Art. 44 ter 
 
      Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario 
                   di personale delle Forze armate 
 
  1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte  del  contingente
delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  dello  svolgimento  dei  maggiori  compiti
connessi  al  contenimento  della   diffusione   del   COVID-19,   e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
6.330.298 per il  pagamento  delle  connesse  prestazioni  di  lavoro
straordinario. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
6.330.298  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 132 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1 - 1. - 131. Omissis. 
              132. Al fine di assicurare,  anche  in  relazione  alle
          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del  decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al  31
          dicembre 2020, limitatamente ai  servizi  di  vigilanza  di
          siti e obiettivi sensibili,  l'impiego  di  un  contingente
          pari a 7.050 unita' di personale  delle  Forze  armate.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro   149.973.488   per   l'anno   2020,   con   specifica
          destinazione di  euro  147.502.805  e  di  euro  2.470.683,
          rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e  per
          il  personale  di  cui  al  comma  75  dell'art.   24   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.