Art. 52 
 
       Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i  commi  4  e  6
dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e' sostituito dal seguente  «4.  Nei  casi  in  cui  il
tesoriere e' tenuto  ad  effettuare  controlli  sui  pagamenti,  alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti  di  cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  163  e  175  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   163   (Esercizio   provvisorio    e    gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
              4. Abrogato. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                a) tassativamente regolate dalla legge; 
                b)  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato   in
          dodicesimi; 
                c) a carattere continuativo necessarie per  garantire
          il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. Abrogato. 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
              «Art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione  ed  al
          piano  esecutivo  di  gestione).  -  1.  Il   bilancio   di
          previsione finanziario puo'  subire  variazioni  nel  corso
          dell'esercizio di competenza e di  cassa  sia  nella  parte
          prima, relativa alle  entrate,  che  nella  parte  seconda,
          relativa  alle   spese,   per   ciascuno   degli   esercizi
          considerati nel documento. 
              2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza
          dell'organo consiliare  salvo  quelle  previste  dai  commi
          5-bis e 5-quater. 
              3. Le variazioni al bilancio possono essere  deliberate
          non oltre il 30 novembre di ciascun anno,  fatte  salve  le
          seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino  al
          31 dicembre di ciascun anno: 
                a)  l'istituzione   di   tipologie   di   entrata   a
          destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 
                b)  l'istituzione  di  tipologie  di  entrata   senza
          vincolo di destinazione, con stanziamento pari  a  zero,  a
          seguito  di  accertamento  e  riscossione  di  entrate  non
          previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal
          principio applicato della contabilita' finanziaria; 
                c)  l'utilizzo   delle   quote   del   risultato   di
          amministrazione vincolato ed accantonato per  le  finalita'
          per le quali sono stati previsti; 
                d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi
          in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti  entrate
          vincolate  gia'  assunte  e,  se  necessario,  delle  spese
          correlate; 
                e) le variazioni delle dotazioni di cassa di  cui  al
          comma 5-bis, lettera d); 
                f) le variazioni di cui al  comma  5-quater,  lettera
          b); 
                g) le variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
              4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di  bilancio
          possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in   via
          d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica,  a  pena
          di decadenza,  da  parte  dell'organo  consiliare  entro  i
          sessanta giorni seguenti e comunque entro  il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine. 
              5.  In  caso  di  mancata  o  parziale   ratifica   del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  nei  successivi
          trenta giorni, e  comunque  sempre  entro  il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata. 
              5-bis.    L'organo    esecutivo    con    provvedimento
          amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
          gestione, salvo quelle di  cui  al  comma  5-quater,  e  le
          seguenti variazioni del bilancio di previsione  non  aventi
          natura discrezionale, che  si  configurano  come  meramente
          applicative delle decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno
          degli esercizi considerati nel bilancio: 
                a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota
          vincolata e accantonata del  risultato  di  amministrazione
          nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
          reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
          di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a
          entrate vincolate, secondo le modalita' previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies; 
                b) variazioni compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata, gia' deliberati dal Consiglio; 
                c) variazioni compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'ente; 
                d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo  quelle
          previste dal comma 5-quater, garantendo  che  il  fondo  di
          cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
                e)  variazioni  riguardanti  il   fondo   pluriennale
          vincolato  di  cui  all'art.  3,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  effettuata  entro  i
          termini di approvazione del rendiconto in deroga  al  comma
          3. 
                e-bis)  variazioni  compensative  tra  macroaggregati
          dello stesso programma all'interno della stessa missione. 
              5-ter.  Con   il   regolamento   di   contabilita'   si
          disciplinano le modalita'  di  comunicazione  al  Consiglio
          delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 
              5-quater.  Nel  rispetto   di   quanto   previsto   dai
          regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa  o,
          in assenza  di  disciplina,  il  responsabile  finanziario,
          possono  effettuare,  per  ciascuno  degli   esercizi   del
          bilancio: 
                a) le variazioni compensative del piano esecutivo  di
          gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
          fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo  macroaggregato,
          escluse  le  variazioni  dei   capitoli   appartenenti   ai
          macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i
          contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
          capitale, che sono di competenza della Giunta; 
                b) le variazioni di  bilancio  fra  gli  stanziamenti
          riguardanti  il   fondo   pluriennale   vincolato   e   gli
          stanziamenti correlati,  in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma  5,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  Le  variazioni
          di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
          vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
                c) le variazioni di bilancio  riguardanti  l'utilizzo
          della quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione
          derivanti  da  stanziamenti  di   bilancio   dell'esercizio
          precedente corrispondenti a entrate vincolate,  in  termini
          di competenza e di cassa,  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
                d) le variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
                e) le variazioni necessarie per  l'adeguamento  delle
          previsioni,   compresa   l'istituzione   di   tipologie   e
          programmi, riguardanti le partite di giro e  le  operazioni
          per conto di terzi. 
                e-bis) in caso di variazioni  di  esigibilita'  della
          spesa, le variazioni relative  a  stanziamenti  riferiti  a
          operazioni   di   indebitamento    gia'    autorizzate    e
          perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento   della
          correlata spesa, e le variazioni a  stanziamenti  correlati
          ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
          dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118.  Le  suddette  variazioni  di  bilancio  sono
          comunicate trimestralmente alla giunta. 
              5-quinquies. Le variazioni al  bilancio  di  previsione
          disposte  con  provvedimenti   amministrativi,   nei   casi
          previsti dal presente decreto, e le  variazioni  del  piano
          esecutivo di gestione non possono essere  disposte  con  il
          medesimo provvedimento  amministrativo.  Le  determinazioni
          dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli  del
          piano esecutivo di gestione di cui al comma  5-quater  sono
          effettuate al  fine  di  favorire  il  conseguimento  degli
          obiettivi assegnati ai dirigenti. 
              6. Sono vietate le variazioni  di  giunta  compensative
          tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (6) 
              7.  Sono  vietati  gli  spostamenti  di  dotazioni  dai
          capitoli iscritti nei titoli riguardanti le  entrate  e  le
          spese per conto di terzi e partite di  giro  in  favore  di
          altre parti del bilancio. Sono vietati gli  spostamenti  di
          somme tra residui e competenza. 
              8. Mediante la  variazione  di  assestamento  generale,
          deliberata dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  31
          luglio di ciascun anno, si attua la  verifica  generale  di
          tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo  di
          riserva ed il fondo di cassa,  al  fine  di  assicurare  il
          mantenimento del pareggio di bilancio. 
              9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui
          all'articolo 169 sono di competenza dell'organo  esecutivo,
          salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono  essere
          adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte  salve
          le  variazioni  correlate  alle  variazioni   di   bilancio
          previste al comma 3, che possono essere deliberate sino  al
          31 dicembre di ciascun anno. 
              9-bis. Abrogato. 
              9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate  le
          norme  concernenti  le  variazioni  di   bilancio   vigenti
          nell'esercizio 2014, fatta salva la  disciplina  del  fondo
          pluriennale vincolato e  del  riaccertamento  straordinario
          dei  residui.  Gli  enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione nel 2014 adottano  la  disciplina  prevista
          dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  Legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Bilanci di previsione finanziari).  -  1.  Il
          bilancio di previsione finanziario e' almeno triennale,  ha
          carattere autorizzatorio ed e'  aggiornato  annualmente  in
          occasione della sua approvazione. Le previsioni di  entrata
          e  di  spesa  sono  elaborate  distintamente  per   ciascun
          esercizio, in coerenza con i  documenti  di  programmazione
          dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
          criterio della spesa storica incrementale. 
              2. A  seguito  di  eventi  intervenuti  successivamente
          all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more  della
          necessaria  variazione  di  bilancio  e  al  solo  fine  di
          garantire gli  equilibri  di  bilancio,  puo'  limitare  la
          natura autorizzatoria degli stanziamenti  del  bilancio  di
          previsione,  compresi   quelli   relativi   agli   esercizi
          successivi al primo. Con riferimento a  tali  stanziamenti,
          non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 
              3. Gli impegni di spesa sono  assunti  nei  limiti  dei
          rispettivi  stanziamenti  di  competenza  del  bilancio  di
          previsione,  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui   le
          obbligazioni passive sono  esigibili.  Non  possono  essere
          assunte obbligazioni che danno luogo ad  impegni  di  spesa
          corrente: 
                a)  sugli  esercizi  successivi  a  quello  in  corso
          considerati nel bilancio di  previsione,  a  meno  che  non
          siano connesse a  contratti  o  convenzioni  pluriennali  o
          siano necessarie per garantire la continuita'  dei  servizi
          connessi con  le  funzioni  fondamentali,  fatta  salva  la
          costante  verifica  del  mantenimento  degli  equilibri  di
          bilancio; 
                b) sugli esercizi non  considerati  nel  bilancio,  a
          meno   delle    spese    derivanti    da    contratti    di
          somministrazione,  di  locazione,  relative  a  prestazioni
          periodiche o continuative di servizi di cui  all'art.  1677
          del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati
          nel  bilancio  di  previsione,  delle  spese  correlate   a
          finanziamenti comunitari e delle rate di  ammortamento  dei
          prestiti, inclusa la quota capitale. 
              4. Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare
          controlli  sui  pagamenti,  alle  variazioni  di  bilancio,
          disposte nel rispetto di  quanto  previsto  dai  rispettivi
          ordinamenti finanziari, sono allegati i  prospetti  di  cui
          all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere. 
              4-bis. Il conto del tesoriere e' predisposto secondo lo
          schema di cui all'allegato n. 17.».