Art. 45 
 
          Incremento risorse per progettazione enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 51, la parola «2034» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2031»; 
    b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: 
      «51-bis. Le risorse assegnate agli enti  locali  per  gli  anni
2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  e  sono  finalizzate  allo
scorrimento della graduatoria dei  progetti  ammissibili  per  l'anno
2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di
cui ai commi da 53 a 56. Gli enti  beneficiari  del  contributo  sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi
entro il 5 novembre 2020.  Gli  enti  locali  beneficiari  confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da  inviare  entro  dieci
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui  al  secondo
periodo, e il  Ministero  dell'interno  provvede  a  formalizzare  le
relative assegnazioni con proprio decreto  da  emanare  entro  il  30
novembre 2020. Gli enti beneficiari sono  tenuti  al  rispetto  degli
obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data  di  pubblicazione
del citato decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e'  aggiunta
la seguente: 
      «b-bis)  le   informazioni   relative   al   quadro   economico
dell'opera, dando evidenza dei  costi  inerenti  alla  progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto  (CUP)  di
lavori.»; 
    d) al comma 58, le parole «al comma  51»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis». 
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1079, primo periodo, le parole: «cofinanziamento  della
redazione dei progetti di fattibilita' tecnica  ed  economica  e  dei
progetti definitivi» sono sostituite dalle  seguenti:  «finanziamento
della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  e
dei progetti definitivi ed esecutivi»; 
  b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «finanziamento». 
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in  vigore  il
1° gennaio 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 51,  51-bis,  52  e  58
          dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 50. Omissis. 
              51.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti,   sono
          assegnati agli enti  locali,  per  spesa  di  progettazione
          definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
          sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di  messa
          in sicurezza ed efficientamento  energetico  delle  scuole,
          degli edifici pubblici e del patrimonio  comunale,  nonche'
          per  investimenti  di  messa  in   sicurezza   di   strade,
          contributi soggetti a  rendicontazione  nel  limite  di  85
          milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
          l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno  2022  e  di
          200 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2023  al
          2031. 
                51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli
          anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di
          300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  e
          sono finalizzate allo  scorrimento  della  graduatoria  dei
          progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del  Ministero
          dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi  da
          53  a  56.  Gli  enti  beneficiari  del   contributo   sono
          individuati con comunicato del  Ministero  dell'interno  da
          pubblicarsi entro il  5  novembre  2020.  Gli  enti  locali
          beneficiari  confermano  l'interesse  al   contributo   con
          comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla  data  di
          pubblicazione del comunicato di cui al secondo  periodo,  e
          il  Ministero  dell'interno  provvede  a  formalizzare   le
          relative assegnazioni con proprio decreto da emanare  entro
          il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari  sono  tenuti  al
          rispetto degli obblighi di cui  al  comma  56  a  decorrere
          dalla  data  di  pubblicazione  del   citato   decreto   di
          assegnazione. 
              52.  Gli  enti  locali  comunicano  le   richieste   di
          contributo al  Ministero  dell'interno,  entro  il  termine
          perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del
          contributo. La richiesta deve contenere: 
                  a) le informazioni riferite al livello  progettuale
          per il quale si chiede il contributo e il codice  unico  di
          progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; 
                  b) le informazioni  necessarie  per  permettere  il
          monitoraggio  complessivo  degli  interventi  di  messa  in
          sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di  messa
          in sicurezza ed efficientamento  energetico  delle  scuole,
          degli edifici pubblici e del patrimonio  dell'ente  locale,
          nonche' per investimenti di messa in sicurezza  di  strade.
          Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di  tre
          richieste di contributo  per  la  stessa  annualita'  e  la
          progettazione    deve    riferirsi,    nell'ambito    della
          pianificazione degli enti locali, a un intervento  compreso
          negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in
          altro strumento di programmazione; 
                  b-bis  )  le  informazioni   relative   al   quadro
          economico dell'opera, dando  evidenza  dei  costi  inerenti
          alla  progettazione,  qualora  l'ente  locale  utilizzi  un
          Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. 
              53. - 57. Omissis. 
              58. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          in collaborazione con il Ministero  dell'interno,  effettua
          un controllo a campione sulle  attivita'  di  progettazione
          oggetto del contributo di cui ai commi 51 e 51-bis. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1079 e 1080 dell'art. 1
          della  citata  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1- 1. - 1078. Omissis. 
              1079. Nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per la
          progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento
          della redazione dei progetti  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti
          locali per opere  destinate  alla  messa  in  sicurezza  di
          edifici  e  strutture  pubbliche,  con  una  dotazione   di
          30.000.000 di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2018  al
          2030. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  relativamente
          alla quota affluita, con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con
          il  Fondo  per  la  progettazione  di  fattibilita'   delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese, e' ridotta di  5.000.000  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
              1080. I criteri e le modalita' di accesso, selezione  e
          finanziamento  dei  progetti,  nonche'  le   modalita'   di
          recupero delle risorse in  caso  di  mancato  rispetto  dei
          termini indicati ai commi 1082 e 1083,  sono  definiti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I progetti ammessi a finanziamento devono  essere  previsti
          nella  programmazione  delle  amministrazioni   proponenti.
          Possono essere  finanziati  anche  i  costi  connessi  alla
          redazione dei bandi di gara, alla definizione degli  schemi
          di  contratto  e  alla  valutazione  della   sostenibilita'
          finanziaria dei progetti. 
              Omissis.»