Art. 46 ter 
 
               Rifinanziamento del «Fondo demolizioni» 
 
  1. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  26,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro  per  l'anno
2020. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 26  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1 - 1. - 25. Omissis. 
              26. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo
          finalizzato all'erogazione  di  contributi  ai  comuni  per
          l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi  di
          demolizione di  opere  abusive,  con  una  dotazione  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2018  e  2019.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti   i   criteri   per
          l'utilizzazione  e  per  la  ripartizione  del   fondo.   I
          contributi  sono  erogati  sulla   base   delle   richieste
          adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
          e contabile relativa alle demolizioni  da  eseguire  ovvero
          delle risultanze delle attivita' di accertamento tecnico  e
          di predisposizione degli atti finalizzati  all'acquisizione
          dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni  e
          delle regioni. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.