Art. 50 
 
            Aggiornamento dei termini per l'assegnazione 
               delle risorse per rigenerazione urbana 
 
  1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «entro la data del 31  marzo  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  marzo   dell'anno
precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente  il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»; 
    b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti:
«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato  entro
il 30 settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi
sono presentate entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da adottare entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri.». 
  1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le  parole:  «10
milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «20  milioni  di
euro». 
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  43  dell'articolo  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 42. Omissis. 
              43. Ai fini dell'attuazione del comma 42,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente
          il triennio di riferimento ovvero dell'anno  precedente  il
          biennio  di  riferimento  per  gli  anni  2033-2034,   sono
          individuati i criteri  e  le  modalita'  di  ammissibilita'
          delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse
          le  modalita'  di   utilizzo   dei   ribassi   d'asta,   di
          monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo  delle
          risorse assegnate e comunque tramite il sistema di  cui  al
          decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,   di
          rendicontazione e di  verifica,  nonche'  le  modalita'  di
          revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme
          non  utilizzate.  Le  istanze  per   la   concessione   dei
          contributi sono presentate entro  il  30  giugno  dell'anno
          precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di
          trasmissione  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  entro  il  successivo  30
          settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  primo
          periodo e' adottato su proposta del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  primo
          periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le  istanze
          per la concessione dei  contributi  sono  presentate  entro
          novanta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri e i contributi sono concessi con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   da   adottare   entro
          centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del citato decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 222-bis
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  222-bis  (Imprese  agricole  danneggiate   dalle
          eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24  marzo  al  3
          aprile  2020).  -  1.  Le  imprese  agricole  ubicate   nei
          territori che  hanno  subito  danni  in  conseguenza  delle
          eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24  marzo  al  3
          aprile 2020 e per le produzioni  per  le  quali  non  hanno
          sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
          rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b),  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere
          agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5
          del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le  regioni
          e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
          conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di
          eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma, entro
          il 10 dicembre 2020. Per fare fronte ai danni subiti  dalle
          imprese  agricole  danneggiate  dalle  eccezionali   gelate
          occorse nel periodo dal 24  marzo  al  3  aprile  2020,  la
          dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale -  interventi
          indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'  incrementata
          di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.