Art. 49 
 
              Risorse per ponti e viadotti di province 
                       e citta' metropolitane 
 
  1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti  e  la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali  di  sicurezza,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono disposti il riparto e  l'assegnazione  delle  risorse  a  favore
delle  citta'  metropolitane  e   delle   province   territorialmente
competenti,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli   indicati
all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con
particolare riferimento al livello di rischio  valutato.  I  soggetti
attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti  di
cui  al  presente  comma  entro  l'anno  successivo   a   quello   di
utilizzazione  dei  fondi,   mediante   presentazione   di   apposito
rendiconto al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulla
base delle risultanze del  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2023,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  1077  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1. - 1. - 1076. Omissis. 
              1077. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          trasporti, da emanare entro  il  31  gennaio  2018,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   per
          l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al
          comma 1076, anche sulla base della consistenza  della  rete
          viaria, del tasso di incidentalita' e della  vulnerabilita'
          rispetto a  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico;  con  il
          medesimo decreto sono altresi'  definite  le  procedure  di
          revoca delle risorse assegnate e non utilizzate. 
              Omissis.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere  e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti» e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30.