Art. 55 
 
Estensione dei termini per  la  concessione  delle  anticipazioni  di
  liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra  il  21  settembre  2020  e  il  9
ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  chiedere,  con
deliberazione della giunta, le anticipazioni  di  liquidita'  di  cui
all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere  sulle
risorse residue della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020,  a  condizione  che  non  abbiano  gia'
ottenuto la concessione della predetta  anticipazione  di  liquidita'
entro il 24 luglio 2020. 
  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1  sono  concesse
entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate  anche  ai  fini
del rimborso, totale o parziale, del solo importo in  linea  capitale
delle anticipazioni concesse dagli  istituti  finanziatori  ai  sensi
dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del  31  luglio
2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle
finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il  14
settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il
28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  4. Restano applicabili,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti  gia'  adottati  ai
sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni. 
              2. Le norme sugli enti  locali  previste  dal  presente
          testo  unico  si   applicano,   altresi',   salvo   diverse
          disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,  con
          esclusione  di  quelli  che  gestiscono  attivita'   aventi
          rilevanza economica  ed  imprenditoriale  e,  ove  previsto
          dallo statuto, dei consorzi per  la  gestione  dei  servizi
          sociali.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  116  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 116 (Pagamento dei debiti  degli  enti  locali  e
          delle regioni e province autonome). - 1. Gli enti locali di
          cui all'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome  che
          in caso di carenza di liquidita',  anche  a  seguito  della
          situazione straordinaria di emergenza  sanitaria  derivante
          dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far
          fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili
          maturati  alla  data  del  31  dicembre  2019,  relativi  a
          somministrazioni, forniture, appalti e a  obbligazioni  per
          prestazioni   professionali,    possono    chiedere,    con
          deliberazione della Giunta, nel periodo  intercorrente  tra
          il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi  e
          prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da  destinare
          ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nella
          convenzione   di   cui   all'articolo   115,    comma    2.
          L'anticipazione di liquidita' per il  pagamento  di  debiti
          fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 
              2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non
          comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per  gli
          enti richiedenti,  ma  consentono  di  superare  temporanee
          carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti relativi  a
          spese per le quali e' gia'  prevista  idonea  copertura  di
          bilancio  e  non  costituiscono  indebitamento   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350. Con riferimento agli  enti  locali,  le  anticipazioni
          sono concesse in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 203 e 204  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Con  riferimento  alle
          regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse
          in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  62  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente
          al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti
          richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di
          previsione nel rispetto di quanto  previsto  dal  paragrafo
          3.20-bis  del  principio   applicato   della   contabilita'
          finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto  legislativo
          23  giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato   di
          amministrazione  accantonata  nel  fondo  anticipazione  di
          liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche  da
          parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 
              3.  La  richiesta  di   anticipazione   di   liquidita'
          presentata ai sensi del comma 1 e' corredata di un'apposita
          dichiarazione  sottoscritta   dal   rappresentante   legale
          dell'ente richiedente, contenente l'elenco  dei  debiti  da
          pagare con l'anticipazione, come  qualificati  al  medesimo
          comma 1, redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
          piattaforma elettronica  per  la  gestione  telematica  del
          rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7,  comma
          1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e
          dell'attestazione  di  copertura  finanziaria  delle  spese
          concernenti  il  rimborso  delle  rate   di   ammortamento,
          verificata  dall'organo   di   controllo   di   regolarita'
          amministrativa e contabile. 
              4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020
          a valere sulla "Sezione per assicurare  la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          locali e delle  regioni  e  province  autonome  per  debiti
          diversi  da  quelli   finanziari   e   sanitari"   di   cui
          all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste
          di anticipazione pervenute e, comunque,  nei  limiti  delle
          somme  disponibili  nella  sezione  medesima.  Qualora   le
          richieste presentate a valere su una delle due quote  della
          Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente
          soddisfatte, le risorse residue  possono  essere  destinate
          alle eventuali richieste  non  soddisfatte  presentate  per
          l'altra quota della medesima sezione. 
              5.  L'anticipazione  e'  restituita,   con   piano   di
          ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
          e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30  anni
          o  anticipatamente  in  conseguenza  del  ripristino  della
          normale gestione della liquidita', alle condizioni  di  cui
          al contratto tipo di cui al precedente articolo 115,  comma
          2. La rata annuale e' corrisposta a partire  dall'esercizio
          2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla  data
          dell'erogazione   e   sino   alla   data   di    decorrenza
          dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo
          bancario    antecedente    tale    data,    interessi    di
          preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle
          suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
          presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
          medesimo Ministero. 
              6. Con riferimento  alle  anticipazioni  concesse  agli
          enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi
          somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione,  alle
          scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia  delle  entrate
          provvede a trattenere  le  relative  somme,  per  i  comuni
          interessati,   all'atto   del   pagamento    agli    stessi
          dell'imposta municipale propria, riscossa  tramite  modello
          F24 o altre modalita'  di  riscossione  e,  per  le  citta'
          metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore,   esclusi   i   ciclomotori,   di   cui
          all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento  alle
          anticipazioni  concesse  alle  regioni  e   alle   province
          autonome, in caso di mancata  corresponsione  di  qualsiasi
          somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione,  alle
          scadenze ivi previste, si  puo'  procedere  al  recupero  a
          valere delle giacenze depositate  a  qualsiasi  titolo  nei
          conti aperti presso la tesoreria statale. 
              7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui  al
          comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue
          per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidita'
          concessa  alla  prima  scadenza  di  pagamento  della  rata
          prevista dal  relativo  contratto.  La  mancata  estinzione
          dell'anticipazione entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo e' rilevante ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui
          al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla  data
          di erogazione. Il mancato pagamento  dei  debiti  entro  il
          termine di cui al periodo precedente e' rilevante  ai  fini
          della misurazione e  della  valutazione  della  performance
          individuale   dei   dirigenti   responsabili   e   comporta
          responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli
          articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165.  La  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   verifica,
          attraverso la piattaforma elettronica di cui  al  comma  3,
          l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e,
          in  caso  di  mancato  pagamento,  puo'  chiedere,  per  il
          corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,
          anche ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6. 
              9. Le anticipazioni di cui al comma  1  possono  essere
          utilizzate  dai  comuni,  dalle  province,   dalle   citta'
          metropolitane, dalle  regioni  e  dalle  province  autonome
          anche ai fini del rimborso, totale  o  parziale,  del  solo
          importo in  linea  capitale  delle  anticipazioni  concesse
          dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi
          da 7-bis a 7-novies,  del  decreto  legislativo  9  ottobre
          2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno
          2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.». 
              - Il testo dell'articolo 115 del  citato  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 53. 
              - Si riporta il testo dei commi  da  7-bis  a  7-novies
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
          231 (Attuazione della direttiva  2000/35/CE  relativa  alla
          lotta contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
          commerciali): 
              «Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. - 7. Omissis. 
              7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa
          depositi e prestiti S.p.A.  e  le  istituzioni  finanziarie
          dell'Unione  europea  possono  concedere  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane, alle  regioni  e  alle
          province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del
          Servizio sanitario nazionale, anticipazioni  di  liquidita'
          da destinare al  pagamento  di  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili,  maturati  alla  data  del  31  dicembre   2019,
          relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   a
          obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione
          di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio  e'
          subordinata al relativo riconoscimento. 
              7-ter. Le anticipazioni di  cui  al  comma  7-bis  sono
          concesse, per gli enti locali, entro il limite  massimo  di
          tre  dodicesimi  delle  entrate  accertate  nell'anno  2018
          afferenti ai primi tre titoli di entrata  del  bilancio  e,
          per le regioni e le  province  autonome,  entro  il  limite
          massimo del 5 per cento delle entrate  accertate  nell'anno
          2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 
              7-quater.  Con  riferimento  alle   anticipazioni   non
          costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo  3,  comma
          17, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  fatto  salvo
          l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le  relative
          iscrizioni nel bilancio di  previsione  successivamente  al
          perfezionamento   delle    anticipazioni,    non    trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
          1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di  cui
          all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118. 
              7-quinquies. Le anticipazioni  agli  enti  locali  sono
          assistite   dalla   delegazione   di   pagamento   di   cui
          all'articolo 206 del citato decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 159, comma 2, e all'articolo  255,  comma  10,
          del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
          anticipazioni alle regioni e alle  province  autonome  sono
          assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio  a
          norma della specifica  disciplina  applicabile  a  ciascuna
          regione e provincia autonoma. 
              7-sexies. La richiesta di anticipazione  di  liquidita'
          e' presentata agli istituti  finanziari  di  cui  al  comma
          7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed  e'  corredata
          di    un'apposita    dichiarazione     sottoscritta     dal
          rappresentante  legale  dell'ente  richiedente,  contenente
          l'elenco dei debiti da  pagare  con  l'anticipazione,  come
          qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
          modello  generato  dalla  piattaforma  elettronica  per  la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64. 
              7-septies. Gli enti debitori  effettuano  il  pagamento
          dei debiti per i quali hanno  ottenuto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro quindici giorni dalla  data  di  effettiva
          erogazione da  parte  dell'istituto  finanziatore.  Per  il
          pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e degli enti locali, da effettuare a  valere  sui
          trasferimenti da parte di regioni e  province  autonome  di
          cui al comma 7-bis, il termine e' di  trenta  giorni  dalla
          data  di  effettiva  erogazione  da   parte   dell'istituto
          finanziatore. 
              7-octies.   Le   anticipazioni   di   liquidita'   sono
          rimborsate  entro  il  termine  del  30  dicembre  2020,  o
          anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
          gestione  della  liquidita',   alle   condizioni   pattuite
          contrattualmente con gli istituti finanziatori. 
              7-novies.   Gli   istituti   finanziatori   verificano,
          attraverso la  piattaforma  elettronica  di  cui  al  comma
          7-sexies,  l'avvenuto  pagamento  dei  debiti  di  cui   al
          medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli  istituti
          finanziatori  possono  chiedere,  per   il   corrispondente
          importo,   la   restituzione   dell'anticipazione,    anche
          attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  118  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 118 (Riassegnazione al fondo ammortamento  titoli
          di Stato). - 1. Gli importi oggetto della  restituzione  da
          parte degli enti territoriali delle somme anticipate  dallo
          Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono  annualmente
          versati ad appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione
          dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  distinti  per  la
          quota capitale e per la quota interessi.  Gli  importi  dei
          versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al
          fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di   Stato.   Sono
          ugualmente versate all'entrata del bilancio dello  Stato  e
          riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
          le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non  richieste
          alla data del 31 dicembre 2020.».