Art. 47 
 
                Incremento risorse per piccole opere 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: 
      «29-bis. Le risorse assegnate ai  comuni  per  l'anno  2021  ai
sensi del  comma  29  sono  incrementate  di  500  milioni  di  euro.
L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni beneficiari, con decreto
del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli  stessi
criteri e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29  e  30.  Le  opere
oggetto di contribuzione possono  essere  costituite  da  ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma
29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto  degli  obblighi  di
cui ai commi 32 e 35.»; 
    b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita'  di
contributo, il Ministero dell'interno,  ferma  restando  l'erogazione
del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto
inizio  dell'esecuzione  dei  lavori   attraverso   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento dei lavori le restanti quote  di  contributo,  prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento  dell'opera  complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al  primo
periodo.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  33  dell'articolo  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 32. Omissis. 
              33. I contributi di cui al comma 29  sono  erogati  dal
          Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per
          cento previa verifica dell'avvenuto inizio  dell'esecuzione
          dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui  al
          comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione
          al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del
          certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
          dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50.  Nel  caso  di
          finanziamento di opere con piu' annualita'  di  contributo,
          il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione  del
          50  per  cento  della  prima  annualita'  previa   verifica
          dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori  attraverso
          il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla
          base degli stati di  avanzamento  dei  lavori  le  restanti
          quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella  misura
          del 20 per cento  dell'opera  complessiva,  avvenga  previa
          trasmissione al Ministero dell'interno del  certificato  di
          collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al
          primo periodo. 
              Omissis.».