Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane 1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1077 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Art. 1. - 1. - 1076. Omissis. 1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate. Omissis.». - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30.