Art. 46 Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle seguenti: «2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e le parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse; b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente: «139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»; c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»; d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 139 e 139-bis»; e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita' della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attivita' di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalita' di rimborso delle relative spese sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.»; f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto il seguente: «148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 139, 139-bis, 140, 147, 148 e 148-ter dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. - 138. Omissis. 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. 139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione. 140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle domande; c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente. 141. - 146. Omissis. 147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis. 148. Le attivita' di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita' della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attivita' di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalita' di rimborso delle relative spese sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza. 148-bis. Omissis 148-ter. I termini di cui all'art. 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'art. 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi. Omissis.»