Art. 50 Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse per rigenerazione urbana 1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»; b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.». 1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro». 1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 43 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. - 42. Omissis. 43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 222-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020). - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma, entro il 10 dicembre 2020. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Omissis.». - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 24-bis.