Art. 20 La trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni 1. Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS e' tenuto, esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' previste nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, nonche' a depositare: a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, del regolamento; b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di interesse generale; c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato; d) i provvedimenti delle Autorita' giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente; f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attivita' svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalita' o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalita'; g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione. 2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: a) il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce; b) uno o piu' amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; in ogni caso le generalita' dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all'art. 8, comma 6, lettera o); c) un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni. 3. L'Ufficio competente del RUNTS, alla ricezione dei documenti di cui al comma 1, lettera a), verifica entro sessanta giorni la conformita' delle modifiche alle disposizioni del Codice applicabili alla tipologia di enti del Terzo settore di riferimento. Per gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, deve essere fornito anche l'atto della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma 3 del presente decreto. Al procedimento si applica l'art. 9 in quanto compatibile. In caso di provvedimento di diniego, se entro sessanta giorni la variazione statutaria non sia annullata dall'organo statutariamente preposto o l'ente non abbia presentato un'istanza di migrazione in una sezione del RUNTS diversa da quella di iscrizione, l'Ufficio competente del RUNTS procede alla cancellazione dal Registro. 4. Per gli ETS muniti di personalita' giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo, acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in conformita' con quanto previsto dall'art. 22, comma 6, del Codice. 5. I documenti di cui al comma 1, lettera b) sono depositati entro il 30 giugno di ogni anno, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art. 13, comma 5, del Codice. Gli ulteriori atti, nonche' le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettere da b) a n), sono rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta giorni decorrenti dalla modifica. Nel caso di perdita della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si e' verificata. Le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano l'informazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del medesimo Codice. 6. Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili degli adempimenti di cui ai precedenti commi nonche' della completezza e veridicita' delle informazioni. L'Ufficio competente del RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione. 7. In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovra' adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresi', a carico degli amministratori, l'art. 2630 del codice civile. 8. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, sono prodotti unitamente all'atto della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma 3 del presente decreto. Per l'individuazione delle informazioni da aggiornare si tiene conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 3. 9. Nel caso di fondazioni si tiene conto di quanto previsto dall'art. 90 del Codice. Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni l'Ufficio competente verifica entro sessanta giorni la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nei confronti degli enti risultanti dalle operazioni compiute e la sussistenza per enti di nuova costituzione. Se l'ente risultante dalla trasformazione, fusione o scissione ha personalita' giuridica, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge compete al notaio ai sensi dell'art. 22 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 22. 10. Il competente Ufficio del RUNTS puo' provvedere a modificare d'ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui pervenuti anche da altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attivita' di revisione e controllo. Sono iscritti ai sensi del presente comma gli esiti delle informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6, del Codice.