Art. 20 
 
                       La trasmissione di atti 
                 e la comunicazione di informazioni 
 
  1.  Successivamente  all'iscrizione,   ciascun   ETS   e'   tenuto,
esclusivamente in  via  telematica,  secondo  le  modalita'  previste
nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni  di  cui
all'art. 8, comma 6, nonche' a depositare: 
    a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso
di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, del regolamento; 
    b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove  previsto
il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del
Codice, gli atti di cui alla presente  lettera  sono  depositati  con
esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento  delle
attivita' di interesse generale; 
    c)  le  deliberazioni  di  trasformazione,  fusione,   scissione,
liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli  enti  di
cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli eventuali  provvedimenti  da
cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato; 
    d) i provvedimenti delle Autorita' giudiziaria e  tributaria  che
ordinano lo scioglimento, dispongono  la  cancellazione  o  accertano
l'estinzione; 
    e) la comunicazione  di  perdita  della  natura  non  commerciale
dell'ente; 
    f) gli altri atti e fatti  la  cui  iscrizione  e'  espressamente
prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese  le  variazioni
delle attivita' svolte, dei soggetti  titolari  di  cariche  sociali,
delle relative generalita' o dei poteri e limitazioni  e  l'eventuale
nomina e cessazione dei componenti dell'organo  di  controllo  e  del
revisore legale dei conti indicando le rispettive generalita'; 
    g)  l'eventuale   dichiarazione   di   accreditamento   ai   fini
dell'accesso  al  contributo  del   5   per   mille   se   successiva
all'iscrizione. 
  2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati
utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a  cura  dei
seguenti soggetti, che operano sotto la  propria  responsabilita'  ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000: 
    a)  il  rappresentante  legale  dell'ETS  o  in  alternativa   il
rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce; 
    b) uno o piu' amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti
dell'organo di controllo; in ogni caso le  generalita'  dei  soggetti
abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali
di cui all'art. 8, comma 6, lettera o); 
    c) un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 34,  comma
5, lettera a)  del  decreto  legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,
limitatamente al deposito atti e  con  esclusione  dell'aggiornamento
delle informazioni. 
  3. L'Ufficio competente del RUNTS, alla ricezione dei documenti  di
cui al comma  1,  lettera  a),  verifica  entro  sessanta  giorni  la
conformita' delle modifiche alle disposizioni del Codice  applicabili
alla tipologia di enti del Terzo settore di riferimento. Per gli enti
di cui all'art. 4, comma 3, del Codice,  deve  essere  fornito  anche
l'atto della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma
3 del presente decreto. Al procedimento si applica l'art. 9 in quanto
compatibile. In caso di provvedimento di diniego, se  entro  sessanta
giorni  la  variazione  statutaria  non  sia  annullata   dall'organo
statutariamente preposto o l'ente non abbia presentato un'istanza  di
migrazione in una sezione del RUNTS diversa da quella di  iscrizione,
l'Ufficio  competente  del  RUNTS  procede  alla  cancellazione   dal
Registro. 
  4. Per gli ETS muniti di personalita' giuridica, gli atti di cui al
comma 1, lettere a) e c) del presente articolo, acquistano  efficacia
e sono opponibili ai terzi, a meno che l'ente provi che  i  terzi  ne
erano comunque a conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione
nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli  articoli  16  e  19,  in
conformita' con quanto previsto dall'art. 22, comma 6, del Codice. 
  5. I documenti di cui al comma 1, lettera b) sono depositati  entro
il 30 giugno di ogni anno, fatte salve le  specifiche  previsioni  di
cui all'art. 13, comma 5, del Codice. Gli ulteriori atti, nonche'  le
informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettere da  b)  a  n),  sono
rispettivamente  depositati  e   aggiornate   entro   trenta   giorni
decorrenti dalla modifica. Nel  caso  di  perdita  della  natura  non
commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono  dalla  chiusura  del
periodo di imposta nel quale si e' verificata. Le informazioni di cui
all'art. 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il
30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente.  Le
organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione
sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di  sotto
dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma  1,  e  35,
comma 1, del Codice aggiornano l'informazione entro trenta giorni dal
verificarsi  dell'evento,  fermo  restando  quanto   previsto   dagli
articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del medesimo Codice. 
  6. Il rappresentante legale o, nel caso,  gli  amministratori  sono
responsabili degli adempimenti di cui  ai  precedenti  commi  nonche'
della  completezza  e  veridicita'  delle   informazioni.   L'Ufficio
competente del RUNTS, verificata la  correttezza  formale  di  quanto
pervenuto, ne assicura la pubblicazione. 
  7. In caso di  inadempimento  delle  previsioni  di  cui  ai  commi
precedenti,  il  competente  Ufficio  del  RUNTS  diffida  l'ente  ad
adempiere, assegnando  un  termine  non  superiore  a  180  giorni  e
specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio, ai  sensi
dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovra' adottare  un  provvedimento
di cancellazione dal RUNTS.  Si  applica  altresi',  a  carico  degli
amministratori, l'art. 2630 del codice civile. 
  8. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), nel caso di enti di  cui
all'art. 4, comma 3, del Codice, sono  prodotti  unitamente  all'atto
della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma 3  del
presente  decreto.  Per  l'individuazione   delle   informazioni   da
aggiornare si tiene conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 3. 
  9. Nel caso  di  fondazioni  si  tiene  conto  di  quanto  previsto
dall'art. 90 del  Codice.  Nel  caso  di  trasformazioni,  fusioni  o
scissioni l'Ufficio competente  verifica  entro  sessanta  giorni  la
permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nei confronti degli
enti risultanti dalle operazioni compiute e la sussistenza  per  enti
di nuova costituzione. Se  l'ente  risultante  dalla  trasformazione,
fusione o scissione ha  personalita'  giuridica,  la  verifica  della
sussistenza delle condizioni previste dalla legge compete  al  notaio
ai sensi dell'art. 22 del Codice, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 3 del medesimo art. 22. 
  10. Il competente Ufficio del RUNTS puo'  provvedere  a  modificare
d'ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui  pervenuti  anche  da
altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento  delle  attivita'
di revisione e controllo. Sono iscritti ai sensi del  presente  comma
gli esiti delle informazioni antimafia di cui all'art. 48,  comma  6,
del Codice.