Art. 48 bis 
 
               Servizi educativi e scolastici gestiti 
                       direttamente dai comuni 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2020/2021,  in  considerazione   delle
eccezionali  esigenze  organizzative  necessarie  ad  assicurare   il
regolare svolgimento  dei  servizi  educativi  e  scolastici  gestiti
direttamente dai  comuni,  anche  in  forma  associata,  nonche'  per
l'attuazione  delle  misure  finalizzate  alla   prevenzione   e   al
contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  la  maggiore   spesa   di
personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di
lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  educativo,
scolastico e ausiliario  impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  di
comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della  stessa  e
il rispetto dell'equilibrio di bilancio  degli  enti  asseverato  dai
revisori  dei  conti,  non  si  computa  ai  fini  delle  limitazioni
finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - 1. - 27. Omissis. 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo,  possono  avvalersi  di  personale  a
          tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
          collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50
          per cento della spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'
          nell'anno 2009. Per le medesime  amministrazioni  la  spesa
          per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad
          altri rapporti formativi, alla somministrazione di  lavoro,
          nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70,  comma
          1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276, e successive modificazioni ed integrazioni,  non  puo'
          essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
          rispettive finalita' nell'anno 2009. I  limiti  di  cui  al
          primo e al secondo periodo  non  si  applicano,  anche  con
          riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
          pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in  cui
          il  costo  del  personale  sia  coperto  da   finanziamenti
          specifici  aggiuntivi  o  da  fondi  dell'Unione   europea;
          nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si
          applicano con riferimento alla  sola  quota  finanziata  da
          altri soggetti. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
          costituiscono principi generali ai fini  del  coordinamento
          della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,  le
          province autonome, gli enti locali e gli enti del  Servizio
          sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
          di cui all'articolo 36 del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n.  118,  per  l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai
          precedenti periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa
          sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013  gli  enti  locali
          possono superare  il  predetto  limite  per  le  assunzioni
          strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio   delle
          funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale nonche'  per  le  spese  sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni
          previste dal presente comma non si applicano alle regioni e
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e 562  dell'articolo
          1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Per il  comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis.».