(parte 1)
                               Art. 57 
 
              Disposizioni in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4-quater e'  inserito  il  seguente:  «4-quinquies.  Lo
stato di emergenza di cui al comma 4-bis  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2021; a tale  fine  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali
previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  300
milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,  ultimo  periodo,
per i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati  con  il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del  sisma  del  2016,
nonche' per i contratti di lavoro a tempo  determinato  di  cui  alle
convenzioni con  le  societa'  indicate  all'articolo  50,  comma  3,
lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
la  proroga  fino  al  31  dicembre  2021  si  intende   in   deroga,
limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata  previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81. 
  3. Al  fine  di  assicurare  le  professionalita'  necessarie  alla
ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti
locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri  del
sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche'  gli
Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo
indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 25  maggio  2017  n.  75,  il  personale  con
rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli  Uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali  dei  predetti
crateri. 
  3-bis.  Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari  a
5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  finalizzato  al  concorso   agli   oneri
derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al  comma  3.
Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse  del  fondo
di cui al periodo precedente si provvede con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Il  riparto  e'
effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto  presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione  pubblica,  comunicando  le  unita'  di  personale  da
assumere a tempo indeterminato e il relativo  costo,  in  proporzione
agli oneri delle rispettive  assunzioni.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  mediante  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto; 
  b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021,  mediante  utilizzo
delle  risorse  destinate  alle  proroghe  dei  contratti   a   tempo
determinato del personale  in  servizio  presso  le  strutture  e  le
amministrazioni di cui al comma 3; 
  c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,  per  10
milioni  di  euro  annui  mediante  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e per 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-ter. All'articolo 50,  comma  3,  alinea,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «due unita' con funzioni di livello
dirigenziali non  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due
unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui  una
incaricata  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai  limiti
percentuali   ivi   previsti.   Alla   struttura   del    Commissario
straordinario  e'  altresi'  assegnata  in   posizione   di   comando
un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale
non generale, appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  fino  a  cinque  esperti  incaricati   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico». 
  3-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  3-ter,
pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno  2021,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
  3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
  «9-quater. Al fine di accelerare il processo di  ricostruzione,  il
Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da  adottare
ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  destinare  ulteriori  unita'  di
personale per gli Uffici speciali  per  la  ricostruzione,  gli  enti
locali e  la  struttura  commissariale,  mediante  ampliamento  delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite  di  spesa
di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a  valere
sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e  non
utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
  3-sexies. Qualora, per far  fronte  alla  ripresa  delle  attivita'
scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in  essere  di  appalto  o
concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati
servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106
e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e
per l'esecuzione di tali servizi  aggiuntivi  si  debba  ricorrere  a
subaffidamenti,    l'appaltatore    o     concessionario     comunica
all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il
contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni  rese  da
parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestanti il possesso dei requisiti  di  idoneita'  professionale  e
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  L'amministrazione,  al  fine  di
assicurare  la  tempestiva  erogazione  del  servizio,  autorizza  il
subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito  dei
controlli sulle dichiarazioni rese e  prevedendo  in  caso  di  esito
negativo la revoca dell'autorizzazione  e  il  pagamento  delle  sole
prestazioni  effettivamente  eseguite.   L'amministrazione   effettua
sempre il controllo sui requisiti  di  idoneita'  professionale,  sui
requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4  e  5,  lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  la  verifica
antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e,
a campione, il controllo sui restanti requisiti. 
  3-septies.  A  decorrere  dall'anno  2021  le  spese  di  personale
riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
finanziate integralmente da risorse provenienti  da  altri  soggetti,
espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste  da  apposita
normativa, e le corrispondenti entrate  correnti  poste  a  copertura
delle stesse non rilevano ai fini della  verifica  del  rispetto  del
valore soglia di cui ai commi 1,  1-bis  e  2  dell'articolo  33  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito
il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non  rilevano  l'entrata  e  la  spesa  di
personale per un importo corrispondente. 
  3-octies. Al fine di dare avvio alle  misure  per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio pubblico  e  privato  ed  alle  attivita'
economiche  e  produttive,  relativamente  agli  eccezionali   eventi
meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno
interessato i  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione  puo'
provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in  favore
dei soggetti pubblici  e  privati  e  delle  attivita'  economiche  e
produttive, a valere sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021. I contributi  di  cui  al  presente  comma  possono
essere riconosciuti  fino  a  concorrenza  del  danno  effettivamente
subito, tenendo anche conto  dei  contributi  gia'  concessi  con  le
modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  di
eventuali  indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le
medesime finalita'. 
  4. All'articolo 34 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5.   Il   contributo   massimo,   a   carico   del   Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30  per
cento,  al   netto   dell'IVA   e   dei   versamenti   previdenziali,
corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro
della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, concernente gli interventi
privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, sono individuati i  criteri  e  le  modalita'  di  erogazione  del
contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo  dello
0,5 per cento per l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti
puo' essere altresi'  riconosciuto  un  contributo  ulteriore,  nella
misura massima del 2 per cento, per  le  attivita'  professionali  di
competenza degli amministratori di condominio e per il  funzionamento
dei consorzi appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire
interventi  unitari.  Le  previsioni  per   la   determinazione   del
contributo massimo concedibile ai professionisti di cui  al  presente
comma si applicano ai progetti presentati successivamente  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione.».  5.  Al  fine  di
assicurare ai Comuni di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,  continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e'  autorizzato  a
concedere, con propri provvedimenti, apposita  compensazione  per  un
massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,
per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o  alle  minori  entrate
registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1
commi 639, 667 e 668  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Il
Commissario  comunica  al  tavolo  di  cui   all'articolo   106   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le  compensazioni  effettuate  in
favore di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente  comma,
la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  6. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  3  le  parole
«entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2021»; b) al comma  4,  le  parole  «e  per  i  tre  anni
successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «e  per  i  cinque  anni
successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le
parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di  euro  per  l'anno
2022» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«dal  2019  al  2022».  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal  presente
comma e le eventuali economie dei bandi  precedenti,  puo'  prevedere
clausole di esclusione per le imprese  che  hanno  gia'  ottenuto  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo  46,  comma   2,   del   predetto
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei
bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   in   parte   dell'importo
dell'agevolazione  concessa  complessivamente  in  esito   ai   bandi
precedenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Al fine di una migliore  valutazione  e  previsione  dei  flussi
finanziari relativi alle attivita' di ricostruzione sul territorio, i
Commissari straordinari incaricati delle attivita'  di  ricostruzione
post eventi sismici in relazione alle relative contabilita'  speciali
di cui sono titolari, predispongono e  aggiornano  mediante  apposito
sistema reso disponibile dal Dipartimento della  Ragioneria  Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base
al quale le amministrazioni competenti,  ciascuna  per  la  parte  di
propria competenza, assumono  gli  impegni  pluriennali  di  spesa  a
valere  sugli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio  riguardanti   il
trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente
ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in  bilancio,
puo' avviare le procedure di affidamento dei  contratti  anche  nelle
more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli
impegni pluriennali possono  essere  annualmente  rimodulati  con  la
legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del  cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le  risorse
destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti,
sulla contabilita' speciale sulla base  degli  stati  di  avanzamento
dell'intervento comunicati  al  Commissario.  Il  monitoraggio  degli
interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla  base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  8. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  3,  del
Codice della protezione  civile  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'evento
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di
Aci Catena, di Aci Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
Venerina, di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con
le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11
giugno 2019. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis,  comma  38,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  10.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale  per  i
comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai  sensi  del
citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012,
sono prorogati fino al 31 dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente  normativa  in
materia di vincoli alle assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le
amministrazioni pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti  contratti,
eseguite in deroga alla  legge,  non  sono  applicabili  le  sanzioni
previste dalla normativa vigente,  ivi  compresa  la  sanzione  della
trasformazione  del  contratto  a  tempo  indeterminato.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma, quantificati nel limite di spesa  di  euro  2.320.000  per  il
2021, comprensivo del trattamento economico previsto per  i  titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma  3,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  11. Le disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre
2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  2  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino  all'anno  2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «al  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
    b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno
2021». A tal fine le  risorse  delle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono incrementate di complessivi 300.000 euro  per  l'anno  2021.  Ai
relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole  «negli  anni  2015,  2016,
2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A  tal  fine  le  risorse
delle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di
euro complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. 
  15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi
per la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la  ripresa
economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi  sismici  del
20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per  la  ricostruzione
delle  aree  colpite  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74  del  2012,
nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  ogni  ulteriore  risorsa   destinata   al
finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono  soggetti  a  procedure  di  sequestro  o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa  ogni
azione  esecutiva  e  privi  di  effetto  i   pignoramenti   comunque
notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo  periodo,
altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento e  sono  comunque
esclusi dall'applicazione della disciplina della  legge  fallimentare
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'  del  Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui  al  primo  e  secondo
periodo si applicano sino alla  definitiva  chiusura  delle  apposite
contabilita'  speciali  intestate   ai   Presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  operanti   in   qualita'   di
commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
n. 74 del 2012. 
  16. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  per
l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del  decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro  per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012,
individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione,  prevista  dal  comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  da
ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del  decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 156, degli oneri relativi al pagamento  delle  rate
dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti
al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   in   attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  da  corrispondere  nell'anno  2021,  comprese  quelle  il   cui
pagamento e' stato differito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  426,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dell'articolo  1,  comma  356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1,  comma  503,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Gli  oneri  di  cui  al  primo
periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  a
decorrere dall'anno 2022, in rate di  pari  importo  per  dieci  anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti  regolanti  i  mutui  stessi.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  18. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al  sisma»
sono soppresse e la parola «situati» e'  sostituita  dalla  seguente:
«situate». Restano fermi i pagamenti gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    b) e' aggiunto infine il seguente periodo:  «Le  agevolazioni  di
cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31
dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili
che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita'
gia' dichiarato.». 
  18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre  2015,  n.  203,  la
vita tecnica degli impianti di risalita in  scadenza  nel  2018,  nel
2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle
regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31  dicembre  2021,  previa
verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza  dell'esercizio
da parte dei competenti uffici ministeriali».