Art. 56 
 
Disposizioni per gli enti locali in dissesto  interamente  confinanti
  con paesi non appartenenti all'Unione europea 
 
  1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il  seguente:
«Ferma restando la dotazione del fondo di cui al  comma  2-decies,  i
debiti di cui al primo periodo sono integralmente  pagati  anche  nel
caso di ricorso alla modalita' semplificata di  liquidazione  di  cui
all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   2-duodecies
          dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
          esigenze indifferibili),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). - 1.
          - 2-undecies. Omissis. 
              2-duodecies. Una  quota  del  fondo  di  cui  al  comma
          2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno  2019
          e'  destinata  all'incremento  della  massa  attiva   della
          gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti
          con  enti  e  imprese  aventi  sede  legale  in  Paesi  non
          appartenenti all'Unione europea  da  parte  di  comuni  che
          hanno  deliberato  il  dissesto  finanziario  entro  il  31
          dicembre 2018 e  che  sono  interamente  confinanti  con  i
          medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione  del  fondo  di
          cui al comma 2-decies, i debiti di  cui  al  primo  periodo
          sono integralmente pagati anche nel caso  di  ricorso  alla
          modalita' semplificata di liquidazione di cui  all'articolo
          258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              Omissis.».