Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le sessioni di esame gia' pubblicate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto  del
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  1°  marzo  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99. 
  2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di
cui all'art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi  dalla
data di pubblicazione. 
  3. Gli allegati I, II e III  sono  parte  integrante  del  presente
decreto.  L'allegato  I  e'  modificato  con  decreto  del  direttore
generale dei rapporti di lavoro e  delle  relazioni  industriali  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sentito  il  Capo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 
  4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  gia'
previste a legislazione vigente. 
  5. Decorsi dodici mesi dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 1974, n. 99. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e reso altresi'  disponibile  sul  sito  internet
istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicita' legale. 
    Roma, 7 agosto 2020 
 
                                                 Il Ministro: Catalfo 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, e' consultabile
sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione
pubblicita'         legale,         al         seguente         link:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale