Art. 48 ter 
 
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
  incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni 
 
  1. La misura degli incentivi per gli interventi  di  produzione  di
energia termica da fonti rinnovabili e di incremento  dell'efficienza
energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  realizzati  su  edifici  pubblici
adibiti a uso scolastico e su edifici di  strutture  ospedaliere  del
Servizio sanitario nazionale e' determinata nella misura del 100  per
cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti  per  unita'
di potenza e  unita'  di  superficie  gia'  previsti  e  ai  predetti
interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE): 
              «Art. 28  (Contributi  per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli  interventi  di
          produzione di energia termica da  fonti  rinnovabili  e  di
          incremento   dell'efficienza    energetica    di    piccole
          dimensioni, realizzati in data successiva  al  31  dicembre
          2011, sono incentivati  sulla  base  dei  seguenti  criteri
          generali: 
                a) l'incentivo ha lo scopo  di  assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed  e'
          commisurato alla produzione di  energia  termica  da  fonti
          rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici  generati  dagli
          interventi; 
                b) il  periodo  di  diritto  all'incentivo  non  puo'
          essere superiore a dieci  anni  e  decorre  dalla  data  di
          conclusione dell'intervento; 
                c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
          diritto  e  puo'   tener   conto   del   valore   economico
          dell'energia prodotta o risparmiata; 
                d) l'incentivo puo' essere  assegnato  esclusivamente
          agli  interventi  che  non  accedono  ad  altri   incentivi
          statali, fatti salvi  i  fondi  di  garanzia,  i  fondi  di
          rotazione e i contributi in conto interesse; 
                e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti  di
          diritto privato fra  il  GSE  e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 2. 
              2. Con decreti del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                a) i valori degli incentivi, sulla base  dei  criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                b) i requisiti tecnici minimi dei  componenti,  degli
          impianti e degli interventi; 
                c)   i   contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                d) gli eventuali obblighi di  monitoraggio  a  carico
          del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
          qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti  su
          impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso  di
          scadenza del contratto di  gestione  nell'arco  dei  cinque
          anni successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,
          assicurino il mantenimento dei requisiti mediante  clausole
          contrattuali da inserire nelle condizioni  di  assegnazione
          del nuovo contratto; 
                e) le modalita' con  le  quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
          pubblici, fermo restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,
          lettera d); 
                g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                  ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. 
              3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui  al  presente  articolo
          trovano copertura a valere  sul  gettito  delle  componenti
          delle tariffe del gas naturale. 
              5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo  6   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  sono  abrogati  a
          decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          attuativo del comma 2, lettera f), del  presente  articolo.
          Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
          di incentivazione di cui al comma  3  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
          anche  con  fondi  di  garanzia,  fondi  di   rotazione   e
          contributi in conto interesse. 
              6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
          n. 115, e' abrogato.».