Art. 41 Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 1. All'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso; b) al comma 2, secondo periodo, le parole «, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella: ===================================================================== | | | Riduzione | | | | | concorso alla | | | |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti | | REGIONI |di gettito 2020 | 2020 | 2020 | +=================+================+================+===============+ |Valle d'Aosta | 84.000.000| 84.000.000| | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Sardegna | 473.000.000| 383.000.000| 90.000.000| +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Trento | 355.000.000| 300.634.762| 54.365.238| +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Bolzano | 370.000.000| 318.332.960| 51.667.040| +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Friuli-Venezia | | | | |Giulia | 538.000.000| 538.000.000| | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Sicilia | 780.000.000| 780.000.000| | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |TOTALE | 2.600.000.000| 2.403.967.722| 196.032.278| +-----------------+----------------+----------------+---------------+ 2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: ===================================================================== | | Riparto prima | | | | |quota del fondo | Riparto seconda | | | |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di | | | 1, destinato | cui al comma 1 | cui al comma 1 | | | alle Regioni a | destinato alle | destinato alle | | | statuto |Regioni a statuto |Regioni a statuto | | REGIONE | ordinario | ordinario | ordinario | +============+================+==================+==================+ |Abruzzo | 15.812.894,74| 37.950.947,37| 53.763.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Basilicata | 12.492.894,74| 29.982.947,37| 42.475.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Calabria | 22.302.894,74| 53.526.947,37| 75.829.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Campania | 52.699.210,53| 126.478.105,26| 179.177.315,79| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Emilia | | | | |Romagna | 42.532.894,74| 102.078.947,37| 144.611.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Lazio | 58.516.578,95| 140.439.789,47| 198.956.368,42| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Liguria | 15.503.947,37| 37.209.473,68| 52.713.421,05| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Lombardia | 87.412.631,58| 209.790.315,79| 297.202.947,37| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Marche | 17.411.842,11| 41.788.421,05| 59.200.263,16| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Molise | 4.786.052,63| 11.486.526,32| 16.272.578,95| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Piemonte | 41.136.052,63| 98.726.526,32| 139.862.578,95| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Puglia | 40.763.421,05| 97.832.210,53| 138.595.631,58| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Toscana | 39.086.578,95| 93.807.789,47| 132.894.368,42| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Umbria | 9.810.263,16| 23.544.631,58| 33.354.894,74| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Veneto | 39.731.842,11| 95.356.421,05| 135.088.263,16| +------------+----------------+------------------+------------------+ |TOTALE | 500.000.000,00| 1.200.000.000,00| 1.700.000.000,00| +------------+----------------+------------------+------------------+ 2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalita': a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano; b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza e' versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione. 2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario: a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies; b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro. 2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).»; d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare» sono aggiunte le seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2». 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 111 citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome). - 1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. 2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art. 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. 2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: Parte di provvedimento in formato grafico 2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalita': a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano; b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza e' versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione. 2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario: a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies; b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro. 2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). 3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 265.»