita'  di  rischio  e   mensile   e
          dell'assegno  di  specificita'  del  personale  del   Corpo
          Nazionale  dei  vigili  del   fuoco   dal   01.01.2020   al
          31.12.2020. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
          materia di razionalizzazione delle funzioni  di  polizia  e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n, 213: 
              «Art.  12.  (Contingenti  del   personale   del   Corpo
          forestale dello Stato). - 1. - 4. Omissis. 
              5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  e  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali compete, a decorrere  dall'effettivo
          transito, l'assegno ad  personam  di  cui  all'articolo  8,
          comma 1, lettera  a),  numero  2),  ultimo  periodo,  della
          legge. 
              6. - 11. Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  261  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217  (Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'articolo 2 della legge  30  settembre  2004,  n.
          252): 
              «Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). -  1.
          Nelle ipotesi in cui il personale del  Corpo  nazionale,  a
          seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
          superiori ovvero delle operazioni  di  primo  inquadramento
          previste  dal  presente  decreto,  consegua,  a  titolo  di
          assegni fissi  e  continuativi,  ivi  compresi  gli  scatti
          convenzionali, un trattamento economico inferiore a  quello
          in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
          degli inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza  e'  attribuita
          sotto  forma  di  assegno  ad  personam   pensionabile   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  6  del
          citato  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Corso di formazione  per  allievi  vigili  del
          fuoco). - 1. - 2. Omissis. 
              3. L'applicazione pratica e' svolta  con  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al comma 6.  Al  termine  della
          stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la
          nomina a vigile del fuoco, sulla base  di  un  giudizio  di
          idoneita'   formulato   dal   dirigente   del   comando   o
          dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato  servizio.  Essi
          prestano giuramento e sono immessi  nel  ruolo  secondo  la
          graduatoria finale del periodo  di  formazione  di  cui  al
          comma 2. Il periodo minimo  di  permanenza  nella  sede  di
          prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni. 
              4. - 6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  10
          agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          settembre 2000, n. 206: 
              «Art.   11   (Disposizioni   in   materia   di   lavoro
          straordinario). - 1. Per fronteggiare esigenze di  servizio
          imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione  annua  di
          ore di  lavoro  straordinario  prevista  dall'articolo  98,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per  il  2000
          ed a 240.060 ore a decorrere dal 2001. 
              2. L'onere per l'attuazione del  presente  articolo  e'
          fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni  per  il
          2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   8-ter   del
          decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53  (Disposizioni  urgenti
          in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77: 
              «Art.  8-ter  (Incremento  del  monte  ore  di   lavoro
          straordinario  per  il  personale   operativo   del   Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco).  -  1.  Per  fronteggiare
          imprevedibili e indilazionabili esigenze  di  servizio  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione  annua
          di ore di lavoro straordinario  prevista  dall'articolo  11
          della legge 10 agosto 2000, n. 246, e'  elevata  a  259.890
          ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a  decorrere  dall'anno
          2020. 
              2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro
          per l'anno 2019  e  a  1.910.000  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020, si provvede: 
                a) quanto a 380.000 euro per  l'anno  2019,  mediante
          utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019  nel  Fondo
          per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui
          alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno; 
                b)  quanto  a  1.910.000  euro  annui   a   decorrere
          dall'anno 2020,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dei commi  2  e  5  dell'articolo
          17-bis del  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97
          (Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144: 
              «Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1.
          Omissis. 
              2.  A   decorrere   dall'anno   2018,   il   fondo   di
          produttivita'  di  cui  all'articolo  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,  n.  250,  e'
          incrementato: 
                a) dalle risorse del fondo di amministrazione di  cui
          all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato
          alla data di  cui  al  comma  1  nei  ruoli  dei  direttivi
          logistico-gestionali,  dei   direttivi   informatici,   dei
          direttivi  aggiunti  che  espletano   funzioni   operative,
          nonche'  nei  ruoli  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo
          13-bis, comma 1, lettere a), b) e c); 
                b) dalle  risorse  gia'  destinate  a  remunerare  il
          lavoro  straordinario   del   personale   interessato   dal
          conferimento delle  posizioni  organizzative  di  cui  agli
          articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
          n. 217; 
                c) dall'importo di euro 1.050.000  che,  a  decorrere
          dall'anno 2019,  viene  destinato  al  finanziamento  della
          spesa    connessa    all'istituzione    delle     posizioni
          organizzative di cui agli articoli 199 e  223  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli  anni  2022  e
          2023 detto incremento e' ridotto  rispettivamente  di  euro
          110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono  le
          risorse di cui alla lettera b). 
              3. - 4. Omissis. 
              5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse  destinate  a
          finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato
          nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche  e  dei
          sommozzatori  sono  incrementate   dell'importo   di   euro
          1.200.000. Per il solo anno 2018, gli  accordi  integrativi
          nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e  230,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi
          accessori correlati alle suddette specialita'. A  decorrere
          dall'anno 2019,  il  procedimento  negoziale  di  cui  agli
          articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
          n. 217, definisce: 
                a) la nuova configurazione degli istituti retributivi
          volta a valorizzare l'impiego operativo, la  qualificazione
          e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo  svolgimento
          di incarichi di particolare responsabilita'; 
                b) la previsione di benefici economici finalizzati al
          mantenimento delle indennita' specialistiche  in  godimento
          nei casi di indisponibilita' dal servizio  per  infermita',
          temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio  e
          nei casi di decadenza del brevetto o della  licenza  ovvero
          del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento
          delle attivita' di soccorso tecnico specialistico. 
              6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  199  e  223  del
          citato  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,   n.   217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2  della  L.  30  settembre
          2004, n. 252): 
              «Art. 199 (Conferimento delle  posizioni  organizzative
          per  il   personale   direttivo).   -   1.   Le   posizioni
          organizzative sono conferite al personale  appartenente  ai
          ruoli  dei  direttivi  dai  dirigenti  responsabili   delle
          strutture presso cui prestano servizio, in  relazione  alla
          qualifica  rivestita,  alle  attitudini  individuali,  alla
          capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche
          degli incarichi da  ricoprire  e  comunque  sulla  base  di
          criteri generali previamente definiti con decreto del  capo
          del Dipartimento. 
              2. Con il provvedimento di  conferimento  dell'incarico
          finalizzato all'attribuzione  di  una  specifica  posizione
          organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
          puo' eccedere il termine  di  cinque  anni.  L'incarico  e'
          rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo  ad  un
          determinato incarico non puo'  avere  comunque  una  durata
          complessiva  superiore  a  dieci   anni   consecutivi.   Le
          posizioni  organizzative  sono   revocabili   prima   della
          scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.». 
              «Art. 223 (Conferimento delle  posizioni  organizzative
          per  il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  direttivi
          aggiunti). 1. Le posizioni organizzative sono conferite  ai
          direttivi  aggiunti  dai   dirigenti   responsabili   delle
          strutture presso cui prestano servizio, in  relazione  alle
          attitudini individuali, alla capacita' professionale,  alla
          natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire,
          e comunque  sulla  base  di  criteri  generali  previamente
          definiti con decreto del capo del Dipartimento. 
              2. Con il provvedimento di  conferimento  dell'incarico
          finalizzato all'attribuzione  di  una  specifica  posizione
          organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
          puo' eccedere il termine  di  cinque  anni.  L'incarico  e'
          rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo  ad  un
          determinato incarico non puo'  avere  comunque  una  durata
          complessiva  superiore  a  dieci   anni   consecutivi.   Le
          posizioni  organizzative  sono   revocabili   prima   della
          scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 
              3.  Le  posizioni  organizzative  non   ricoperte   dal
          personale direttivo di cui all'articolo 141,  ad  eccezione
          di quelle di natura vicariale, possono essere conferite  al
          direttore   coordinatore   in   servizio   nella   medesima
          struttura, qualora le procedure di mobilita'  siano  andate
          deserte e in presenza di eccezionali e temporanee  esigenze
          di servizio.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 64  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto  1990,  n.
          335 (Regolamento per il recepimento delle norme  risultanti
          dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990
          concernente il personale del comparto delle aziende e delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
          all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
          marzo 1986, n. 68), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          novembre 1990, n.271, S.O.: 
              «Art. 64 (Indennita' di rischio). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Al personale operativo del Corpo, per il  rischio  e
          la responsabilita' per l'intervento, con  almeno  22  o  28
          anni di effettivo  servizio  nel  Corpo,  l'indennita'  del
          comma 1 e' maggiorata  rispettivamente  di  lire  80.000  e
          130.000. 
              5. Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14-sexies  del
          citato  decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   97
          (Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia  e  ulteriori
          disposizioni  per  il  personale  appartenente  al   gruppo
          sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  e  alla  banda
          musicale  del  Corpo  nazionale).   -   1.   Al   personale
          appartenente al gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme
          Rosse  e  alla  banda  musicale  del  Corpo  nazionale   si
          applicano  e  continuano  ad   applicarsi,   laddove   piu'
          favorevoli,  le  disposizioni  in  materia  di  trattamenti
          retributivi e previdenziali previsti per il  personale  del
          Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli
          incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. 
              2. Nelle more dell'adozione  del  regolamento  previsto
          dall'articolo  126,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i  vigenti  limiti  di
          eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del  Corpo
          nazionale non si applicano alle procedure assunzionali  non
          ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. 
              3. Nelle more dell'adozione  del  regolamento  previsto
          dall'articolo  131,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  per  particolari
          discipline sportive il bando di concorso  puo'  individuare
          l'eta' per l'accesso  al  ruolo  degli  atleti  del  gruppo
          sportivo vigili del fuoco  Fiamme  Rosse  entro  un  limite
          minimo  di  diciassette  anni  e  un  limite   massimo   di
          trentacinque anni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 124, 129 e 261 del
          citato  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217,
          recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco  a  norma  dell'articolo  2  della  L.  30
          settembre 2004, n. 252»: 
              «Art. 124 (Istituzione e articolazione dei ruoli  della
          banda musicale) - 1. La  banda  musicale  e'  un  complesso
          organico che rappresenta il Corpo nazionale ed e'  composta
          da orchestrali  e  da  un  maestro  direttore,  secondo  la
          composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento
          di cui all'articolo 125, comma 5. 
              2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale
          del Corpo nazionale: 
                a)  ruolo   degli   orchestrali,   articolato   nelle
          qualifiche   di   orchestrale,   orchestrale   esperto    e
          orchestrale superiore; 
                b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica
          qualifica di maestro direttore. 
              3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
          fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» 
              «Art. 129 (Istituzione e articolazione del ruolo  degli
          atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse).
          - 1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo
          vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse,  articolato   nell'unica
          qualifica di atleta. 
              2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
          fissata nella tabella A allegata al presente decreto.». 
              «Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). -  1.
          Nelle ipotesi in cui il personale del  Corpo  nazionale,  a
          seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
          superiori ovvero delle operazioni  di  primo  inquadramento
          previste  dal  presente  decreto,  consegua,  a  titolo  di
          assegni fissi  e  continuativi,  ivi  compresi  gli  scatti
          convenzionali, un trattamento economico inferiore a  quello
          in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
          degli inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza  e'  attribuita
          sotto  forma  di  assegno  ad  personam   pensionabile   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'articolo  17
          della citata legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          6-bis. Omissis. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
              8. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 133 e 138 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,: 
              «133. Allo scopo di  adottare  provvedimenti  normativi
          volti alla valorizzazione del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
          del trattamento economico con quello  del  personale  delle
          Forze di polizia, nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  apposito  fondo  con   una
          dotazione di 65 milioni di  euro  nell'anno  2020,  di  120
          milioni di euro nell'anno 2021 e di  165  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Conseguentemente,  a
          decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
          1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10  milioni
          di euro annui.». 
              «138. Nuove modalita' assunzionali nella  qualifica  di
          vigile del fuoco potranno essere previste  con  ricorso  ai
          provvedimenti normativi di cui al comma 133.».