Art. 44 bis 
 
            Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 
                        19 maggio 2020, n. 34 
 
  1. All'articolo 214  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, le parole:  «30  settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre»; 
  b) al comma 5, dopo le parole: «imprese beneficiarie» sono inserite
le seguenti: «, a compensazione degli effetti economici  rendicontati
ai sensi del comma 4,»; 
  c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le eventuali  risorse  residue  di  cui  al  comma  3,  non
assegnate con il decreto di cui  al  comma  5,  sono  destinate  alle
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effetti
economici subiti direttamente imputabili  all'emergenza  da  COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale
fine,  le  imprese  di  cui  al  periodo   precedente   procedono   a
rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti  dal
1° agosto 2020 al  31  dicembre  2020  secondo  le  stesse  modalita'
definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo
periodo del presente comma sono assegnate alle  imprese  beneficiarie
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 aprile 2021»; 
  d) al comma 6, le parole:  «del  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 5 e 5-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  214  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
          minori  incassi  dell'ANAS  e   delle   imprese   esercenti
          attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A  seguito  della
          riduzione della circolazione autostradale conseguente  alle
          misure  di  contenimento   e   prevenzione   dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la  spesa  di  25
          milioni di euro annui dal 2021  al  2034  quale  contributo
          massimo  al  fine  di  compensare  A.N.A.S.  S.p.A.   della
          riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse  ai
          sensi dell'art.  19,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  ed  integrate  dall'art.  15,
          comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              2. La misura della compensazione di cui al comma 1  del
          presente  articolo  e'   determinata   nei   limiti   degli
          stanziamenti annuali di cui al  comma  1  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze da  adottarsi
          entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione,  entro  il  31
          gennaio 2021 di una rendicontazione di  ANAS  S.p.A.  della
          riduzione delle entrate di cui al comma 1  per  il  periodo
          interessato dalle misure di contenimento e  prevenzione  di
          cui al comma 1 riferita  al  differenziale  per  lo  stesso
          periodo del livello della circolazione autostradale tra gli
          anni 2019 e 2020. 
              2-bis.   Al   fine   di   garantire    l'accessibilita'
          sostenibile in tempo utile per lo  svolgimento  dei  Giochi
          olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10
          milioni di  euro  per  l'anno  2020  per  la  realizzazione
          dell'intervento      denominato       "SS       42-variante
          Trescore-Entratico".  All'onere  derivante   dal   presente
          comma, pari a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'art. 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
          decreto. 
              2-ter.   Al   fine   di   garantire    l'accessibilita'
          sostenibile in tempo utile per lo  svolgimento  dei  Giochi
          olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A.  e'  assegnata  la
          somma di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  per  la
          realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento  tra
          la strada statale n. 11 - tangenziale  ovest  di  Milano  -
          variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate
          - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114  -
          tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante
          dal presente comma, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del
          presente decreto. 
              3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al  2034
          al fine di sostenere le imprese che effettuano  servizi  di
          trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti  a
          obblighi di servizio pubblico  per  gli  effetti  economici
          subiti  direttamente  imputabili   all'emergenza   COVID-19
          registrati a partire dal 23 febbraio  2020  e  fino  al  31
          luglio 2020. 
              4.  Le  imprese  di  cui  al  comma   3   procedono   a
          rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
          di cui al medesimo comma 3 secondo  le  modalita'  definite
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              5. Le risorse  complessivamente  stanziate  di  cui  al
          comma  3  sono  assegnate  alle  imprese  beneficiarie,   a
          compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi
          del comma 4, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. 
                5-bis. Le eventuali risorse residue di cui  al  comma
          3, non assegnate con il decreto di cui  al  comma  5,  sono
          destinate alle imprese che effettuano servizi di  trasporto
          ferroviario di passeggeri e merci non soggetti  a  obblighi
          di servizio  pubblico  per  gli  effetti  economici  subiti
          direttamente   imputabili   all'emergenza    da    COVID-19
          registrati a partire dal 1° agosto 2020 e  al  31  dicembre
          2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo  precedente
          procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti
          economici subiti dal 1° agosto 2020  al  31  dicembre  2020
          secondo le stesse modalita' definite con il decreto di  cui
          al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 30 aprile 2021. 
              6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei  commi
          5  e   5-bis   e'   subordinata   alla   dichiarazione   di
          compatibilita' da parte della Commissione europea ai  sensi
          dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul  Funzionamento
          dell'Unione Europea. 
              7. Agli oneri di cui  ai  commi  1  e  3  del  presente
          articolo, pari a 70 milioni di euro  per  il  2020,  e  105
          milioni di euro annui dal 2021  al  2034,  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 265.»