Art. 20 bis
Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della
Motorizzazione civile, anche in considerazione dell'emergenza
sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di «
addetto » a quella di « assistente », ai sensi della tabella IV.1
articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio presso
gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di
abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018,
recante « Corsi di qualificazione per esaminatori per il
conseguimento delle abilitazioni alla guida », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, e' ammesso
all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e
pratiche per il conseguimento della patente di guida.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1992, n.
495, S.O.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 12 aprile 2018, recante: «Corsi di qualificazione
per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni
alla guida», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
maggio 2018, n. 107.