Art. 55 Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano gia' ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidita' entro il 24 luglio 2020. 2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti gia' adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.». - Si riporta il testo dell'articolo 116 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 116 (Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome). - 1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidita', anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile. 4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione. 5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. 6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6. 9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.». - Il testo dell'articolo 115 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 53. - Si riporta il testo dei commi da 7-bis a 7-novies dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): «Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. - 7. Omissis. 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.». - Si riporta il testo dell'articolo 118 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 118 (Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato). - 1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.».