Art. 42 bis 
 
Sospensione  dei  versamenti  tributari   e   contributivi,   nonche'
  interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico,
  agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa,  e  risorse  per  i
  comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione  dei  flussi
  migratori. 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa,  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le  malattie  professionali,  in  scadenza  entro  il  21
dicembre 2020, sono  effettuati  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi  entro  la  medesima  data.  Resta  ferma  la  facolta'  di
avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi  degli
articoli  126  e  127  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
della rateizzazione fino a un massimo di  ventiquattro  rate  mensili
prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  2. In considerazione  dei  flussi  migratori  e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, al fine di  consentire  il  pieno  rilancio  dell'attivita'
turistica  ed  alberghiera,  alle  imprese  del  settore   turistico,
agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di  Lampedusa
e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui  all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  156.  A  tali
agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea e le disposizioni della medesima  in  materia  di
aiuti di Stato per i settori interessati. 
  3. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni  di
cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata  la  spesa
di 0,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  5. In caso di errata applicazione delle disposizioni  del  comma  3
dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  relazione
alla determinazione dei limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla
comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive  modificazioni,  l'importo  dell'imposta  non  versata  e'
dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di  sanzioni  ne'
interessi. 
  6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, dopo le parole: «In caso di mancata  adesione  da  parte
dei possessori delle  obbligazioni  di  cui  al  comma  1-bis,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' ai fini del pagamento della cedola  in
corso al momento dell'adesione stessa,». 
  7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: «qualora almeno il 20 % dei soci» sono
sostituite dalle seguenti: «qualora almeno il 10 per cento dei soci». 
  8. Al fine di fronteggiare le  esigenze  connesse  al  contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche
di  natura  sanitaria,  dei  flussi  migratori,  nei   limiti   dello
stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di  spesa
massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro
per ciascuno dei comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto  Empedocle,
Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e  Augusta.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo,  nonche'
le modalita' di monitoraggio della spesa. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  8,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  126  e  127  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  126  (Proroga  dei  termini  di  ripresa   della
          riscossione dei versamenti  sospesi).  -  1.  I  versamenti
          sospesi ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6  del
          decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati,  senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante  rateizzazione,  fino
          ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con
          il versamento della prima rata entro il 16 settembre  2020.
          Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              1-bis. Al fine di  incrementare  le  risorse  destinate
          agli imprenditori che hanno subito danni economici a  causa
          dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive,
          il  Fondo  di  cui  all'art.   2,   comma   6-sexies,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          incrementato di 4 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari  a  4  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.
          265, comma 5, del presente decreto. 
              2. I soggetti i cui ricavi e  compensi,  percepiti  nel
          periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio  2020,
          non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di  cui  agli
          articoli 25 e  25-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  da  parte   del
          sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di  cui
          all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.
          23,  provvedono  a  versare  l'ammontare   delle   medesime
          ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020
          o mediante rateizzazione, fino ad  un  massimo  di  quattro
          rate mensili di pari importo, con il versamento della prima
          rata entro il 16  settembre  2020,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto
          gia' versato. 
              3. All'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020,  n.
          27 dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Gli
          adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del
          decreto legge 2 marzo 2020, n.  9  sono  effettuati,  senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato". 
              «Art.  127  (Proroga  dei  termini  di  ripresa   della
          riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). - 1.  Al
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 61: 
                  1) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  I
          versamenti sospesi ai sensi del comma  1  sono  effettuati,
          senza applicazione di sanzioni  e  interessi,  in  un'unica
          soluzione  entro  il   16   settembre   2020   o   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili  di
          pari importo, con il versamento della prima rata  entro  il
          16 settembre 2020. Nei medesimi  termini  sono  effettuati,
          anche mediante il sostituto d'imposta, i  versamenti  delle
          ritenute non operate ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
          febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  48
          del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
          gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma  1
          sono effettuati entro il 16 settembre 2020."; 
                  2) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  "5.  Le
          federazioni sportive  nazionali,  gli  enti  di  promozione
          sportiva,  le   associazioni   e   le   societa'   sportive
          professionistiche e dilettantistiche, di cui  al  comma  2,
          lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino
          al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i  versamenti  sospesi
          ai sensi del  periodo  precedente  sono  effettuati,  senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, con le  modalita'  e
          nei termini previsti dal  comma  4.  Non  si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato."; 
                b) all'art. 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente:
          "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3,  nonche'
          del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  24
          febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  48
          del 26 febbraio 2020, sono effettuati,  senza  applicazione
          di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato." 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  9  del
          citato decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156: 
              «Art. 9 (Misure e interventi finanziari a favore  delle
          imprese agricole ubicate nei comuni del cratere). - 1. Alle
          imprese agricole ubicate nei territori dei comuni  indicati
          negli allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  possono  essere  concessi  mutui
          agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse  pari
          a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del
          periodo di preammortamento, e di importo non  superiore  al
          75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle
          medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai
          mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo
          a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento   della   spesa
          ammissibile nonche' mutui agevolati, con tasso  d'interesse
          pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della
          spesa  ammissibile  al  finanziamento.  I  mutui  agevolati
          concessi  per  iniziative  nel  settore  della   produzione
          agricola  hanno  una  durata  massima  di   quindici   anni
          comprensiva del periodo di preammortamento. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  24  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia   di   versamento
          dell'IRAP). - 1. - 2. Omissis. 
              1. Non e' dovuto il versamento del  saldo  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di
          imposta in corso al 31 dicembre  2019,  fermo  restando  il
          versamento dell'acconto dovuto per il medesimo  periodo  di
          imposta. Non e' altresi' dovuto il versamento  della  prima
          rata dell'acconto dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive relativa al  periodo  di  imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura  prevista
          dall'art. 17, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'art. 58 del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157;
          l'importo  di  tale  versamento  e'  comunque  escluso  dal
          calcolo dell'imposta da  versare  a  saldo  per  lo  stesso
          periodo d'imposta. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma  1-quinquies  dell'art.
          38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  38  (Debiti  enti  locali).  -  1.  -  5-quater.
          Omissis. 
              1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei
          possessori  delle  obbligazioni  di  cui  al  comma  1-bis,
          nonche' ai fini del pagamento  della  cedola  in  corso  al
          momento dell'adesione stessa, la dotazione del fondo di cui
          al comma 1-ter e' destinata alle finalita' di cui  all'art.
          14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  54  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  54  (Attuazione  del  Fondo  solidarieta'  mutui
          "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"). - 1. Per un  periodo
          di 9 mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
          all'art. 2, commi da 475 a 480,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244: 
                a) l'ammissione ai benefici del Fondo  e'  estesa  ai
          lavoratori  autonomi,  ai   liberi   professionisti,   agli
          imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'art. 2083
          del codice  civile  che  autocertifichino  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  di
          aver registrato, nel trimestre successivo  al  21  febbraio
          2020 e precedente la domanda  ovvero  nel  minor  lasso  di
          tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della
          domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del
          proprio  fatturato,  superiore   al   33%   del   fatturato
          dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura  o
          della  restrizione  della  propria  attivita'  operata   in
          attuazione  delle  disposizioni   adottate   dall'autorita'
          competente per l'emergenza coronavirus; 
                a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo  e'  estesa
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per  mutui
          ipotecari erogati alle  predette  cooperative,  di  importo
          massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla  lettera
          b) e il numero dei rispettivi soci, qualora  almeno  il  10
          per cento dei soci assegnatari di immobili  residenziali  e
          relative pertinenze si trovi, al  momento  dell'entrata  in
          vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui
          all'art. 2, comma 479, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, come da ultimo modificato dal presente articolo. 
                a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui  al
          comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 
                  1) 6 mesi, qualora gli eventi di  cui  all'art.  2,
          comma  479,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
          soci; 
                  2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui  all'art.  2,
          comma  479,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari compreso tra un  valore  superiore
          al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
                  3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui  all'art.  2,
          comma  479,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari superiore  al  40  per  cento  dei
          soci; 
                a-quater)  l'istanza  di  sospensione  e'  presentata
          dalla   societa'   cooperativa   mutuataria   alla   banca,
          attraverso  il   modulo   pubblicato,   entro   30   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  comma,  nel   sito
          internet del Gestore del Fondo di cui all'art. 2, comma 475
          e seguenti della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  che
          riporta l'indicazione dei documenti probatori degli  eventi
          che  determinano  la  richiesta  di   sospensione,   previa
          delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
          modalita' e nei  termini  previsti  dall'atto  costitutivo,
          dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
          societa'. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  stabilite  ulteriori  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter. 
                b)  per  l'accesso  al  Fondo  non  e'  richiesta  la
          presentazione dell'indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo  non
          superiore a 400.000  euro.  La  sospensione  del  pagamento
          delle rate puo' essere concessa  anche  per  i  mutui  gia'
          ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso,  per
          almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate; 
                b-bis) la sospensione del pagamento delle  rate  puo'
          essere concessa anche  per  i  mutui  che  fruiscono  della
          garanzia del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera c),
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.