Art. 46 
 
              Incremento risorse per messa in sicurezza 
              di edifici e territorio degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle  seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e  le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente: 
      «139-bis. Le risorse assegnate ai comuni  ai  sensi  del  comma
139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750
milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono finalizzate  allo  scorrimento  della  graduatoria  delle  opere
ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero  dell'interno,  nel
rispetto dei criteri  di  cui  ai  commi  da  141  a  145.  Gli  enti
beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il  31  gennaio  2021.  I
comuni  beneficiari  confermano   l'interesse   al   contributo   con
comunicazione  da  inviare  entro  dieci   giorni   dalla   data   di
pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e  il  Ministero
dell'interno provvede a formalizzare  le  relative  assegnazioni  con
proprio decreto da emanare  entro  il  28  febbraio  2021.  Gli  enti
beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi  di
cui al comma 143  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta
deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»; 
    d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»; 
    e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle
risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste
con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico
delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del
contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarita'
della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al  progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le
attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove
sono indicate anche le modalita' di  rimborso  delle  relative  spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»; 
    f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 139, 139-bis, 140, 147,
          148 e 148-ter dell'art. 1 della citata  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 138. Omissis. 
              139.  Al  fine  di  favorire  gli   investimenti   sono
          assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi  a
          opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici  e  del
          territorio, nel limite complessivo di 350 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
          550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2023
          al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026  e  di  750
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2027  al
          2030. I contributi non sono assegnati per la  realizzazione
          di opere integralmente finanziate da altri soggetti. 
              139-bis. Le risorse assegnate ai comuni  ai  sensi  del
          comma 139, sono incrementate di 900  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Le
          risorse di cui  al  primo  periodo  sono  finalizzate  allo
          scorrimento della graduatoria delle opere  ammissibili  per
          l'anno  2021,  a  cura  del  Ministero  dell'interno,   nel
          rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti
          beneficiari del contributo sono individuati con  comunicato
          del Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  31
          gennaio 2021. I comuni beneficiari  confermano  l'interesse
          al contributo con  comunicazione  da  inviare  entro  dieci
          giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
          terzo  periodo  e  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
          formalizzare le relative assegnazioni con  proprio  decreto
          da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti  beneficiari
          del contributo sono tenuti al rispetto  degli  obblighi  di
          cui al comma 143 a decorrere dalla  data  di  pubblicazione
          nella   Gazzetta   Ufficiale   del   citato   decreto    di
          assegnazione. 
              140. Gli  enti  di  cui  al  comma  139  comunicano  le
          richieste di contributo al Ministero dell'interno entro  il
          termine  perentorio   del   15   settembre   dell'esercizio
          precedente  all'anno  di  riferimento  del  contributo.  La
          richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il
          cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite
          alla tipologia dell'opera e al  codice  unico  di  progetto
          (CUP) e ad eventuali forme  di  finanziamento  concesse  da
          altri   soggetti   sulla   stessa   opera.   La    mancanza
          dell'indicazione  di  un   CUP   valido   ovvero   l'errata
          indicazione in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene
          chiesto   il   contributo   comporta   l'esclusione   dalla
          procedura. Per ciascun anno: 
                a) la richiesta di contributo deve riferirsi a  opere
          inserite in uno strumento programmatorio; 
                b) ciascun comune puo'  inviare  una  richiesta,  nel
          limite massimo di 1.000.000 di euro per i  comuni  con  una
          popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per  i
          comuni con popolazione da 5.001  a  25.000  abitanti  e  di
          5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore  a
          25.000 abitanti; 
                c) il contributo puo' essere richiesto per  tipologie
          di investimenti che sono specificatamente  individuate  nel
          decreto del Ministero dell'interno con cui  sono  stabilite
          le modalita' per la trasmissione delle domande; 
                c-bis)  non  possono  presentare  la   richiesta   di
          contributo i comuni che risultano beneficiari in uno  degli
          anni del biennio precedente. 
              141. - 146. Omissis. 
              147. Il Ministero dell'interno, in  collaborazione  con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del
          contributo di cui ai commi 139 e 139-bis. 
                148. Le attivita' di supporto, assistenza  tecnica  e
          vigilanza   connesse   all'utilizzo   delle   risorse   per
          investimenti  stanziate  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'
          previste con decreto del Ministero dell'interno, con  oneri
          posti a carico delle risorse  di  cui  al  comma  139,  nel
          limite  massimo  annuo  di  500.000  euro.  Ai  fini  dello
          svolgimento delle  attivita'  di  vigilanza,  il  Ministero
          dell'interno,   all'atto   dell'erogazione   all'ente   del
          contributo  o  successivamente,  effettua   controlli   per
          verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in  sede
          di presentazione della  domanda  e,  a  collaudo  avvenuto,
          effettua controlli sulla regolarita'  della  documentazione
          amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e  sulla
          realizzazione dell'opera in  conformita'  al  progetto.  Il
          Ministero dell'interno, nei limiti delle  risorse  previste
          per le attivita' di cui al primo  periodo,  con  specifiche
          convenzioni  ove  sono  indicate  anche  le  modalita'   di
          rimborso delle relative spese sostenute, puo' richiedere la
          collaborazione di altre Amministrazioni  competenti  ovvero
          della Guardia di finanza. 
              148-bis. Omissis 
                148-ter. I termini di cui all'art. 1, comma  857-bis,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai
          contributi riferiti  all'anno  2019  e  i  termini  di  cui
          all'art. 1, comma 143, per  quanto  attiene  ai  contributi
          riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi. 
              Omissis.»