Art. 53
Sostegno agli enti in deficit strutturale
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115
del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui
deficit strutturale e' imputabile alle caratteristiche
socio-economiche della collettivita' e del territorio e non a
patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della
Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui
relativa capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018,
risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di riparto del fondo per gli esercizi
2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da
ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate
correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a
200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata, per
l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo e' destinato al
pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di
personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione
di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore degli
enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel
corso dell'anno 2020, e' subordinata all'invio al Ministero
dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione
sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione
anche gli enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di
nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate
secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalita'
previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in
disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura
degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio
dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con durata
diversa da quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i
creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in
termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento,
le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun
esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31
ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per
gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati
con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di
controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,
anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30
giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei
loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica
anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
nonche' dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del
primo periodo non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai
procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui
all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non
riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al
comma 5 del medesimo articolo 243.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 243-ter
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo.La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttivedi cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio dinovanta giornidalla data di esecutivita' della
delibera di cui al comma 1, delibera unpiano di
riequilibrio finanziario pluriennaledi durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario.Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'articolo4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinatasulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale [ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23
dicembre 2005, n. 266,] in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimonialidisponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'entee che abbia
provvedutoalla rideterminazione della dotazione organica ai
sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la
stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del
piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, e della disponibilita' annua del Fondo,
devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale). -
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla
lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,
l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a
valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter
del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito
dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale da parte della competente Sezione regionale
della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse
attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente,
l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di approvazione del piano
stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal
comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse
ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce
economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle
medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,
intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del
patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di
euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al
2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno
dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo
esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11
gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali",
pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n.33,
individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita'
interno nei limiti del periodo precedente.
3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013,
ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica
fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del
comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno
attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, nonche' di quelli che nel
medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il
pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo'
essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari
determinati dalla sua applicazione non concorrono alla
riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni.
3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o
negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e
qualora gia' applicate ne vengono meno gli effetti, nei
confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio
finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilita'
interno sia stata accertata successivamente alla data del
31 dicembre 2013.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno
eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un
importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per
l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del
Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a
titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme
gia' erogate in base alle disposizioni di cui all'articolo
8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000
impegnato e non pagato del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta'
comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20 settembre
2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a
debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del
fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al
comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi
comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia
delle entrate, con le modalita' che sono rese riferimenti
normativi dal Ministero dell'interno mediante apposito
comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di
cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno
comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni
del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui
al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna
delle annualita' 2015, 2016 e 2017".
5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75
per cento".
5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative
alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane sono definite
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in
assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto
e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle
Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel
caso di adozione delle sole capacita' fiscali,
rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti
normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap
nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento,
lo schema di decreto e' inviato, per l'intesa, alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto
medesimo e' comunque adottato. Lo schema di decreto con la
nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, e'
trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge
5 maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari
competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto
periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere
una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
e' conformato ai citati pareri.».
- Si riporta il testo del paragrafo 3.20-bis del
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118:
«3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
anche le anticipazioni di liquidita' diverse da quelle di
cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono
definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n.
350/2003, come "operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per
le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le
anticipazioni di liquidita' non costituiscono indebitamento
agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si
estinguono entro un anno.
Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro
l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita' che non
comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento
dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
spesa concernente il rimborso.
Per le anticipazioni di liquidita' che non devono
essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale),
l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di
liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e'
costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non
restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata.
Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di
sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non
deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.
Si richiamano le modalita' di contabilizzazione
previste per le seguenti anticipazioni di liquidita':
per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e
seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti
locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede
nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della
Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
per le anticipazioni di cui all'articolo
243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli
enti locali applicano le modalita' di contabilizzazione
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere
sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le
modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo
l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del
2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle
risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali
interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel
titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice
SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e'
iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce
economica 15, codice SIOPE 1570[31]". Al riguardo, si
richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti -
Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del
DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente
riconosciuto agli enti locali la possibilita' di impiegare
il fondo non solo con finalita' di anticipazione di cassa,
ma anche con funzione di copertura, espressamente
prevendendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure
di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."
Le altre anticipazioni di liquidita' che non si
chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:
a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono
accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di
prestiti";
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata;
c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate
annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con
imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere
pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso
prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese
correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si
predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del
piano di ammortamento dell'anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) e' iscritto in
entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota
del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione, per un importo corrispondente al
fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
reiscritto in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
Tali modalita' operative devono essere seguite fino
all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere
rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di
previsione.
Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da
anticipazioni di liquidita' partecipano all'equilibrio di
parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti".
Le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 1,
comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse
alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio
sanitario nazionale sono registrate secondo le modalita'
previste per le ordinarie anticipazioni di liquidita' che
si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6
delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente,
con imputazione al medesimo esercizio, e' impegnata la
spesa concernente il rimborso dell'anticipazione,
distintamente per la quota capitale e la quota interessi.
Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni
non comporta la formazione di proventi per gli enti del
servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica
concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite
della Regione.
Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il
versamento della liquidita' agli enti del servizio
sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e
contestualmente accertano le relative entrate derivanti
dalla riscossione dei crediti.
Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario
del bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 115 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 115 (Fondo di liquidita' per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000
milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono
due articoli del relativo capitolo del bilancio dello
Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale",
con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle
regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo
su due conti correnti appositamente accesi presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero
dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra
l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli
enti locali e delle regioni e province autonome alle
risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e'
pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro
per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e
assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operativita'
di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, e'
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno
2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 194 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio). - 1. - 2. Omissis.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non
possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo
193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti, nonche', in presenza
di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella
relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente
motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 151 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante
«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana del 7 luglio 2010, n. 156 - Supplemento
Ordinario n. 148.
- Si riporta il testo degli articoli 242 e 243, commi 2
e 5, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche'
le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.».
«Art. 243 (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti). - 1. Omissis.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. - 4. Omissis.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitare che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
Omissis.».