Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Le sessioni di esame gia' pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99. 2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di cui all'art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione. 3. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente decreto. L'allegato I e' modificato con decreto del direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente. 5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso altresi' disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicita' legale. Roma, 7 agosto 2020 Il Ministro: Catalfo ______ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, e' consultabile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione pubblicita' legale, al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale