Art. 20
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente
decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di
specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «due».
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale
appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura
nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni
nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di
effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e'
corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di
soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione
di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di
livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la
retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale
dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale
appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di
polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione
dell'indennita' di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990,
n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita'
di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in
godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6
milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi
provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- La tabella C allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, recante Ordinamento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo
2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n, 249, S.O.,
sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al
presente provvedimento, concerne le misure dello stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e
dell'assegno di specificita' del personale del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco dal 01.01.2020 al
31.12.2020.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n, 213:
«Art. 12. (Contingenti del personale del Corpo
forestale dello Stato). - 1. - 4. Omissis.
5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo
transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge.
6. - 11. Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 261 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252):
«Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento
previste dal presente decreto, consegua, a titolo di
assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita
sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del
fuoco). - 1. - 2. Omissis.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della
stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la
nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di
idoneita' formulato dal dirigente del comando o
dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale del periodo di formazione di cui al
comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di
prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni.
4. - 6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 10
agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
settembre 2000, n. 206:
«Art. 11 (Disposizioni in materia di lavoro
straordinario). - 1. Per fronteggiare esigenze di servizio
imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di
ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per il 2000
ed a 240.060 ore a decorrere dal 2001.
2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e'
fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il
2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77:
«Art. 8-ter (Incremento del monte ore di lavoro
straordinario per il personale operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per fronteggiare
imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua
di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11
della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' elevata a 259.890
ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno
2020.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro
per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante
utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo
per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'interno;
b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'articolo
17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144:
«Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1.
Omissis.
2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di
produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e'
incrementato:
a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato
alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi
logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei
direttivi aggiunti che espletano funzioni operative,
nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettere a), b) e c);
b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il
lavoro straordinario del personale interessato dal
conferimento delle posizioni organizzative di cui agli
articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217;
c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere
dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni
organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e
2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro
110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le
risorse di cui alla lettera b).
3. - 4. Omissis.
5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a
finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato
nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei
sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro
1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi
nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi
accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere
dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli
articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, definisce:
a) la nuova configurazione degli istituti retributivi
volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione
e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento
di incarichi di particolare responsabilita';
b) la previsione di benefici economici finalizzati al
mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento
nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita',
temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e
nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero
del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento
delle attivita' di soccorso tecnico specialistico.
6. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 199 e 223 del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252):
«Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative
per il personale direttivo). - 1. Le posizioni
organizzative sono conferite al personale appartenente ai
ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle
strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla
qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla
capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche
degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di
criteri generali previamente definiti con decreto del capo
del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico
finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione
organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e'
rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un
determinato incarico non puo' avere comunque una durata
complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le
posizioni organizzative sono revocabili prima della
scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.».
«Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative
per il personale appartenente al ruolo dei direttivi
aggiunti). 1. Le posizioni organizzative sono conferite ai
direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle
strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle
attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla
natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire,
e comunque sulla base di criteri generali previamente
definiti con decreto del capo del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico
finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione
organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e'
rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un
determinato incarico non puo' avere comunque una durata
complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le
posizioni organizzative sono revocabili prima della
scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal
personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione
di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al
direttore coordinatore in servizio nella medesima
struttura, qualora le procedure di mobilita' siano andate
deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze
di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990
concernente il personale del comparto delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1990, n.271, S.O.:
«Art. 64 (Indennita' di rischio). - 1. - 3. Omissis.
4. Al personale operativo del Corpo, per il rischio e
la responsabilita' per l'intervento, con almeno 22 o 28
anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennita' del
comma 1 e' maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e
130.000.
5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-sexies del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
(Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori
disposizioni per il personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda
musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale
appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si
applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu'
favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti
retributivi e previdenziali previsti per il personale del
Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli
incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di
eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo
nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non
ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto
dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari
discipline sportive il bando di concorso puo' individuare
l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite
minimo di diciassette anni e un limite massimo di
trentacinque anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 124, 129 e 261 del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252»:
«Art. 124 (Istituzione e articolazione dei ruoli della
banda musicale) - 1. La banda musicale e' un complesso
organico che rappresenta il Corpo nazionale ed e' composta
da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la
composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento
di cui all'articolo 125, comma 5.
2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale
del Corpo nazionale:
a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle
qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e
orchestrale superiore;
b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica
qualifica di maestro direttore.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto.»
«Art. 129 (Istituzione e articolazione del ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse).
- 1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo
vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica
qualifica di atleta.
2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».
«Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento
previste dal presente decreto, consegua, a titolo di
assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita
sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 17
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
6-bis. Omissis.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. - 14. Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 133 e 138 dell'articolo
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,:
«133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi
volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
del trattamento economico con quello del personale delle
Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un apposito fondo con una
dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120
milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni
di euro annui.».
«138. Nuove modalita' assunzionali nella qualifica di
vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai
provvedimenti normativi di cui al comma 133.».