Art. 44 ter Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate 1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1 - 1. - 131. Omissis. 132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Omissis.» - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 24-bis.