Art. 53 
 
              Sostegno agli enti in deficit strutturale 
 
  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  115
del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni  il  cui
deficit    strutturale    e'    imputabile    alle    caratteristiche
socio-economiche  della  collettivita'  e  del  territorio  e  non  a
patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022, da ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  deliberato  la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere  il  piano  di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e  della
Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita'  sociale  e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore  a  100  e  la  cui
relativa capacita' fiscale pro capite, determinata  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  30  ottobre   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  16  novembre  2018,
risulta inferiore a 395. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita'  di  riparto  del  fondo  per  gli  esercizi
2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite  della  quota  da
ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al  1°
gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate
correnti; ai fini del riparto gli enti con  popolazione  superiore  a
200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 
  3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata,  per
l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale  importo  e'  destinato  al
pagamento  delle  spese  di  parte  corrente  relative  a  spese   di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore  degli
enti locali interessati delle  predette  somme,  da  effettuarsi  nel
corso  dell'anno  2020,  e'  subordinata   all'invio   al   Ministero
dell'interno  da  parte  degli  stessi  di   specifica   attestazione
sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo  di  rotazione
anche gli enti locali che ne abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
nuove sopravvenute esigenze. 
  4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere  utilizzate
secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'
previste  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio  applicato   della
contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato   4/2   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  Alla  copertura
degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
dell'interno. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con  durata
diversa da quelli indicati al comma 2, puo'  garantire  la  copertura
finanziaria  delle  quote  annuali  previste  negli  accordi  con   i
creditori in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti  bilanci,  in
termini di competenza e di cassa». Nella delibera di  riconoscimento,
le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a  ciascun
esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 
  7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la  deliberazione
del bilancio di previsione di cui  all'articolo  151,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  differito  al  31
ottobre 2020. 
  8. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  per
gli enti locali che hanno avuto approvato il  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti  ed  assegnati
con deliberazione e/o note istruttorie  dalle  Sezioni  Regionali  di
controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,
anche se gia' decorrenti. 
  9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30
giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei
loro confronti. La sospensione di cui al  primo  periodo  si  applica
anche ai provvedimenti adottati dai  commissari  nominati  a  seguito
dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
nonche' dagli altri commissari ad acta a qualunque  titolo  nominati.
Le procedure esecutive eventualmente  intraprese  in  violazione  del
primo periodo non determinano vincoli  sulle  somme  ne'  limitazioni
all'attivita' del tesoriere. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  si  applicano  anche  ai
procedimenti gia' avviati. 
  10-bis.  In  considerazione  della  situazione   straordinaria   di
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19,  agli  enti  locali  strutturalmente  deficitari   di   cui
all'articolo 242 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  che  per  l'esercizio  finanziario  2020  non
riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni  servizi
prevista dall'articolo 243,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione  di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo 243. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 243-bis e  243-ter
          del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo.La  predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
          2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei Conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttivedi cui  al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio dinovanta giornidalla data di esecutivita' della
          delibera  di  cui  al  comma   1,   delibera   unpiano   di
          riequilibrio finanziario pluriennaledi durata compresa  tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del       parere       dell'organo       di       revisione
          economico-finanziario.Qualora, in caso di  inizio  mandato,
          la  delibera  di  cui  al  presente  comma   risulti   gia'
          presentata dalla precedente  amministrazione,  ordinaria  o
          commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
          della Corte dei conti di approvazione o di diniego  di  cui
          all'articolo  243-quater,  comma  3,  l'amministrazione  in
          carica ha facolta' di rimodulare il piano di  riequilibrio,
          presentando  la  relativa  delibera  nei  sessanta   giorni
          successivi  alla  sottoscrizione  della  relazione  di  cui
          all'articolo4-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 149. 
              5-bis. La durata  massima  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinatasulla base del rapporto tra le  passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente
          locale [ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266,] in considerazione dei comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                b)   la   puntuale   ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                d) l'indicazione, per ciascuno degli anni  del  piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              7-bis. Al fine  di  pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di  cui  all'articolo19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui  all'articolo21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
              7-ter. Le disposizioni del  comma  7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
              7-quater.   Le   modalita'   di   applicazione    delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
                b) e' soggetto ai controlli centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                c) e' tenuto ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
          e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
          comma 1; 
                e)   e'   tenuto   ad   effettuare   una    revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                f) e' tenuto ad  effettuare  una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimonialidisponibili non  indispensabili
          per   i   fini   istituzionali   dell'entee    che    abbia
          provvedutoalla rideterminazione della dotazione organica ai
          sensi dell'articolo 259, comma 6,  fermo  restando  che  la
          stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del
          piano di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
                b) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                  1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                  2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di acquedotto; 
                  3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                  4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                  5)   al   finanziamento   delle   spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                c) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                c-bis)   ferma   restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'articolo 204, necessari alla  copertura  di  spese  di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.». 
              «Art. 243-ter (Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'articolo 243-bis lo Stato  prevede  un'anticipazione  a
          valere  sul  Fondo  di  rotazione,  denominato:  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti locali". 
              2. Con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per  la
          determinazione dell'importo massimo  dell'anticipazione  di
          cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale,  nonche'
          le modalita' per la concessione e per la restituzione della
          stessa  in  un  periodo  massimo  di  10  anni   decorrente
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui   viene   erogata
          l'anticipazione di cui al comma 1. 
              3. I criteri per la  determinazione  dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, e  della  disponibilita'  annua  del  Fondo,
          devono tenere anche conto: 
                a)   dell'incremento   percentuale   delle    entrate
          tributarie  ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del
          piano di riequilibrio pluriennale; 
                b) della riduzione percentuale delle  spese  correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   43   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
              «Art. 43 (Misure in materia di utilizzo  del  Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti territoriali e di fondo di solidarieta'  comunale).  -
          1. Gli enti locali che hanno  deliberato  il  ricorso  alla
          procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
          dell'articolo 243-bis del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui  alla
          lettera c)  del  comma  6  del  medesimo  articolo  243-bis
          necessarie per il ripiano del disavanzo di  amministrazione
          accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,
          l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
          valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo  243-ter
          del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  A   seguito
          dell'approvazione del  piano  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale da parte  della  competente  Sezione  regionale
          della Corte dei conti, qualora  l'ammontare  delle  risorse
          attribuite a valere sul predetto "Fondo  di  rotazione  per
          assicurare la stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali"
          risulti inferiore a quello di cui  al  periodo  precedente,
          l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni  dalla
          ricezione della comunicazione  di  approvazione  del  piano
          stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
          un importo pari all'anticipazione non attribuita. 
              2. Nel caso di utilizzo delle  risorse  del  "Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti  locali"  di  cui  all'articolo  243-ter  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000  secondo  quanto  previsto  dal
          comma 1, gli enti locali interessati iscrivono  le  risorse
          ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01,  voce
          economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle
          medesime risorse e' iscritta  in  spesa  al  titolo  primo,
          intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570. 
              3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano  ai  fini  del
          patto di stabilita' interno nei limiti di  100  milioni  di
          euro per il 2014 e 180 milioni per gli  anni  dal  2015  al
          2020 e nei limiti delle somme rimborsate per  ciascun  anno
          dagli  enti  beneficiari   e   riassegnate   nel   medesimo
          esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede  di  adozione
          del  piano  di  riparto  del  fondo  di  cui  al  comma   2
          dell'articolo 1 del decreto del  Ministro  dell'Interno  11
          gennaio 2013, recante "Accesso al fondo  di  rotazione  per
          assicurare la stabilita' finanziaria  degli  enti  locali",
          pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013,  n.33,
          individua per ciascun ente, proporzionalmente alle  risorse
          erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita'
          interno nei limiti del periodo precedente. 
              3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,
          lettera a), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  per
          inadempienza del patto  di  stabilita'  interno  del  2013,
          ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014  si  applica
          fino ad un importo  pari  al  3  per  cento  delle  entrate
          correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile  del
          comune inadempiente. Su  richiesta  dei  comuni  che  hanno
          attivato  nell'anno  2014  la  procedura  di   riequilibrio
          finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  di  quelli   che   nel
          medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario,  il
          pagamento della sanzione  di  cui  al  primo  periodo  puo'
          essere rateizzato in dieci anni e  gli  effetti  finanziari
          determinati dalla  sua  applicazione  non  concorrono  alla
          riduzione degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
          di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
          2010, n. 220, e successive modificazioni. 
              3-ter. Le sanzioni relative  al  mancato  rispetto  dei
          vincoli del patto di stabilita' interno  nell'anno  2012  o
          negli  esercizi  precedenti  non  trovano  applicazione,  e
          qualora gia' applicate ne vengono  meno  gli  effetti,  nei
          confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
          dissesto   finanziario   sia   intervenuta   nell'esercizio
          finanziario 2012 e la violazione del  patto  di  stabilita'
          interno sia stata accertata successivamente alla  data  del
          31 dicembre 2013. 
              4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno
          eroga ai comuni delle Regioni a  statuto  ordinario  ed  ai
          comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna  un
          importo, a titolo  di  anticipo  su  quanto  spettante  per
          l'anno 2014 a titolo di  Fondo  di  solidarieta'  comunale.
          L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
          66 per cento di quanto comunicato  sul  sito  internet  del
          Ministero dell'interno come spettante  per  l'anno  2014  a
          titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme
          gia' erogate in base alle disposizioni di cui  all'articolo
          8 del decreto-legge 6 marzo 2014,  n.  16,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  2  maggio  2014,  n.   68,   e
          all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88. 
              5.  Per  l'anno  2014  l'importo  di  euro   49.400.000
          impegnato  e  non  pagato  del  fondo  per  il  federalismo
          amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
          1997,  n.  59  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per  essere  riassegnato  al  Fondo  di  solidarieta'
          comunale, di cui al comma  380-ter  dell'articolo  1  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20  settembre
          2014, non sia  stato  possibile  recuperare  sul  fondo  di
          solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a
          debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni  del
          fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013  di  cui  al
          comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione  triennale,
          decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare,  ivi
          comprese quelle da trattenere per il  tramite  dell'Agenzia
          delle entrate, con le modalita' che sono  rese  riferimenti
          normativi  dal  Ministero  dell'interno  mediante  apposito
          comunicato. A seguito delle richieste di  rateizzazione  di
          cui  al  periodo  precedente,  il  Ministero   dell'interno
          comunica ai comuni beneficiari delle maggiori  assegnazioni
          del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di  cui
          al comma 729-bis, gli importi da  riconoscere  in  ciascuna
          delle annualita' 2015, 2016 e 2017". 
              5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo  periodo,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  le
          parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "75
          per cento". 
              5-quater. Le metodologie  e  le  elaborazioni  relative
          alla determinazione delle  capacita'  fiscali  dei  comuni,
          delle province e delle citta' metropolitane  sono  definite
          dal Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, anche separatamente, per  l'approvazione;  in
          assenza di osservazioni, le stesse si  intendono  approvate
          decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.  Con  decreto
          del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale,  previa  approvazione  da  parte
          della Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,  sono
          adottate,  anche  separatamente,   la   nota   metodologica
          relativa  alla  procedura  di  calcolo  e  la  stima  delle
          capacita'  fiscali  per  singolo  comune  delle  regioni  a
          statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di  decreto
          e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali; qualora ricorra la condizione di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato  alle
          Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma.  Nel
          caso   di   adozione   delle   sole   capacita'    fiscali,
          rideterminate al fine di  considerare  eventuali  mutamenti
          normativi e di tenere progressivamente conto  del  tax  gap
          nonche' della variabilita' dei dati assunti a  riferimento,
          lo  schema  di  decreto  e'  inviato,  per  l'intesa,  alla
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali;   qualora
          ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
          decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  il  decreto
          medesimo e' comunque adottato. Lo schema di decreto con  la
          nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, e'
          trasmesso alle  Camere  dopo  la  conclusione  dell'intesa,
          ovvero in caso di mancata intesa, perche' su  di  esso  sia
          espresso, entro trenta giorni dalla data  di  trasmissione,
          il parere della Commissione parlamentare  per  l'attuazione
          del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della  legge
          5 maggio 2009, n.  42,  e  delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto
          periodo, il  decreto  puo'  comunque  essere  adottato.  Il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  se  non  intende
          conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  alle  Camere
          una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
          e' conformato ai citati pareri.». 
              - Si  riporta  il  testo  del  paragrafo  3.20-bis  del
          principio applicato della contabilita' finanziaria  di  cui
          all'allegato 4/2 al citato decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118: 
              «3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
          anche le anticipazioni di liquidita' diverse da  quelle  di
          cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita'  sono
          definite  dall'articolo  3,  comma  17,  della   legge   n.
          350/2003,  come  "operazioni  che  non  comportano  risorse
          aggiuntive, ma consentono  di  superare,  entro  il  limite
          massimo stabilito  dalla  normativa  statale  vigente,  una
          momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese  per
          le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le
          anticipazioni di liquidita' non costituiscono indebitamento
          agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si
          estinguono entro un anno. 
              Per le anticipazioni che  devono  essere  chiuse  entro
          l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita'  che  non
          comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
          dall'imputazione al  medesimo  esercizio  dell'accertamento
          dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
          spesa concernente il rimborso. 
              Per le  anticipazioni  di  liquidita'  che  non  devono
          essere  chiuse  entro  l'anno  (a  rimborso   pluriennale),
          l'evidenza contabile  della  natura  di  "anticipazione  di
          liquidita'  che  non  comporta   risorse   aggiuntive"   e'
          costituita dall'iscrizione di  un  fondo  anticipazione  di
          liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo  pari  alle
          anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e  non
          restituite,  non  impegnabile  e  pagabile,   destinato   a
          confluire nel  risultato  di  amministrazione,  come  quota
          accantonata. 
              Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
          accantonamento  in  ogni  caso  costituisce  strumento   di
          sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa  e  non
          deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. 
              Si  richiamano  le   modalita'   di   contabilizzazione
          previste per le seguenti anticipazioni di liquidita': 
                per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
          e le Province autonome applicano  l'art.  1,  commi  692  e
          seguenti della legge n.  208  del  2015  e  le  indicazioni
          definite  in  sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
          (deliberazioni della Sezione delle autonomie n.  33/2015  e
          n. 28/2017); 
                per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti,  gli  enti
          locali fanno riferimento alle indicazioni definite in  sede
          nomofilattica dalla Corte dei  conti  (deliberazioni  della
          Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); 
                per   le   anticipazioni    di    cui    all'articolo
          243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000,  gli
          enti locali applicano  le  modalita'  di  contabilizzazione
          definite  in  sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
          (deliberazioni della Sezione delle autonomie n.  33/2015  e
          n. 28/2017); 
                per le anticipazioni di liquidita' concesse a  valere
          sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali  applicano  le
          modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
          della  sezione  delle  autonomie  n.  14  del  2013,  salvo
          l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133  del
          2014, il quale prevede che  "Nel  caso  di  utilizzo  delle
          risorse  del  "Fondo  di  rotazione   per   assicurare   la
          stabilita'  finanziaria   degli   enti   locali"   di   cui
          all'articolo 243-ter del decreto  legislativo  n.  267  del
          2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli  enti  locali
          interessati iscrivono le risorse ottenute  in  entrata  nel
          titolo secondo, categoria 01,  voce  economica  00,  codice
          SIOPE 2102.  La  restituzione  delle  medesime  risorse  e'
          iscritta in spesa al  titolo  primo,  intervento  05,  voce
          economica 15,  codice  SIOPE  1570[31]".  Al  riguardo,  si
          richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti  -
          Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43  del
          DL  12  settembre   2014,   n.   133   ha   successivamente
          riconosciuto agli enti locali la possibilita' di  impiegare
          il fondo non solo con finalita' di anticipazione di  cassa,
          ma  anche  con   funzione   di   copertura,   espressamente
          prevendendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure
          di cui  alla  lettera  c  del  comma  6  dell'art.  243-bis
          necessarie per il ripiano del disavanzo di  amministrazione
          e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci." 
              Le  altre  anticipazioni  di  liquidita'  che  non   si
          chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue: 
                a)  le  entrate  derivanti  dall'anticipazione   sono
          accertate  nel  titolo  6  delle  entrate  "Accensione   di
          prestiti"; 
                b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei
          prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
          di importo pari alle anticipazioni di liquidita'  accertate
          nell'esercizio, non impegnabile  e  pagabile,  destinato  a
          confluire nel  risultato  di  amministrazione,  come  quota
          accantonata; 
                c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate
          annuali di rimborso dell'anticipazione sono  impegnate  con
          imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono  essere
          pagate  (la  quota  capitale  nel  titolo  4  del  rimborso
          prestiti e la quota interessi  nel  titolo  1  delle  spese
          correnti).  Per  gli  esercizi  ancora  non   gestiti,   si
          predispone l'impegno  automatico,  sempre  sulla  base  del
          piano di ammortamento dell'anticipazione; 
                d) il fondo di cui alla lettera  b)  e'  iscritto  in
          entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come  quota
          del  risultato  di  amministrazione  presunto  allegato  al
          bilancio di previsione, per un  importo  corrispondente  al
          fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
          reiscritto    in    spesa    al    netto    del    rimborso
          dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 
              Tali modalita' operative  devono  essere  seguite  fino
          all'integrale  rimborso  delle  anticipazioni   ed   essere
          rappresentate in ciascuno degli esercizi  del  bilancio  di
          previsione. 
              Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti  da
          anticipazioni di liquidita' partecipano  all'equilibrio  di
          parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
          per  accensioni  di   prestiti   destinate   all'estinzione
          anticipata di prestiti". 
              Le anticipazioni di liquidita' di cui  all'articolo  1,
          comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse
          alle Regioni per conto dei  rispettivi  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale sono registrate  secondo  le  modalita'
          previste per le ordinarie anticipazioni di  liquidita'  che
          si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
          derivanti dall'anticipazione sono accertate  nel  titolo  6
          delle entrate "Accensione di prestiti" e,  contestualmente,
          con imputazione al  medesimo  esercizio,  e'  impegnata  la
          spesa   concernente   il    rimborso    dell'anticipazione,
          distintamente per la quota capitale e la quota interessi. 
              Il versamento della liquidita' da parte  delle  Regioni
          non comporta la formazione di proventi  per  gli  enti  del
          servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione  giuridica
          concernente il rimborso dell'anticipazione, per il  tramite
          della Regione. 
              Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente  il
          versamento  della  liquidita'  agli   enti   del   servizio
          sanitario  nazionale  tra  le  concessioni  di  crediti,  e
          contestualmente accertano  le  relative  entrate  derivanti
          dalla riscossione dei crediti. 
              Tale operazione e' registrata nel  perimetro  sanitario
          del bilancio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  115  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 115 (Fondo di liquidita'  per  il  pagamento  dei
          debiti  commerciali  degli  enti  territoriali).  -  1.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo,  denominato  "Fondo
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione  di  12.000
          milioni di euro per il 2020. Il Fondo  di  cui  al  periodo
          precedente e' distinto in due sezioni a  cui  corrispondono
          due articoli  del  relativo  capitolo  del  bilancio  dello
          Stato, denominate rispettivamente "Sezione  per  assicurare
          la liquidita' per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" con una dotazione di  8.000  milioni  di  euro  e
          "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle
          province autonome per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi
          ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario  Nazionale",
          con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  comunicare  al
          Parlamento,    possono    essere    disposte     variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
          pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
          una quota pari a  1.500  milioni  di  euro  destinata  alle
          regioni e  province  autonome.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 12.000 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 
              2. Ai fini dell'immediata operativita' del  "Fondo  per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili" di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
          e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
          le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il  Fondo
          su  due  conti  correnti  appositamente  accesi  presso  la
          Tesoreria centrale  dello  Stato,  intestati  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni  di
          prelevamento e versamento per  le  finalita'  di  cui  alle
          predette Sezioni. La suddetta  Convenzione  definisce,  tra
          l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da  parte  degli
          enti locali  e  delle  regioni  e  province  autonome  alle
          risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
          con decreto del Direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni  da  parte
          di Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  La  convenzione  e'
          pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
              3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al
          comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro
          per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              4. Per il potenziamento della struttura di  gestione  e
          assistenza tecnica della  piattaforma  elettronica  per  la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operativita'
          di cui agli articoli 116 e 117  del  presente  decreto,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno
          2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 194 del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 194 (Riconoscimento  di  legittimita'  di  debiti
          fuori bilancio). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Per il finanziamento delle spese suddette,  ove  non
          possa documentalmente  provvedersi  a  norma  dell'articolo
          193, comma 3, l'ente locale puo' far  ricorso  a  mutui  ai
          sensi degli articoli 202 e seguenti, nonche',  in  presenza
          di piani di rateizzazioni  con  durata  diversa  da  quelli
          indicati  al  comma  2,   puo'   garantire   la   copertura
          finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
          i  creditori  in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti
          bilanci,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa.  Nella
          relativa deliberazione  consiliare  viene  dettagliatamente
          motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 151 del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 151 (Principi generali). -  1.  Gli  enti  locali
          ispirano   la   propria   gestione   al   principio   della
          programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
          programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
          il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
          riferiti ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale.  Le
          previsioni del bilancio sono  elaborate  sulla  base  delle
          linee  strategiche  contenute  nel   documento   unico   di
          programmazione, osservando i principi contabili generali ed
          applicati allegati al decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118,  e  successive  modificazioni.  I  termini  possono
          essere differiti con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
          d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in
          presenza di motivate esigenze. 
              Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  recante
          «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana del 7 luglio 2010, n. 156 - Supplemento
          Ordinario n. 148. 
              - Si riporta il testo degli articoli 242 e 243, commi 2
          e 5, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art.   242   (Individuazione   degli    enti    locali
          strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
          da considerarsi in condizioni  strutturalmente  deficitarie
          gli enti locali che presentano gravi  ed  incontrovertibili
          condizioni  di  squilibrio,  rilevabili  da   un   apposita
          tabella,  da  allegare  al   rendiconto   della   gestione,
          contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
          presentino valori deficitari. Il rendiconto della  gestione
          e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
          di riferimento. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura  non
          regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi,  nonche'
          le modalita' per la compilazione della tabella  di  cui  al
          comma  1.  Fino  alla  fissazione  di  nuovi  parametri  si
          applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 
              3. Le norme di cui al  presente  capo  si  applicano  a
          comuni, province e comunita' montane.». 
              «Art.   243   (Controlli   per    gli    enti    locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti). - 1. Omissis. 
              2. Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono
          soggetti ai controlli centrali in materia di copertura  del
          costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
          un'apposita certificazione che: 
                a) il costo complessivo della gestione dei servizi  a
          domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
          stato  coperto  con  i  relativi   proventi   tariffari   e
          contributi finalizzati in misura non inferiore  al  36  per
          cento; a tale fine i costi di  gestione  degli  asili  nido
          sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
                b) il costo complessivo della gestione  del  servizio
          di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
          coperto con la relativa tariffa  in  misura  non  inferiore
          all'80 per cento; 
                c) il costo complessivo della gestione  del  servizio
          di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni   ed
          equiparati, riferito ai dati della  competenza,  sia  stato
          coperto  con  la  relativa  tariffa  almeno  nella   misura
          prevista dalla legislazione vigente. 
              3. - 4. Omissis. 
              5.  Alle  province   ed   ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitare che, pur essendo a cio'  tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti  risultanti  dal  rendiconto  della  gestione  del
          penultimo esercizio finanziario precedente a quello in  cui
          viene rilevato il  mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
          minimi di copertura. Ove non  risulti  inviato  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  rendiconto  della
          gestione del penultimo anno precedente, si  fa  riferimento
          all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca  dati  o,
          in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
          certificati di  bilancio  del  Ministero  dell'interno.  La
          sanzione si applica sulle risorse attribuite dal  Ministero
          dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti  erariali  e  di
          federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
          tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
          somme residue. 
              Omissis.».