Art. 46 ter Rifinanziamento del «Fondo demolizioni» 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Art. 1 - 1. - 25. Omissis. 26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attivita' di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Omissis.» - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 24-bis.