(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del
          2016), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).  -
          1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. Alla
          cabina di coordinamento partecipano, oltre  al  Commissario
          straordinario, i Presidenti delle Regioni, in  qualita'  di
          vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno
          dei componenti della Giunta regionale  munito  di  apposita
          delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni  per
          ciascuna delle  regioni  interessate,  designato  dall'ANCI
          regionale di riferimento. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
              3.  Nell'assolvimento   dell'incarico   conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
              4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
              4-bis.   Lo   stato   di   emergenza   prorogato    con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  16-sexies,
          comma  2,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
          oneri si provvede,  nel  limite  complessivo  di  euro  300
          milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile. 
              4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma  4-bis  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
          per le emergenze nazionali previsto  dall'articolo  44  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  360
          milioni di euro per l'anno 2019. 
              4-quater. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
          e' prorogato fino al 31 dicembre  2020.  Con  delibere  del
          Consiglio dei ministri adottate ai sensi  dell'articolo  24
          del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  si  provvede
          all'assegnazione   delle   risorse   per   le   conseguenti
          attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
          emergenze nazionali di cui  all'articolo  44  del  medesimo
          decreto legislativo n. 1 del 2018. 
              4-quinquies. Lo stato di  emergenza  di  cui  al  comma
          4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
          Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo  44
          del codice della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  300
          milioni di euro per l'anno 2021. 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione.   Al   funzionamento   della    cabina    di
          coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse  umane,
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
              6.  In  ogni  Regione   e'   costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. 
              7.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.». 
              - Si riporta il testo del  comma  990  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. - 989. Omissis. 
              990.  Allo  scopo  di  assicurare  il  proseguimento  e
          l'accelerazione del processo di ricostruzione,  il  termine
          della gestione straordinaria di cui all'articolo  1,  comma
          4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2021,  ivi  incluse   le
          previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
          annui previsti per l'anno 2020. Dalla data di pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
          in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
          di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
          prorogato fino alla data  di  cui  al  periodo  precedente,
          salva espressa rinunzia degli interessati. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  3   e   9-quater
          dell'articolo 50 del citato decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 50 (Struttura  del  Commissario  straordinario  e
          misure   per   il   personale   impiegato   in    attivita'
          emergenziali). - 1. - 2. Omissis. 
              3.  Nell'ambito  del  contingente   dirigenziale   gia'
          previsto dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, di  cui  una
          incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
          limiti  percentuali  ivi  previsti.  Alla   struttura   del
          Commissario  straordinario   e'   altresi'   assegnata   in
          posizione di comando un'ulteriore unita' di  personale  con
          funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
          ai   ruoli   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per un importo massimo  di  40.000  euro  per
          ciascun  incarico.   Le   duecentoventicinque   unita'   di
          personale di cui al comma 2 sono individuate: 
                a) tra il personale delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  delle  quali  dieci   unita'   sono
          individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio
          speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
          istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Il  personale  di  cui  alla
          presente lettera e' collocato, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in  posizione
          di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
          dai   rispettivi   ordinamenti.   Per   non    pregiudicare
          l'attivita' di  ricostruzione  nei  territori  del  cratere
          abruzzese, l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
          comuni del cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per  il
          biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
          massimo di  dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle
          risorse  rimborsate   dalla   struttura   del   Commissario
          straordinario per l'utilizzo del contingente  di  personale
          in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
          dalle graduatorie delle  procedure  concorsuali  bandite  e
          gestite in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo
          67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134, per  le  quali  e'  disposta  la  proroga  di
          validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il  termine  di
          cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
          1997, senza che  l'amministrazione  di  appartenenza  abbia
          adottato il provvedimento di fuori ruolo o di  comando,  lo
          stesso si intende  assentito  qualora  sia  intervenuta  la
          manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
          che prendono servizio alla data indicata nella richiesta; 
                b) sulla base di apposite convenzioni  stipulate  con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione; 
                c) sulla base di apposite convenzioni  stipulate  con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche. 
              4. - 9-ter. Omissis. 
              9-quater.  Al  fine  di  accelerare  il   processo   di
          ricostruzione,  il  Commissario  straordinario  puo',   con
          propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo  2,
          comma 2, destinare ulteriori unita' di  personale  per  gli
          Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e  la
          struttura   commissariale,   mediante   ampliamento   delle
          convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel  limite
          di spesa di 7,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2021 e 2022,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3,  gia'
          finalizzate a spese di personale  e  non  utilizzate.  Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              Omissis.». 
              - Il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          del 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).  -
          1. Al contratto di lavoro subordinato puo'  essere  apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                a)  esigenze   temporanee   e   oggettive,   estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                b)  esigenze  connesse   a   incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria. 
              1-bis. In caso  di  stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
              2. Fatte salve le diverse  disposizioni  dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
              3. Fermo quanto  disposto  al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
              4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
          superiore a dodici giorni,  l'apposizione  del  termine  al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi. 
              5. Il datore di lavoro informa  i  lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.». 
              «Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto  puo'
          essere rinnovato solo a  fronte  delle  condizioni  di  cui
          all'articolo  19,  comma  1.  Il  contratto   puo'   essere
          prorogato   liberamente   nei   primi   dodici   mesi    e,
          successivamente, solo in presenza delle condizioni  di  cui
          all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione  di  quanto
          disposto dal primo e dal secondo periodo, il  contratto  si
          trasforma in contratto a tempo indeterminato.  I  contratti
          per attivita' stagionali, di cui al comma  2  del  presente
          articolo, possono essere rinnovati  o  prorogati  anche  in
          assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 
              1. Il termine del contratto a  tempo  determinato  puo'
          essere prorogato, con  il  consenso  del  lavoratore,  solo
          quando la durata iniziale del  contratto  sia  inferiore  a
          ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo  di  quattro
          volte nell'arco di  ventiquattro  mesi  a  prescindere  dal
          numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe  sia
          superiore, il contratto si trasforma in contratto  a  tempo
          indeterminato  dalla  data  di  decorrenza   della   quinta
          proroga. 
              2.  Qualora  il  lavoratore  sia  riassunto   a   tempo
          determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
          contratto di durata fino a sei mesi,  ovvero  venti  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata  superiore
          a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in  contratto
          a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
          comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
          impiegati  nelle  attivita'  stagionali   individuate   con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
          Fino all'adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo
          continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.
          1525. 
              3. I limiti  previsti  dal  presente  articolo  non  si
          applicano alle imprese start-up innovative di  cui  di  cui
          all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
          costituzione della societa', ovvero per  il  piu'  limitato
          periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo  25  per
          le societa' gia' costituite.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art. 3 (Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni
          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali
          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   «Ufficio
          speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito
          «Ufficio speciale per  la  ricostruzione».  Il  Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'articolo 1, comma 6,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
          e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 4 e per gli anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni  di  cui  al
          terzo ed  al  quarto  periodo,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          4, comma 3, possono  essere  destinate  ulteriori  risorse,
          fino ad un massimo di complessivi 20 milioni  di  euro  per
          gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
          dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero  da  altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con forme contrattuali flessibili  nel  rispetto
          dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato  nel
          rispetto dei  limiti  temporali  previsti  dalla  normativa
          europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
          ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020  e  2021  per
          personale con profilo amministrativo-contabile, a  supporto
          dell'attivita'   del   Commissario   straordinario,   delle
          Regioni,  delle  Province   e   dei   Comuni   interessati.
          L'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste   dal
          quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
          con  provvedimento  del   Commissario   straordinario.   Le
          assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
          di  attingere  dalle  graduatorie  vigenti,  anche  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
          rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle
          medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
          materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione  di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo  25
          maggio 2017, n. 75 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 36. 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 29-ter. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 24-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  106  e  175  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  da
          parte del contraente originale che si sono resi necessari e
          non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
          del contraente produca entrambi i seguenti  effetti,  fatto
          salvo quanto previsto dal  comma  7  per  gli  appalti  nei
          settori ordinari: 
                  1) risulti impraticabile  per  motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice  o
          l'ente aggiudicatore notevoli disguidi  o  una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                c)  ove   siano   soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                  1) la necessita'  di  modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                  2) la modifica non altera la  natura  generale  del
          contratto; 
                d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                  2) all'aggiudicatario iniziale succede,  per  causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                  3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
          o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma   gli   obblighi   del
          contraente    principale    nei    confronti    dei    suoi
          subappaltatori; 
                e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  del
          comma 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
              2. I contratti  possono  parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
                a) le soglie fissate all'articolo 35; 
                b) il 10 per cento del valore iniziale del  contratto
          per i contratti di servizi  e  forniture  sia  nei  settori
          ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del  valore
          iniziale del contratto per i contratti di  lavori  sia  nei
          settori ordinari che speciali.  Tuttavia  la  modifica  non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
              3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui  ai  commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
              4. Una modifica di un contratto o di un accordo  quadro
          durante il  periodo  della  sua  efficacia  e'  considerata
          sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
          considerevolmente gli  elementi  essenziali  del  contratto
          originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
          1 e 2, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o
          piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
                a) la modifica introduce condizioni che,  se  fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  riferimenti   notevolmente
          l'ambito di applicazione del contratto; 
                d) se un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72 per  i  settori  ordinarie  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
              6. Una nuova  procedura  d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
              7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),  per  i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
              8.  La  stazione  appaltante   comunica   all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di  mancata  o  tardiva  comunicazione  l'Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
              9.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali. 
              11. La durata  del  contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
          delle   prestazioni   fino   a   concorrenza   del   quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              13. Si applicano le disposizioni di cui alla  legge  21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.». 
              «Art. 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di
          efficacia). - 1. Le concessioni possono  essere  modificate
          senza una nuova procedura di  aggiudicazione  nei  seguenti
          casi: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario, sono state espressamente previste nei  documenti
          di  gara   iniziali   in   clausole   chiare,   precise   e
          inequivocabili che fissino  la  portata,  la  natura  delle
          eventuali  modifiche,  nonche'  le  condizioni  alle  quali
          possono  essere  impiegate.  Tali  clausole   non   possono
          apportare modifiche che alterino la natura  generale  della
          concessione. In ogni caso le medesime clausole non  possono
          prevedere la proroga della durata della concessione; 
                b) per lavori o servizi supplementari  da  parte  del
          concessionario originario che si sono resi necessari e  non
          erano  inclusi   nella   concessione   iniziale,   ove   un
          cambiamento di  concessionario  risulti  impraticabile  per
          motivi economici o tecnici quali il rispetto dei  requisiti
          di   intercambiabilita'   o    inter    operativita'    tra
          apparecchiature,  servizi  o  impianti  esistenti   forniti
          nell'ambito della concessione iniziale e  comporti  per  la
          stazione appaltante un notevole ritardo o un  significativo
          aggravio dei costi; 
                c)  ove  ricorrano,  contestualmente,   le   seguenti
          condizioni: 
                  1) la necessita' di modifica derivi da  circostanze
          che  una  stazione  appaltante  non  ha  potuto   prevedere
          utilizzando l'ordinaria diligenza; 
                  2) la modifica non alteri la natura generale  della
          concessione; 
                d) se un nuovo concessionario  sostituisce  quello  a
          cui la stazione appaltante aveva  inizialmente  aggiudicato
          la concessione a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una clausola di revisione in  conformita'  della
          lettera a); 
                  2)  al  concessionario  iniziale  succeda,  in  via
          universale o particolare,  a  seguito  di  ristrutturazioni
          societarie, comprese rilevazioni, fusioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del  presente  codice,  fatta  salva  l'autorizzazione  del
          concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione
          di settore; 
                  3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma
          gli obblighi del concessionario  principale  nei  confronti
          dei suoi subappaltatori; 
                e) se le modifiche, a prescindere  dal  loro  valore,
          non sono sostanziali ai sensi del comma 7. 
              2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere  a),  b)  e
          c), per le concessioni  aggiudicate  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attivita'  diversa
          da quelle di cui all'allegato II,  l'eventuale  aumento  di
          valore, anche in presenza di modifiche successive, non puo'
          eccedere complessivamente il 50 per cento del valore  della
          concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a
          seguito dell'aggiudicazione delle opere  o  dei  servizi  o
          delle  forniture  oggetto  di  concessione.  Le   modifiche
          successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 
              3. Le stazioni  appaltanti  che  hanno  modificato  una
          concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere  b)
          e  c),  pubblicano,   conformemente   a   quanto   disposto
          dall'articolo  72,  un  avviso  nella  Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea,  contenente  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XXV. 
              4.  Le  concessioni  possono  essere  modificate  senza
          necessita' di una nuova procedura di aggiudicazione, ne' di
          verificare se le condizioni di cui al comma 7,  lettere  da
          a) a d), sono rispettate se la modifica e' al di  sotto  di
          entrambi i valori seguenti: 
                a)  la  soglia  fissata  all'articolo  35,  comma  1,
          lettera a); 
                b) il 10  per  cento  del  valore  della  concessione
          iniziale. 
              5. La modifica di cui al comma 4 non puo'  alterare  la
          natura  generale  della  concessione.  In  caso   di   piu'
          modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del
          valore complessivo netto delle successive modifiche. 
              6. Ai fini del calcolo del valore di cui  ai  commi  1,
          lettere a), b) e c), 2 e  4  il  valore  aggiornato  e'  il
          valore di riferimento quando  la  concessione  prevede  una
          clausola di indicizzazione. Se la concessione  non  prevede
          una clausola di indicizzazione,  il  valore  aggiornato  e'
          calcolato   tenendo   conto    dell'inflazione    calcolata
          dall'ISTAT. 
              7. La modifica di una concessione  durante  il  periodo
          della sua  efficacia  e'  considerata  sostanziale,  quando
          altera  considerevolmente  gli  elementi   essenziali   del
          contratto originariamente pattuito.  In  ogni  caso,  fatti
          salvi  i  commi  1  e  4,  una  modifica   e'   considerata
          sostanziale se almeno  una  delle  seguenti  condizioni  e'
          soddisfatta: 
                a)  la  modifica  introduce   condizioni   che,   ove
          originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione
          di candidati diversi da quelli inizialmente  selezionati  o
          l'accettazione di un'offerta diversa da  quella  accettata,
          oppure avrebbero  consentito  una  maggiore  partecipazione
          alla procedura di aggiudicazione; 
                b) la modifica altera  l'equilibrio  economico  della
          concessione  a  favore  del  concessionario  in  modo   non
          previsto dalla concessione iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  riferimenti   notevolmente
          l'ambito di applicazione della concessione; 
                d) se un nuovo concessionario sostituisce quello  cui
          la stazione appaltante aveva  inizialmente  aggiudicato  la
          concessione in casi diversi da quelli previsti al comma  1,
          lettera d). 
              8.  Una  nuova  procedura  di  aggiudicazione  di   una
          concessione e' richiesta per modifiche delle condizioni  di
          una concessione durante  il  periodo  della  sua  efficacia
          diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.». 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  80  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del
          codice  di  procedura  penale,  anche  riferita  a  un  suo
          subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,  comma  6,
          per uno dei seguenti reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416, 416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'articolo 291-quater del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'articolo  2  della  decisione
          quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                c) frode ai sensi dell'articolo 1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui agli articoli  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste  dall'articolo  67  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159,  con  riferimento  rispettivamente
          alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
          Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo  34-bis,
          commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso
          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la
          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente
          dimostrare che lo stesso non ha ottemperato  agli  obblighi
          relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse   o   dei
          contributi  previdenziali  non  definitivamente   accertati
          qualora  tale  mancato  pagamento  costituisca  una   grave
          violazione ai  sensi  rispettivamente  del  secondo  o  del
          quarto periodo. Il presente comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  ovvero  quando  il  debito
          tributario  o  previdenziale  sia  comunque   integralmente
          estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno  si
          siano perfezionati anteriormente alla scadenza del  termine
          per la presentazione delle domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui  all'articolo  105,
          comma 6, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a
          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
          110 del presente codice e dall'articolo 186-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita' o affidabilita'; 
                c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                c-ter)   l'operatore   economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                c-quater) l'operatore economico abbia commesso  grave
          inadempimento nei confronti di uno o  piu'  subappaltatori,
          riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo
          67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  o
          ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con
          la  pubblica  amministrazione,  compresi  i   provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai  sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che  si
          trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al   comma   1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non
          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue
          di  diritto  la  pena   accessoria   perpetua,   ai   sensi
          dell'articolo 317-bis, primo periodo,  del  codice  penale,
          salvo  che  la  pena  sia  dichiarata  estinta   ai   sensi
          dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
                b) pari a sette anni nei casi previsti  dall'articolo
          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
          intervenuta riabilitazione; 
                c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
              10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma
          10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre  2011  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Il citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
          159  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          italiana 28 settembre 2011, n. 226,  Supplemento  Ordinario
          n. 214. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1. A decorrere dalla data  individuata  dal
          decreto  di  cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di
          consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-bis. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto
          di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
          comma 1, le province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito  come  percentuale,   differenziata   per   fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  stanziato  nel
          bilancio di previsione. Con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione   sono
          individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
          prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le
          relative percentuali  massime  annuali  di  incremento  del
          personale  in  servizio  per  le  province  e   le   citta'
          metropolitane che si collocano al  di  sotto  del  predetto
          valore  soglia.  I  predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le province e le citta' metropolitane  in  cui
          il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione, e  la  media  delle
          predette  entrate  correnti  relative   agli   ultimi   tre
          rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia  di
          cui al primo periodo,  adottano  un  percorso  di  graduale
          riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
          conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia
          anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
          A decorrere dal 2025 le province e le citta'  metropolitane
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn over pari al trenta  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando  quanto  previsto
          dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale
          a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa
          sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio
          del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in  aumento
          o in diminuzione, per  garantire  l'invarianza  del  valore
          medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la
          contrattazione  integrativa  nonche'  delle   risorse   per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              2-bis. Al comma 366  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali"
          sono soppresse; 
                b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
          commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle  assunzioni
          del personale educativo degli enti locali". 
              2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
          all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita'  sia
          stata  prorogata  ai  sensi  del  comma  362  del  medesimo
          articolo 1. 
              2-quater.  Il  comma   2   dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato.». 
              - Si riportano gli allegati 1, 2  e  2-bis  del  citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229: 
              "Allegato 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del  24
          agosto 2016 
              (Art. 1) 
              REGIONE ABRUZZO. 
              Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
              1. Campotosto (AQ); 
              2. Capitignano (AQ); 
              3. Montereale (AQ); 
              4. Rocca Santa Maria (TE); 
              5. Valle Castellana (TE); 
              6. Cortino (TE); 
              7. Crognaleto (TE); 
              8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
              Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
              9. Accumoli (RI); 
              10. Amatrice (RI); 
              11. Antrodoco (RI); 
              12. Borbona (RI); 
              13. Borgo Velino (RI); 
              14. Castel Sant'Angelo (RI); 
              15. Cittareale (RI); 
              16. Leonessa (RI); 
              17. Micigliano (RI); 
              18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
              Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
              19. Amandola (FM); 
              20. Acquasanta Terme (AP); 
              21. Arquata del Tronto (AP); 
              22. Comunanza (AP); 
              23. Cossignano (AP); 
              24. Force (AP); 
              25. Montalto delle Marche (AP); 
              26. Montedinove (AP); 
              27. Montefortino (FM); 
              28. Montegallo (AP); 
              29. Montemonaco (AP); 
              30. Palmiano (AP); 
              31. Roccafluvione (AP); 
              32. Rotella (AP); 
              33. Venarotta (AP). 
              Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
              34. Acquacanina (MC); 
              35. Bolognola (MC); 
              36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
              37. Cessapalombo (MC); 
              38. Fiastra (MC); 
              39. Fiordimonte (MC); 
              40. Gualdo (MC); 
              41. Penna San Giovanni (MC); 
              42. Pievebovigliana (MC); 
              43. Pieve Torina (MC); 
              44. San Ginesio (MC); 
              45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
              46. Sarnano (MC); 
              47. Ussita (MC); 
              48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
              Area Val Nerina: 
              49. Arrone (TR); 
              50. Cascia (PG); 
              51. Cerreto di Spoleto (PG); 
              52. Ferentillo (TR); 
              53. Montefranco (TR); 
              54. Monteleone di Spoleto (PG); 
              55. Norcia (PG); 
              56. Poggiodomo (PG); 
              57. Polino (TR); 
              58. Preci (PG); 
              59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
              60. Scheggino (PG); 
              61. Sellano (PG); 
              62. Vallo di Nera (PG).». 
              «Allegato 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del  26
          e del 30 ottobre 2016 
              (articolo 1) 
              REGIONE ABRUZZO: 
              1. Campli (TE); 
              2. Castelli (TE); 
              3. Civitella del Tronto (TE); 
              4. Torricella Sicura (TE); 
              5. Tossicia (TE); 
              6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
              7. Cantalice (RI); 
              8. Cittaducale (RI); 
              9. Poggio Bustone (RI); 
              10. Rieti; 
              11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
              12. Apiro (MC); 
              13. Appignano del Tronto (AP); 
              14. Ascoli Piceno; 
              15. Belforte del Chienti (MC); 
              16. Belmonte Piceno (FM); 
              17. Caldarola (MC); 
              18. Camerino (MC); 
              19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
              20. Castel di Lama (AP); 
              21. Castelraimondo (MC); 
              22. Castignano (AP); 
              23. Castorano (AP); 
              24. Cerreto D'esi (AN); 
              25. Cingoli (MC); 
              26. Colli del Tronto (AP); 
              27. Colmurano (MC); 
              28. Corridonia (MC); 
              29. Esanatoglia (MC); 
              30. Fabriano (AN); 
              31. Falerone (FM); 
              32. Fiuminata (MC); 
              33. Folignano (AP); 
              34. Gagliole (MC); 
              35. Loro Piceno (MC); 
              36. Macerata; 
              37. Maltignano (AP); 
              38. Massa Fermana (FM); 
              39. Matelica (MC); 
              40. Mogliano (MC); 
              41. Monsapietro Morico (FM); 
              42. Montappone (FM); 
              43. Monte Rinaldo (FM); 
              44. Monte San Martino (MC); 
              45. Monte Vidon Corrado (FM); 
              46. Montecavallo (MC); 
              47. Montefalcone Appennino (FM); 
              48. Montegiorgio (FM); 
              49. Monteleone (FM); 
              50. Montelparo (FM); 
              51. Muccia (MC); 
              52. Offida (AP); 
              53. Ortezzano (FM); 
              54. Petriolo (MC); 
              55. Pioraco (MC); 
              56. Poggio San Vicino (MC); 
              57. Pollenza (MC); 
              58. Ripe San Ginesio (MC); 
              59. San Severino Marche (MC); 
              60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
              61. Sefro (MC); 
              62. Serrapetrona (MC); 
              63. Serravalle del Chienti (MC); 
              64. Servigliano (FM); 
              65. Smerillo (FM); 
              66. Tolentino (MC); 
              67. Treia (MC); 
              68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
              69. Spoleto (PG).». 
              «Allegato 2 bis Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del
          18 gennaio 2017 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
          (Art. 1) 
              Regione Abruzzo: 
                1) Barete (AQ); 
                2) Cagnano Amiterno (AQ); 
                3) Pizzoli (AQ); 
                4) Farindola (PE); 
                5) Castelcastagna (TE); 
                6) Colledara (TE); 
                7) Isola del Gran Sasso (TE); 
                8) Pietracamela (TE); 
                9) Fano Adriano (TE).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari). - 1. - 1-bis. Omissis. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
          i Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della
          cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma  5,  e
          sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  4  del
          citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
              «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'articolo  1,   ivi   incluse   quelle
          rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
          cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  da  422  a  428-ter
          dell'articolo 1 della citata legge  28  dicembre  2015,  n.
          208: 
              «Art. 1. - 1. - 421. Omissis. 
              422. Al fine di dare avvio alle misure per fare  fronte
          ai danni occorsi al patrimonio privato  ed  alle  attivita'
          economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
          comma 2 dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.
          225,  e  successive   modificazioni,   relativamente   alle
          ricognizioni  dei  fabbisogni  completate  dai   Commissari
          delegati  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la
          successiva istruttoria si  provvede,  per  le  finalita'  e
          secondo i criteri da stabilire con  apposite  deliberazioni
          del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della  lettera
          e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n.  225  del
          1992 mediante concessione, da parte  delle  Amministrazioni
          pubbliche  indicate  nelle   medesime   deliberazioni,   di
          contributi  a  favore  di  soggetti  privati  e   attivita'
          economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento
          agevolato. 
              423. Per le finalita' di cui al comma 422,  i  soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei
          ministri adottate ai  sensi  del  medesimo  comma,  possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con  apposita  convenzione  con   l'Associazione   bancaria
          italiana, assistiti dalla garanzia dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi
          calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo  di
          1.500  milioni  di  euro,  e  comunque  nei  limiti   delle
          disponibilita'  di  cui  al  comma  427.  Con  decreti  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  concessa  la
          garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a  428  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  della
          stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio  ai  fini  del
          rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
          La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              424. In caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate  nel  limite  di  60
          milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il  credito  di
          imposta e' revocato, in tutto o in parte,  nell'ipotesi  di
          risoluzione   totale   o   parziale   del   contratto    di
          finanziamento agevolato. 
              425. Il soggetto che eroga il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo  delle  singole  rate.  L'ammontare  del
          finanziamento e' erogato al netto di  eventuali  indennizzi
          per  polizze  assicurative  stipulate   per   le   medesime
          finalita' da dichiarare  al  momento  della  richiesta  del
          finanziamento agevolato. 
              426.  I  finanziamenti  agevolati,  di  durata  massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi  ammessi  a  contributo  dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento
          prevedono specifiche clausole  risolutive  espresse,  anche
          parziali, per i casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
          finanziamento,  ovvero  di  utilizzo  anche  parziale   del
          finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate  nei
          commi da 422 a 428. In tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui
          al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i  dati
          identificativi del debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo
          restando il recupero da  parte  del  soggetto  finanziatore
          delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'  delle
          spese   strettamente   necessarie   alla    gestione    dei
          finanziamenti,   non    rimborsati    spontaneamente    dal
          beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le  somme
          riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di
          entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  al
          Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              427. Al fine  di  assicurare  l'invarianza  finanziaria
          degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da  422  a
          428, entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  verifica  l'andamento  della
          concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del  relativo
          tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
          riguardanti la concessione di  finanziamenti  con  oneri  a
          carico dello Stato  per  interventi  connessi  a  calamita'
          naturali, al fine di valutare l'importo  dei  finanziamenti
          di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente
          concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,  fermo
          restando  il  limite  massimo  di  cui  al  comma  423.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   comunica   al
          Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica
          effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo. 
              428. Le modalita' attuative dei commi  da  422  a  428,
          anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento,  un
          efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  nonche'
          il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di  cui  al
          comma 423, sono definite con ordinanze  adottate  dal  Capo
          del Dipartimento della protezione civile  d'intesa  con  le
          regioni rispettivamente interessate e di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   ai   sensi
          dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  e
          successive modificazioni. 
              428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi  dell'articolo
          5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto  con  i
          Ministeri dell'economia e delle finanze e  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per  le
          imprese agricole che  nell'ambito  della  ricognizione  dei
          fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini,  la
          segnalazione preliminare dei danni subiti  utilizzando  una
          modulistica diversa, le modalita' e i termini con  i  quali
          si procede alla regolarizzazione delle istanze  presentate,
          garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili  e
          dei massimali  previsti  nella  scheda  'C'  allegata  alle
          ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate,  e
          fermi  restando  i  limiti   complessivi   dei   fabbisogni
          finanziari ivi indicati. 
              428-ter. Conseguentemente, con  apposite  delibere  del
          Consiglio dei  ministri,  sono  riconosciuti  alle  imprese
          agricole di cui al comma 428-bis i  benefici  previsti  dai
          commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti  attuativi,
          entro i limiti delle disponibilita' finanziarie  comunicate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). -  1.  Al
          fine di assicurare la massima trasparenza nel  conferimento
          degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
          istituito un elenco speciale dei professionisti  abilitati,
          di seguito denominato  «elenco  speciale».  Il  Commissario
          straordinario  adotta  un  avviso  pubblico  finalizzato  a
          raccogliere le manifestazioni  di  interesse  dei  predetti
          professionisti, definendo preventivamente con proprio  atto
          i criteri generali ed i requisiti minimi  per  l'iscrizione
          nell'elenco.   L'iscrizione   nell'elenco   speciale   puo'
          comunque essere ottenuta soltanto  dai  professionisti  che
          presentano il DURC regolare.  L'elenco  speciale,  adottato
          dal Commissario straordinario, e' reso  disponibile  presso
          le Prefetture - uffici territoriali del Governo  di  Rieti,
          Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e  Teramo
          nonche'   presso   tutti   i   Comuni   interessati   dalla
          ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 
              2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
          ricostruzione o riparazione  e  ripristino  degli  immobili
          danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
          professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 
              3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al  comma  1
          possono   essere   affidati   dai   privati   incarichi   a
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          che siano in possesso di adeguati livelli di  affidabilita'
          e professionalita' e non  abbiano  commesso  violazioni  in
          materia contributiva e previdenziale ostative  al  rilascio
          del DURC. 
              4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
          in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
          episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
          socio,  direttore  tecnico,  con  le  imprese  invitate   a
          partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori  di
          riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
          rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero
          rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n.  76,
          con il titolare o con chi riveste cariche societarie  nelle
          stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce
          apposita autocertificazione al committente,  trasmettendone
          altresi' copia agli uffici speciali per  la  ricostruzione.
          La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
          a  campione,  in  ordine   alla   veridicita'   di   quanto
          dichiarato. 
              5. Il contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella
          misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA  e  dei
          versamenti   previdenziali,   corrispondente    a    quella
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   della
          giustizia del 20  luglio  2012,  n.  140,  concernente  gli
          interventi privati. Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri  e  le
          modalita'  di  erogazione  del  contributo  e  puo'  essere
          riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5  per  cento
          per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
          e   dei   versamenti   previdenziali.   Con   i    medesimi
          provvedimenti  puo'   essere   altresi'   riconosciuto   un
          contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
          per  le  attivita'  professionali   di   competenza   degli
          amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei
          consorzi  appositamente  istituiti  dai   proprietari   per
          gestire  interventi   unitari.   Le   previsioni   per   la
          determinazione  del  contributo  massimo   concedibile   ai
          professionisti di cui al presente  comma  si  applicano  ai
          progetti presentati successivamente alla data di entrata in
          vigore della presente disposizione. 
              6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
          competenza delle diocesi e del Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, con provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero   e
          l'importo complessivo massimi degli incarichi che  ciascuno
          dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere
          contemporaneamente,   tenendo   conto   dell'organizzazione
          dimostrata dai medesimi. 
              7. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi
          da  quelli  previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono  stabiliti
          i  criteri  finalizzati  ad   evitare   concentrazioni   di
          incarichi contemporanei che non trovano giustificazione  in
          ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 
              7-bis. Ai tecnici  e  professionisti  incaricati  delle
          prestazioni tecniche relative agli interventi  di  edilizia
          privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
          sismici verificatisi a decorrere dal 24  agosto  2016,  sia
          per  danni  lievi  che  per  danni  gravi,   spetta,   alla
          presentazione  dei  relativi   progetti,   secondo   quanto
          previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50  per
          cento del compenso relativo  alle  attivita'  professionali
          poste  in  essere  dagli  studi  tecnici  o   dal   singolo
          professionista, e del 50 per cento  del  compenso  relativo
          alla redazione della relazione geologica  e  alle  indagini
          specialistiche resesi necessarie per la  presentazione  del
          progetto  di  riparazione  con   rafforzamento   locale   o
          ripristino  con  miglioramento  sismico  o  demolizione   e
          ricostruzione. L'importo residuo,  fino  al  raggiungimento
          del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
          studio  tecnico  professionale,   comprese   la   relazione
          geologica e le indagini specialistiche, e'  corrisposto  ai
          professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
          dei lavori. Con ordinanza commissariale  sono  definite  le
          modalita'  di  pagamento  delle  prestazioni  di   cui   al
          precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente
          comma non puo'  essere  richiesta  alcuna  garanzia,  fermo
          restando l'obbligo di avvio delle  eventuali  procedure  di
          recupero anche tramite compensazione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  639,  667  e  668
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2013,  n.
          147: 
              «Art. 1. - 1. - 638. Omissis. 
              639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).  Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8  e  A/9,  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore. 
              640. - 666. Omissis. 
              667. Al fine  di  dare  attuazione  al  principio  "chi
          inquina paga", sancito  dall'articolo  14  della  direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabiliti  criteri  per  la  realizzazione  da
          parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale  della
          quantita' di rifiuti conferiti al servizio  pubblico  o  di
          sistemi  di  gestione   caratterizzati   dall'utilizzo   di
          correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo   del
          servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello  di
          tariffa commisurata al servizio reso a copertura  integrale
          dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
          urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
          dal diritto dell'Unione europea. 
              668.  I  comuni  che  hanno   realizzato   sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
              Omissis.». 
              - Il  testo  dell'articolo  106  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 39. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). - 1.
          Nei Comuni delle  Regioni  del  Lazio,  dell'Umbria,  delle
          Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  che  si
          sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui  agli
          allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con modificazioni, con  la  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana  ai  sensi
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              2. Le imprese e i  professionisti  che  hanno  la  sede
          principale o l'unita' locale all'interno della zona  franca
          di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli  eventi
          sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al  25  per
          cento nel periodo dal 1º  settembre  2016  al  31  dicembre
          2016, rispetto al corrispondente  periodo  dell'anno  2015,
          possono beneficiare, in relazione ai redditi  e  al  valore
          della  produzione  netta   derivanti   dalla   prosecuzione
          dell'attivita'   nei   citati   Comuni,   delle    seguenti
          agevolazioni: 
                a) esenzione dalle imposte sui  redditi  del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo
          di  100.000  euro  riferito  al  reddito  derivante   dallo
          svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  zona
          franca; 
                b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
                c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
          immobili  siti  nella  zona  franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; 
                d)   esonero   dal    versamento    dei    contributi
          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca urbana. 
              3. Le esenzioni di cui al comma 2  spettano,  altresi',
          alle imprese e  ai  professionisti  che  intraprendono  una
          nuova iniziativa economica all'interno  della  zona  franca
          entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle  imprese  che
          svolgono attivita'  appartenenti  alla  categoria  F  della
          codifica ATECO 2007 che alla data del 24  agosto  2016  non
          avevano la sede legale o operativa nei comuni di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229. 
              4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per
          il periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          per i cinque  anni  successivi.  Per  i  professionisti  le
          esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021 e  il
          2022. 
              4-bis. L'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
          disciplina con propri provvedimenti,  entro  trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, le modalita' di restituzione  dei  contributi
          non dovuti dai soggetti beneficiari delle  agevolazioni  di
          cui al presente articolo che sono versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
              5. La zona fianca di cui al comma 1 comprende  anche  i
          Comuni di  cui  all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
          legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Le  esenzioni  di  cui  al
          comma 2, spettano alle  imprese  e  ai  professionisti  che
          hanno la sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di
          cui al predetto allegato  2-bis  e  che  hanno  subito  nel
          periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
          del fatturato almeno pari  al  25  per  cento  rispetto  al
          corrispondente periodo dell'anno 2016. 
              6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  e'
          autorizzata la spesa di 194,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, di 167,7 milioni di euro per  l'anno  2018  di  141,7
          milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro  per
          l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per  l'anno  2022,  che
          costituisce limite annuale. Per  i  periodi  d'imposta  dal
          2019 al 2022, le agevolazioni sono concesse a valere  sulle
          risorse di cui  al  periodo  precedente  non  fruite  dalle
          imprese e dai professionisti beneficiari. 
              7. Le agevolazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
              8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
          articolo  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni  concesse  ai  sensi  dell'articolo   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.». 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 49. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 24  del
          citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 24 (Deliberazione dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale). - 1. - 2. Omissis. 
              3. La  durata  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili): 
              «Art. 2-bis  (Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016). - 1. All'articolo 2, comma 2-bis,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Agli   oneri
          derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione
          e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice
          di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  si
          provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del
          presente decreto". 
              2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  "4.  Gli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione
          operano come uffici di  supporto  e  gestione  operativa  a
          servizio dei Comuni anche per i  procedimenti  relativi  ai
          titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la  disposizione
          di cui al  precedente  periodo,  i  Comuni  procedono  allo
          svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio
          dei  titoli  abilitativi  edilizi,   nonche'   all'adozione
          dell'atto finale per il  rilascio  del  titolo  abilitativo
          edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la
          ricostruzione territorialmente competente e assicurando  il
          necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo"; 
                b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
                  "5. Con apposito provvedimento del Presidente della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituita  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto". 
              3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, lettera e), dopo le parole:  "definire
          i criteri in base ai quali le  Regioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", su proposta dei Comuni,"; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  "2-bis.  Con  provvedimento   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 2, sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  per   gli
          interventi  di  cui  al  comma  2  del  presente   articolo
          legittimamente eseguiti e  conclusi  in  data  anteriore  a
          quella di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede, nel limite di euro 2,5 milioni  complessivi,  con
          le risorse di cui all'articolo 4, comma 3". 
              4. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  "3. I soggetti interessati,  con  comunicazione  di
          inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo  6-bis  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n  380,   anche   in   deroga
          all'articolo 146 del codice di cui al  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per
          la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  che  ne  danno
          notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori
          edilizi di riparazione o ripristino, da  eseguire  comunque
          nel   rispetto   delle   disposizioni   stabilite   con   i
          provvedimenti di cui al  comma  2,  nonche'  dei  contenuti
          generali della pianificazione territoriale  e  urbanistica,
          ivi inclusa quella  paesaggistica,  con  l'indicazione  del
          progettista abilitato responsabile della progettazione, del
          direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purche'  le
          costruzioni  non  siano  state  interessate  da  interventi
          edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i
          relativi    ordini    di    demolizione,    allegando     o
          autocertificando  quanto  necessario   ad   assicurare   il
          rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di   settore   con
          particolare riferimento a quelle in  materia  edilizia,  di
          sicurezza e  sismica.  I  soggetti  interessati,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dall'inizio   dei   lavori,
          provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
          gia' allegata alla comunicazione di  avvio  dei  lavori  di
          riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria  per
          il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo
          abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica"; 
                b) al primo periodo  del  comma  4,  le  parole:  "31
          dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti:  "30  aprile
          2018"; 
                c) il secondo periodo del comma 4 e'  sostituito  dai
          seguenti: "Con  ordinanza  adottata  ai  sensi  e  per  gli
          effetti  dell'articolo   2,   comma   2,   il   Commissario
          straordinario puo' disporre  il  differimento  del  termine
          previsto dal primo periodo, per una sola volta  e  comunque
          non oltre il  31  luglio  2018.  Il  mancato  rispetto  dei
          termini  e  delle  modalita'  di  cui  al  presente   comma
          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai
          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          soggetto interessato". 
              5. I tecnici  professionisti  iscritti  agli  ordini  e
          collegi  professionali  e  nell'elenco  speciale   di   cui
          all'articolo  34  del  decreto-legge  n.  189   del   2016,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,
          abilitati all'esercizio della professione  relativamente  a
          competenze  di  tipo  tecnico  e  strutturale   nell'ambito
          dell'edilizia, incaricati della compilazione  della  scheda
          AeDES,  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  dello  stesso
          decreto, provvedono entro la data del 31  marzo  2018  alla
          compilazione ed  alla  presentazione  della  scheda  AeDES,
          corredata  della   relativa   perizia   giurata   e   della
          documentazione  prevista  dalle   ordinanze   commissariali
          adottate ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  del  decreto-
          legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 229 del 2016. L'inosservanza del termine di cui al
          precedente  periodo  o  delle  modalita'  di  redazione   e
          presentazione della scheda AeDES previste  dalle  ordinanze
          commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
          del  decreto-legge  n.  189  del  2016,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 229 del  2016,  determina  la
          cancellazione del professionista  dall'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,
          il mancato riconoscimento al  professionista  del  compenso
          per l'attivita' svolta e l'inammissibilita'  della  domanda
          di  contributo  previsto  dall'articolo  8   del   medesimo
          decreto-legge. 
              6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229, e' inserito il seguente: 
              "Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze
          abitative). - 1. Per gli  interventi  di  realizzazione  di
          immobili in assenza  di  titolo  abilitativo  eseguiti  nel
          periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto  2017
          per  impellenti   esigenze   abitative   dai   proprietari,
          usufruttuari o titolari di diritti reali  di  godimento  su
          immobili distrutti o gravemente  danneggiati  dagli  eventi
          sismici di cui all'articolo 1  del  presente  decreto,  gli
          interessati possono provvedere alla  comunicazione  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380,  previa  acquisizione,  anche   in   deroga
          all'articolo 167 del codice di cui al  decreto  legislativo
          22 gennaio  2004,  n.  42,  del  parere  di  compatibilita'
          paesaggistica, nonche' del nulla osta  dell'Ente  parco  di
          cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed
          alle  leggi  regionali,  purche'  sussistano  le   seguenti
          condizioni: 
                a) il richiedente  sia  proprietario  o  suo  parente
          entro il terzo grado, usufruttuario o titolare  di  diritto
          reale di godimento su un immobile  dichiarato  inagibile  a
          seguito degli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1  del
          presente decreto; 
                b) il richiedente sia  altresi'  proprietario  o  suo
          parente entro il terzo grado, usufruttuario o  titolare  di
          diritto reale  di  godimento  sull'area  su  cui  e'  stato
          realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo; 
                c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo
          di titolo  ricada  in  uno  dei  Comuni  individuati  negli
          allegati 1, 2 e 2-bis  e  risulti  edificabile  secondo  le
          previsioni dello strumento urbanistico comunale, del  piano
          paesaggistico  e  del  piano  di  assetto  del  parco,   se
          ricompresa all'interno del perimetro di un parco  nazionale
          o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico; 
                d) la volumetria dell'immobile realizzato in  assenza
          di  titolo  abilitativo  non   sia   superiore   a   quella
          dell'immobile dichiarato inagibile; 
                e) il richiedente abbia presentato,  ovvero  presenti
          contestualmente alla comunicazione di cui  all'articolo  6,
          comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di
          accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del  presente
          decreto  per  la  ricostruzione  dell'immobile   dichiarato
          inagibile; 
                f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo  di
          altra unita' a uso abitativo libera e agibile nel  medesimo
          Comune; 
                g) il nuovo edificio risulti  adibito  ad  abitazione
          del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla
          base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro  il
          terzo grado. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione  sono
          allegati: 
                a) una perizia  asseverata  a  firma  di  un  tecnico
          abilitato che attesti la sussistenza  delle  condizioni  di
          cui alle lettere c) e d) del comma 1  nonche'  il  rispetto
          delle  norme  vigenti,  ivi  comprese  quelle  in   materia
          igienico-sanitaria e antisismica; 
                b) copia della scheda AeDES o della scheda  FAST,  di
          cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione  civile  n.  405  del  10  novembre  2016,
          attestante i  danni  riportati  dall'edificio  distrutto  o
          danneggiato dal sisma, nonche' della conseguente  ordinanza
          di inagibilita'; 
                c)   dichiarazione   sottoscritta   dal   richiedente
          attestante la sussistenza  delle  condizioni  di  cui  alle
          lettere a), b), e), f) e g) del comma 1. 
              3. Nei casi di cui  al  comma  1,  non  si  applica  il
          termine massimo di novanta giorni di  cui  all'articolo  6,
          comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  e
          gli  interessati  sono  obbligati  a  rimuovere  le   opere
          realizzate all'esito della concessione del contributo e una
          volta ultimati  i  lavori  di  ricostruzione  dell'edificio
          distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se  antecedente,
          dell'assegnazione di una Soluzione abitativa  in  emergenza
          (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di  cui  al
          precedente periodo comporta l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  per   la
          realizzazione di costruzioni  senza  il  necessario  titolo
          abilitativo. 
              4.   Qualora    l'immobile    realizzato    abbia    le
          caratteristiche   di   un'opera   precaria   e   facilmente
          amovibile, ferme restando le residue condizioni di  cui  al
          comma 1, ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo
          non e'  richiesta  la  conformita'  alle  previsioni  dello
          strumento urbanistico comunale e del piano di  assetto  del
          parco. 
              5. In caso di valutazione negativa della compatibilita'
          urbanistica degli interventi di  cui  al  comma  1,  ovvero
          qualora il giudizio  di  compatibilita'  paesaggistica  sia
          negativo,  si  applicano   le   sanzioni   previste   dalla
          legislazione vigente. 
              6. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  a  condizione  che  la  comunicazione   di   cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, sia  presentata  al  Comune  territorialmente
          competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della
          comunicazione   comporta   rinuncia   al   contributo   per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          richiedente a far data dalla presentazione medesima,  salvo
          che il richiedente attesti che  l'immobile  non  e'  ancora
          utilizzabile a fini abitativi". 
              7. All'articolo  11,  comma  8,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le  parole:  "entro  il
          termine di centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto"   sono   sostituite   dalle
          seguenti:  "entro  il  termine  stabilito  dal  Commissario
          straordinario con proprio provvedimento". 
              8. L'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 13 (Interventi su  edifici  gia'  interessati  da
          precedenti eventi sismici). - 1. Per gli  interventi  sugli
          immobili  ubicati  nei  Comuni  di   cui   all'articolo   1
          ricompresi nella Regione Abruzzo  e  gia'  danneggiati  per
          effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi  siano
          stati gia' ammessi a contributo ai sensi del  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di  ripristino
          dell'agibilita' sismica non siano stati ultimati alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
          contributo aggiuntivo per i nuovi danni  determinati  dagli
          eventi sismici di cui al presente decreto e' in  ogni  caso
          richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
          al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009. 
              2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora  il  nuovo
          danno determinato dagli eventi sismici di cui  al  presente
          decreto sia di entita' inferiore  rispetto  al  danno  gia'
          riportato  dall'immobile,  il   contributo   ulteriore   e'
          richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
          al decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77.  Qualora
          il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a  quello
          pregresso, le istanze tese al conseguimento  di  contributi
          sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e
          le condizioni stabilite nel presente decreto. 
              3.   Con   provvedimenti   adottati   dal   Commissario
          straordinario  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
          presente  decreto,  sentiti  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo  67-ter  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  sono
          stabiliti  criteri   tecnici   per   l'accertamento   della
          prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonche' le modalita'
          e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di
          cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo. 
              4. L'erogazione dei contributi  aggiuntivi  di  cui  al
          comma  1  ed  al  primo  periodo  del  comma  2  da   parte
          dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al  comma
          3  e'  posta  a  carico  della  contabilita'  speciale  del
          Commissario straordinario di cui all'articolo 4,  comma  3,
          ed   e'   oggetto   di   separata    contabilizzazione    e
          rendicontazione. Le modalita' di erogazione sono  stabilite
          con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto  con  l'Ufficio
          speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
          presente disposizione si provvede, nel limite  di  euro  40
          milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo
          4, comma 3. 
              5. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e
          allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni  di  cui  ai
          commi precedenti si applicano  le  disposizioni  ricomprese
          nel capo II del presente titolo, secondo le  modalita'  ivi
          previste. 
              6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili
          danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e
          1998  e,  in  Umbria,  del  2009,  nel  caso  di  ulteriore
          danneggiamento  a  causa  degli  eventi  sismici   di   cui
          all'articolo 1, che determini  un'inagibilita'  indotta  di
          altri edifici ovvero pericolo per la pubblica  incolumita',
          si applicano, nel limite delle  risorse  disponibili  anche
          utilizzando quelle gia' finalizzate per la  predetta  crisi
          sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente
          decreto". 
              9. All'articolo 14 del decreto-legge 17  ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) alla lettera a) del comma 1, le parole:  "pubblici
          o paritari" sono sostituite dalle seguenti:  "ad  eccezione
          di  quelli  paritari"  e  le  parole:  "e  degli   immobili
          demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente
          riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di    interesse
          storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive  modificazioni"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  ",  degli   immobili   demaniali,   delle
          strutture  sanitarie  e  socio  sanitarie   di   proprieta'
          pubblica  e  degli   immobili   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici    civilmente    riconosciuti,    formalmente
          dichiarati di  interesse  storico-artistico  ai  sensi  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ed  utilizzati
          per le esigenze di culto"; 
                b) la lettera c) del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  "c) degli archivi, dei musei, delle  biblioteche  e
          delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili
          di cui alla lettera a)"; 
                c)  alla  lettera  a)  del  comma   2,   le   parole:
          "predisporre e approvare un piano  delle  opere  pubbliche,
          comprensivo  degli  interventi  sulle  urbanizzazioni   dei
          centri  o  nuclei  oggetto  degli   strumenti   urbanistici
          attuativi" sono sostituite dalle seguenti:  "predisporre  e
          approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli
          interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate  dagli
          eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti
          in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a  contributo
          in quanto non imputabili a dolo  o  colpa  degli  operatori
          economici"; 
                d) al comma 2, la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  "c) predisporre ed approvare un piano di interventi
          sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli  previsti
          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase
          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli
          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 1, lettera c),  con  priorita'  per
          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed
          infrastrutture"; 
                e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
                  "3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di  cui
          alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi   dell'articolo   2,   comma   2,   il    Commissario
          straordinario puo' individuare, con specifica  motivazione,
          gli interventi, inseriti  in  detti  piani,  che  rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data  dal  24  agosto  2016.  Per  la  realizzazione  degli
          interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
          attuatori  di  cui  all'articolo  15,  comma   1,   possono
          applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale
          di cui all'articolo 1, comma 4, ed  entro  i  limiti  della
          soglia di rilevanza europea  di  cui  all'articolo  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          le  procedure  previste  dal  comma  3-bis   del   presente
          articolo"; 
                f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente: 
                  "3-septies. Fermo restando quanto  stabilito  dagli
          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione
          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di
          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei
          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed
          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in
          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'
          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
          con le risorse di cui all'articolo 4"; 
                g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: "Restano ferme le previsioni di  cui  all'articolo
          2, comma 2-bis, del presente decreto"; 
                h) al comma 5,  le  parole:  "Conferenza  permanente"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Conferenza  permanente
          ovvero della Conferenza regionale, nei  casi  previsti  dal
          comma 4 dell'articolo 16,". 
              10. Le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 9 si applicano  esclusivamente  agli  interventi  non
          inseriti  in  uno  dei  programmi  previsti  dal  comma   2
          dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              11. L'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi  relativi
          alle opere pubbliche e ai beni  culturali).  -  1.  Per  la
          riparazione, il ripristino con miglioramento sismico  o  la
          ricostruzione delle opere pubbliche e dei  beni  culturali,
          di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
          interventi sono: 
                a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  anche
          attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
                b) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo; 
                c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d) l'Agenzia del demanio; 
                e) le Diocesi, limitatamente  agli  interventi  sugli
          immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del
          comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia
          di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del  codice  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
          del comma 1, il Presidente della  Regione-vice  commissario
          con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento  di
          tutta l'attivita' necessaria  alla  loro  realizzazione  ai
          Comuni o agli  altri  enti  locali  interessati,  anche  in
          deroga  alle  previsioni  contenute  nell'articolo  38  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
          del comma 1, di importo superiore alla soglia di  rilevanza
          europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di  soggetto
          attuatore  e'  svolta  dal  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo". 
              12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 3, dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la
          seguente: 
                  "a-bis) approva,  ai  sensi  dell'articolo  27  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
          i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14,
          comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto"; 
                b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle
          Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera  a),  e
          dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15,  comma  2"
          sono sostituite dalle seguenti:  "per  quelli  attuati  dai
          soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e),
          e comma 2". 
              13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 18 (Centrale unica di committenza).  -  1.  Salvo
          quanto previsto al comma 3, i  soggetti  attuatori  di  cui
          all'articolo  15,  comma  1,  per  la  realizzazione  degli
          interventi pubblici relativi alle  opere  pubbliche  ed  ai
          beni culturali di propria competenza, si avvalgono  di  una
          centrale unica di committenza. 
              2. La centrale unica di committenza e' individuata: 
                a) per i soggetti attuatori di cui  alla  lettera  a)
          del comma 1  dell'articolo  15,  nei  soggetti  aggregatori
          regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche  e  Umbria,  anche  in  deroga  al  limite  numerico
          previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; 
                b) per i soggetti attuatori di cui alle  lettere  b),
          c)  e  d)  del  comma  1  dell'articolo  15,   nell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa S.p.A. 
              3. I soggetti attuatori di  cui  alla  lettera  e)  del
          comma  1  dell'articolo  15  provvedono  in  proprio   alla
          realizzazione  degli  interventi  sulla  base  di  appositi
          protocolli  di  intesa  sottoscritti  con  il   Commissario
          straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
          di  raccordo  tra  le  stazioni  appaltanti  e  gli  Uffici
          speciali per la ricostruzione territorialmente  competenti,
          anche al fine di assicurare l'effettuazione  dei  controlli
          di cui all'articolo 32. 
              4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori
          di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al  comma  3
          del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale  unica
          di   committenza,   anche   dell'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. 
              5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo  9
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  i
          soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 del  presente  articolo  svolgono  le  funzioni  di
          centrale unica  di  committenza  con  riguardo  ai  lavori,
          servizi e forniture, afferenti gli interventi  previsti  al
          comma 1. 
              6. Fermo l'obbligo della centrale unica di  committenza
          di  procedere  all'effettuazione   di   tutta   l'attivita'
          occorrente per la realizzazione  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori  e  la
          centrale unica di committenza  sono  regolati  da  apposita
          convenzione.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri
          di  remunerativita',  con   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9  febbraio
          2017, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45, si fa fronte  con  le  risorse  di  cui
          all'articolo  4,  comma  3,  del   presente   decreto.   Il
          Commissario straordinario,  con  proprio  provvedimento  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita'  di
          trasferimento  in  favore  dei  soggetti  attuatori   delle
          risorse economiche necessarie". 
              14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016,  n.  229,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                "2. Le  modalita'  e  gli  interventi  oggetto  delle
          verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati  con  accordi
          tra il Presidente dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,
          il   Commissario   straordinario,   i   Presidenti    delle
          Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza
          di cui all'articolo 18.  Resta  ferma,  in  ogni  caso,  la
          funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei
          rapporti  con  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   da
          attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma
          informatica per la gestione del flusso delle informazioni e
          della  documentazione  relativa  alle  procedure  di   gara
          sottoposte  alle  verifiche  di  cui  al  comma  1.  Con  i
          provvedimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma   2,   sono
          disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma,
          nonche'   le   modalita'   per   il   monitoraggio    della
          ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca  dati
          di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196,  e  gli  altri  sistemi  informatici   connessi   alle
          attivita' di ricostruzione". 
              15.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni di cui al comma 14 si  provvede  con  le
          risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
              16. All'articolo 34,  comma  5,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  le  parole:  "pubblica  e"
          sono soppresse. 
              17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, il secondo periodo e'  sostituito  dai
          seguenti: «Al personale della struttura e' riconosciuto  il
          trattamento economico accessorio corrisposto  al  personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  nel  caso  in  cui  il  trattamento
          economico     accessorio     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri."; 
                b) al comma 3-bis: 
                  1)  all'alinea,  dopo   le   parole:   "trattamento
          economico" sono  inserite  le  seguenti:  "fondamentale  ed
          accessorio" e le  parole:  "viene  corrisposto  secondo  le
          seguenti modalita'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
          anticipato   dalle   amministrazioni   di   provenienza   e
          corrisposto secondo le seguenti modalita'"; 
                  2)  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
          seguenti: 
                    "a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,
          ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali
          ad ordinamento autonomo e le  universita'  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
          di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
                    b) per le amministrazioni  pubbliche  diverse  da
          quelle di cui alla  lettera  a)  il  trattamento  economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario straordinario"; 
                c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          periodi:   "Il   trattamento   economico   del    personale
          dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
          secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
          comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al
          rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni
          statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale
          mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
          competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
          dell'amministrazione di appartenenza"; 
                d) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Il Commissario straordinario nomina  con  proprio
          provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2,  comma  3,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  settembre
          2016"; 
                e) al comma 7, lettera b), le parole: ",  nelle  more
          della definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della
          contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse,  le
          parole: "fino  al  30  per  cento"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al  20  per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento"; 
                f) al comma 7, lettera c),  le  parole:  "nelle  more
          della definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della
          contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse; 
                g) al comma 7-bis, dopo le parole: "al comma 7"  sono
          inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),"; 
                h) al comma 8  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Con uno  o  piu'  provvedimenti  del  Commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
          sono stabilite le modalita' di liquidazione, di rimborso  e
          di  eventuale   anticipazione   alle   amministrazioni   di
          appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter  e
          3-quater, delle necessarie risorse economiche". 
              18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli
          interventi inseriti nei programmi di  cui  all'articolo  14
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  con
          apposita  ordinanza  commissariale,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto,
          sono  disciplinate  la  costituzione  del  fondo   previsto
          dall'articolo 113 del codice di cui al decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, e  la  ripartizione  delle  relative
          risorse.  L'ordinanza  di  cui  al  precedente  periodo  e'
          adottata entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              19. In deroga alla previsioni dell'articolo 157,  comma
          3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le
          attivita' di  progettazione,  direzione  lavori,  direzione
          dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in  fase  di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione, collaudo,  indagine  e  attivita'  di  supporto
          possono essere affidate anche al personale assunto  secondo
          le  modalita'  previste  dagli  articoli  3  e  50-bis  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Fermi
          restando le incompatibilita' e  i  divieti  previsti  dalla
          legislazione vigente, il personale  di  cui  al  precedente
          periodo puo' svolgere anche  le  funzioni  di  responsabile
          unico del procedimento  ai  sensi  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              20. All'articolo 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 3-bis, le  parole:  "e  non  rinnovabili"
          sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "I  contratti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa di cui al precedente  periodo  possono  essere
          rinnovati, anche in deroga al  limite  previsto  dal  comma
          3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per
          una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente
          alle unita'  di  personale  che  non  sia  stato  possibile
          reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"; 
                b)  al  comma  3-quater  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "Con uno o  piu'  provvedimenti  adottati
          secondo le modalita' previste  dal  precedente  periodo  e'
          disposta   l'assegnazione   delle    risorse    finanziarie
          necessarie per il rinnovo fino alla data  del  31  dicembre
          2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ". 
              21. All'articolo 14,  comma  6,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n.  19,  le  parole:  "31  dicembre
          2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" ed
          e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con  riguardo
          alle attivita' economiche nonche' per  i  soggetti  privati
          per  i  mutui  relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,
          inagibile o distrutta,  localizzate  in  una  'zona  rossa'
          istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo
          compreso tra il 24 agosto 2016 e  la  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   disposizione,   il   termine   di
          sospensione dei pagamenti di cui al medesimo  articolo  48,
          comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, e' fissato al 31 dicembre 2020". 
              22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  i
          beneficiari dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare
          tra la sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola
          quota capitale, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario.
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le banche e  gli
          intermediari finanziari  informano  i  beneficiari,  almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo  del  citato
          comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016,
          ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal
          secondo  periodo  del  medesimo  comma   6,   senza   oneri
          aggiuntivi  per   il   beneficiario   del   mutuo   o   del
          finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta  data.
          Entro  il  termine  del  30  giugno  2018,  il  Commissario
          straordinario  del  Governo   e   l'Associazione   bancaria
          italiana provvedono alla sottoscrizione di un  accordo  per
          la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e  dei
          finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14,  comma  6,
          del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
              23. All'articolo 5, comma 1-bis,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo,  le  parole:
          "con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
          il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
          seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze ed il Ministro dello sviluppo economico". 
              24.   Limitatamente   ai   soggetti   danneggiati   che
          dichiarino l'inagibilita' del  fabbricato,  della  casa  di
          abitazione, dello studio professionale o  dell'azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          della dichiarazione agli enti  competenti,  la  sospensione
          prevista dall'articolo 48, comma 2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15   dicembre   2016,   n.   229,   come   prorogato
          dall'articolo 14, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre
          2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017,  n.  19,  e'  differita  alla  data  del  31
          dicembre  2020.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  o   alla
          restituzione delle somme gia' versate alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48,
          comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n.  229,  con  propri  provvedimenti  adottati  entro
          sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  disciplinano   le
          modalita' di rateizzazione per un periodo non  inferiore  a
          36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
          sensi del comma  24  nonche'  del  citato  articolo  48  ed
          introducono agevolazioni, anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
          1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n.  189  del  2016,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al  precedente
          periodo sono previste esenzioni,  fino  alla  data  del  31
          dicembre 2020, in favore delle utenze  localizzate  in  una
          'zona  rossa'   istituita   mediante   apposita   ordinanza
          sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          esenzioni   stesse   attraverso    specifiche    componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
              26. All'articolo  11,  comma  2,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45,  le  parole:  "dalla  fine  del
          periodo di sospensione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "dal 1° giugno 2018". 
              27. I comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis  del
          decreto- legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  nel
          rispetto  delle  altre  condizioni  previste  dall'articolo
          3-quater  del  decreto-legge  31   marzo   2005,   n.   44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio  2005,
          n.  88,  possono   stipulare   anche   con   altri   comuni
          appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di
          segreteria comunale o aderire a convenzioni gia'  in  atto,
          anche se non posti in posizione di confine. 
              28. All'articolo  6,  comma  2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:  "diritti  reali
          di garanzia",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "diritti reali di godimento". 
              29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per  la  durata
          di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la  durata
          di due anni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
          "Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del  presente
          decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, per la fruizione di  permessi  e  di  licenze  sono
          aumentati rispettivamente a  48  ore  lavorative  al  mese,
          elevate a 96 ore per i comuni con popolazione  superiore  a
          30.000 abitanti". 
              30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          parole: "Dal 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Dal
          2023". 
              31. All'articolo 11 del decreto-legge 19  giugno  2015,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
                "9-bis. Al fine di  garantire  un  celere  ripristino
          della  funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso
          scolastico e universitario nei territori colpiti dal  sisma
          del  6  aprile  2009,  gli  interventi  di  riparazione   e
          ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31
          dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia  di  rilevanza
          europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   applicando   per
          l'affidamento di lavori, servizi e forniture  le  procedure
          di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di
          cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione, l'invito, contenente l'indicazione  dei  criteri
          di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti  nell'elenco  degli  operatori  economici  di  cui
          all'articolo  67-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  I  lavori  vengono  affidati
          sulla base della valutazione delle  offerte  effettuata  da
          una  commissione   giudicatrice   costituita   secondo   le
          modalita'  stabilite  dall'articolo  216,  comma  12,   del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                9-ter.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di
          riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti  ad  uso
          scolastico e  universitario,  di  cui  al  comma  9-bis,  i
          soggetti  attuatori   si   avvalgono   del   Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il   Lazio,
          l'Abruzzo e la  Sardegna  o  di  uno  degli  enti  iscritti
          nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo  9
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito
          presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. 
                9-quater. Agli interventi di cui al  comma  9-bis  si
          applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114. Le modalita' e gli interventi  oggetto  delle
          verifiche di cui al precedente  periodo  sono  disciplinati
          mediante apposito accordo tra il presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori,  il  citato
          Provveditorato per le opere pubbliche e gli  enti  iscritti
          nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo  9
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89". 
              32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per  la
          ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi  dell'articolo
          3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
          n. 4013 del 23 marzo 2012 e  del  decreto  del  Commissario
          delegato per la  ricostruzione-  Presidente  della  Regione
          Abruzzo n. 131 del  29  giugno  2012,  sono  soppressi.  E'
          altresi' soppresso il Comitato  di  Area  omogenea  di  cui
          all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per  la
          ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo n. 131  del
          29 giugno 2012. Tutte le competenze  affidate  agli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo  1
          del decreto del Commissario delegato per la  ricostruzione-
          Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno  2012
          sono trasferite all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
          dei comuni del  cratere,  istituito  dall'articolo  67-ter,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134. Il personale in servizio, alla data del  1°  luglio
          2018, presso gli Uffici territoriali per la  ricostruzione,
          assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter,
          comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno   2012   n.   83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e' assegnato temporaneamente  all'Ufficio  speciale
          per i comuni del cratere e continua a svolgere le attivita'
          di competenza dei  soppressi  Uffici  territoriali  per  la
          ricostruzione  sotto  la  direzione  e   il   coordinamento
          esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la
          ricostruzione dei  comuni  del  cratere,  che  con  propria
          determinazione provvede anche alla  sistemazione  logistica
          del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data
          del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali  per  la
          ricostruzione, assunto a tempo determinato dai  comuni,  e'
          trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti
          in essere.  Nelle  more  della  soppressione  degli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
          speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento  di
          cui all'articolo 67-ter,  comma  3,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  7  agosto  2012,  n.  134,   informati   i   sindaci
          coordinatori delle aree  omogenee,  tutti  i  provvedimenti
          organizzativi e gestionali necessari al fine  di  garantire
          lo svolgimento delle attivita' di competenza  degli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualita'
          il processo di  soppressione  di  detti  Uffici.  L'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere  puo',
          tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in  una  o
          piu' sedi degli Uffici territoriali  per  la  ricostruzione
          soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti  gia'
          di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati
          i sindaci coordinatori delle aree omogenee. 
              33. E' istituita  una  sezione  speciale  dell'Anagrafe
          antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30,  comma
          6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
          cui confluisce l'elenco degli operatori  economici  di  cui
          all'articolo  67-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134.  Alla  sezione  speciale  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  generali
          che regolano l'Anagrafe antimafia degli  esecutori  di  cui
          all'articolo 30, comma  6,  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con
          i  relativi  adempimenti  e'  affidata  alla  Struttura  di
          missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
              34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge
          11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole:  "individuati  ai
          sensi" sono inserite  le  seguenti:  "dell'articolo  1  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,". 
              35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  relativo
          alla dotazione di risorse umane a  tempo  determinato,  nel
          limite massimo di 25 unita',  assegnata  a  ciascuno  degli
          Uffici speciali per la ricostruzione  di  cui  al  medesimo
          articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31  dicembre
          2020. 
              36. I contratti a tempo determinato  stipulati  con  il
          personale in servizio presso gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  selezionato   all'esito   della   procedura
          comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione
          dell'Ufficio speciale per  la  citta'  dell'Aquila,  del  7
          agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per
          i comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai
          sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati  fino
          al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed
          economiche, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di vincoli  alle  assunzioni  a  tempo  determinato
          presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei
          suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a tempo indeterminato. 
              37.  Agli  oneri  derivanti   dall'applicazione   delle
          disposizioni di cui ai commi  35  e  36,  quantificati  nel
          limite  di  spesa  di  euro  2.320.000,   comprensivo   del
          trattamento economico previsto per i titolari degli  Uffici
          speciali  ai  sensi  dell'articolo  67-ter,  comma  3,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  per
          ciascuno degli anni  2019  e  2020,  si  provvede  mediante
          l'utilizzo delle somme  stanziate  dalla  tabella  E  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il  rifinanziamento
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno   2013,   n.   71,
          nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
          di servizi di natura tecnica e  assistenza  qualificata  ai
          sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. 
              38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare  le
          attivita'  finalizzate  alla  fase  di  ricostruzione   del
          tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  dei  territori
          colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni  del  cratere
          sismico sono autorizzati  a  prorogare  o  rinnovare,  alle
          medesime condizioni giuridiche ed economiche,  i  contratti
          stipulati  ai  sensi  dell'articolo  5  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
          2009  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri n. 3784 del 25  giugno  2009,  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
          2009,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  3881  dell'11
          giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
          modificazioni, in deroga alla normativa vigente in  materia
          di vincoli alle assunzioni a tempo  determinato  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai  rinnovi  dei
          suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge  non  sono
          applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,
          ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
          a    tempo    indeterminato.    Agli    oneri     derivanti
          dall'applicazione del presente comma,  quantificati,  sulla
          base   delle   esigenze   effettive    documentate    dalle
          amministrazioni   centrali   e   locali   istituzionalmente
          preposte all'attivita' della ricostruzione, nel  limite  di
          spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
          1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
          si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
          tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
          della quota destinata dal CIPE al finanziamento di  servizi
          di natura tecnica e assistenza qualificata. 
              39. L'articolo 2,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, e' abrogato. 
              40. Nei  centri  storici,  come  determinati  ai  sensi
          dell'articolo 2, lettera A), del decreto del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  o  negli  ambiti
          oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo  14,
          comma 5-bis, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77, i comuni del cratere del  sisma  del  2009,  diversi
          dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di
          interventi, connessi e  complementari  agli  interventi  di
          ricostruzione pubblica o privata, ove i suddetti interventi
          non   siano   stati   gia'   eseguiti,   finalizzati   alla
          riqualificazione degli spazi pubblici e della rete  viaria,
          alla messa in sicurezza  del  territorio  e  delle  cavita'
          danneggiate o rese instabili dal sisma e  al  miglioramento
          della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il
          programma di  interventi  e'  predisposto  e  adottato  dai
          comuni entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  in
          coerenza  con  i  piani  di  ricostruzione  approvati.   Il
          programma  di  interventi  e'  sottoposto   alla   verifica
          dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei  comuni  del
          cratere per  il  parere  di  congruita'  tecnico-economica.
          Restano  in  ogni  caso  ferme  le   vigenti   disposizioni
          normative in  materia  di  tutela  ambientale  e  dei  beni
          culturali e paesaggistici. Gli  interventi  approvati  sono
          oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11,  comma
          9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  e  sono
          attuati   a   valere   sulle   risorse    destinate    alla
          ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei
          comuni del cratere dispone, con propria  determinazione,  i
          criteri  per  la  valutazione  della  connessione  e  della
          complementarieta' agli interventi di ricostruzione pubblica
          e privata. 
              41. Gli assegnatari di alloggi di societa'  cooperativa
          a proprieta' indivisa situati nei territori individuati  ai
          sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.
          39, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del
          6 aprile 2009, che hanno gia'  beneficiato  del  contributo
          per   l'acquisto   di   abitazione   equivalente   di   cui
          all'articolo 3 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77,  e  all'articolo  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9  luglio
          2009, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti  la
          partecipazione alla ricostruzione  del  complesso  edilizio
          della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte
          le obbligazioni passive inerenti la sua qualita' di  socio.
          Alla  completa  ricostruzione  del  complesso  edilizio  la
          proprieta' della quota passa al comune. 
              42. Per i titolari  di  contratti  stipulati  ai  sensi
          dell'articolo 3-bis, comma 8, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135,  le  amministrazioni  presso  cui  gli
          stessi abbiano prestato la loro attivita' possono  bandire,
          nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano  triennale
          dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ferma  restando  la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore  al  50  per
          cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a)  risulti  titolare  di  un  contratto  di   lavoro
          flessibile stipulato ai sensi del  citato  articolo  3-bis,
          comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  presso
          l'amministrazione che bandisce il concorso; 
                b) in forza di uno  o  piu'  contratti  stipulati  ai
          sensi dell'articolo 3-bis, comma  8,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n.  95,  abbia  prestato,  alla  data  del  31
          dicembre 2017, almeno tre anni  continuativi  di  attivita'
          presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 
              43. A far data dal 2 gennaio  2019,  il  perimetro  dei
          comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20  e  29
          maggio 2012 ed interessati dalla  proroga  dello  stato  di
          emergenza  e   della   relativa   normativa   emergenziale,
          precedentemente  individuato  dal  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  richiamato
          dall'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,   e   integrato   dall'articolo   67-septies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'  cosi'
          ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
          Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla   Secchia,   Crevalcore,
          Fabbrico,  Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,
          Luzzara, Medolla,  Mirandola,  Novi  di  Modena,  Pieve  di
          Cento,  Poggio  Renatico,  Ravarino,  Reggiolo,  Rolo,  San
          Felice  sul  Panaro,  San  Giovanni   in   Persiceto,   San
          Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
          Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,  in  qualita'  di  Commissari  delegati,   possono
          procedere  con  propria  ordinanza,  valutato   l'effettivo
          avanzamento  dell'opera  di  ricostruzione,  a  ridurre  il
          perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello  stato
          di emergenza e della relativa normativa emergenziale.