(parte 3)

           	
				
 
              44. Il termine di scadenza  dello  stato  di  emergenza
          conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
          cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n.  122,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
          dicembre 2020, al fine di garantire  la  continuita'  delle
          procedure connesse  all'attivita'  di  ricostruzione.  Alle
          conseguenti attivita' e alle relative spese  si  fa  fronte
          con le risorse previste a legislazione vigente.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   67-ter   del
          decreto-legge 223  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 67-ter (Gestione ordinaria della  ricostruzione).
          - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione  e
          ogni intervento necessario  per  favorire  e  garantire  il
          ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree  colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 sono  gestiti  sulla  base  del
          riparto  di  competenze  previsto  dagli  articoli  114   e
          seguenti  della  Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
              2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare  gli
          interessi  delle  popolazioni   colpite   dal   sisma   con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
          1, comma 3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n.77. Tali  Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, e successive modificazioni,  garantendo  gli  standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'articolo  67  -bis,  comma  5,  del  presente  decreto,
          assicurano   nei   propri   siti   internet   istituzionali
          un'informazione  trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi  ed
          eseguono il controllo dei processi di  ricostruzione  e  di
          sviluppo dei  territori,  con  particolare  riferimento  ai
          profili della coerenza e della conformita'  urbanistica  ed
          edilizia  delle  opere  eseguite   rispetto   al   progetto
          approvato attraverso controlli puntuali in  corso  d'opera,
          nonche' della congruita' tecnica ed economica.  Gli  Uffici
          curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati
          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
              4. Il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
              5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
          4, comma 4, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito
          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente articolo. In  considerazione  delle  assunzioni  a
          tempo indeterminato effettuate, la dotazione  organica  dei
          comuni   interessati   e'   incrementata    nella    misura
          corrispondente al  personale  assegnato  a  ciascun  comune
          nell'ambito del contingente di cui al presente comma. 
              6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato, in deroga a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244, e successive modificazioni,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato, a  decorrere  dall'anno  2013,  fino  a  100
          unita'  di  personale,  previo  esperimento  di   procedure
          selettive  pubbliche.  Tale  personale  e'  temporaneamente
          assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di  cui  al
          comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e  fino
          a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla  cessazione  delle
          esigenze  della  ricostruzione   e   dello   sviluppo   del
          territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile  2009,  tale
          personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  per  finalita'  connesse  a   calamita'   e
          ricostruzione,  secondo  quanto   disposto   con   apposito
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis,  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400.  In  considerazione  delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95. 
              7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono
          bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.
          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri. 
              8. Nell'ambito delle intese di  cui  al  comma  3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per  le
          attivita' di selezione del personale di cui al comma 6,  si
          puo'  prevedere  nei  bandi  di  concorso  una   quota   di
          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo
          pari ad euro 14,62.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          9-sexies  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.   123,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 156 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
          completamento delle ricostruzioni in  corso  nei  territori
          colpiti da eventi sismici): 
              «Art.  9-sexies   (Deroghe   alla   disciplina   recata
          dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). -
          1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il
          Comune dell'Aquila, secondo le  disposizioni  dell'articolo
          4, comma 14, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, puo' avvalersi di personale  a  tempo  determinato,
          nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro,  fino  al
          31  dicembre  2020,  a  valere  sulle  disponibilita'   del
          bilancio comunale, fermo restando il rispetto  dei  vincoli
          di  bilancio  e  della  vigente  normativa  in  materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio): 
              «Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni  colpiti
          dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). -  1.  All'articolo  1,
          comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
          "30  giugno  2016"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
          settembre 2016". 
              2.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento   delle
          attivita' connesse alla situazione emergenziale  prodottasi
          a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,  i  commissari
          delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
          colpiti dal sisma individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  1,  del  citato  decreto-legge  n.  74  del  2012  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
          delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia
          e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
          la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
          Reggio  Emilia  e  Ferrara  sono  autorizzati  ad  assumere
          personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga  ai
          vincoli di cui ai commi 557 e  562  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  di  cui  al  comma  28
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, per le annualita' 2017,  2018,  2019  e  2020,  per
          poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
          analoghi  livelli  qualitativi   delle   prestazioni,   nei
          medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015  e
          2016 e con le modalita' di cui  al  comma  8  dell'articolo
          3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  con
          il seguente riparto  percentuale:  il  78  per  cento  alle
          unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni;  il  16
          per  cento  alla  struttura  commissariale  della   regione
          Emilia-Romagna;   il    4    per    cento    alle    citate
          prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
          alla citata Soprintendenza. Al personale assunto  ai  sensi
          del   presente   comma   dalla   Soprintendenza,    nonche'
          all'ulteriore personale di cui  essa  si  avvalga  mediante
          convenzione, anche con la societa' ALES  -  Arte  lavoro  e
          servizi Spa e  con  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  possono
          essere affidate  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
          procedimento. Agli oneri derivanti dal  presente  comma  si
          provvede mediante utilizzo delle risorse  gia'  disponibili
          sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
          qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
          pregiudicare  interventi   e   risorse   finanziarie   gia'
          programmati e da programmare  di  cui  al  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122.». 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 14  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 14 (Proroga  di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali). - 1. - 8. Omissis. 
              9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  6-sexies
          del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e'
          prorogato  al  31  dicembre  2021.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede, nel limite massimo di 600.000 euro  per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
          risorse del Fondo per la ricostruzione di cui  all'articolo
          2, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e, nel limite di 500.000 euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019 e  2020  e  di  300.000  euro  per  l'anno  2021,
          nell'ambito  e  nei  limiti  delle  risorse  di  cui   alle
          contabilita' speciali  di  cui  al  comma  6  del  predetto
          articolo 2. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 6  dell'articolo  2
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
              «Art.  2  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - 1. Nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. - 5. Omissis. 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo I presidenti delle  regioni
          rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma  5-bis,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano  la  pubblicazione
          dei rendiconti nei siti internet delle rispettive  regioni.
          Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al  primo
          periodo, presenti  nelle  predette  contabilita'  speciali,
          nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite  agli
          enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono,
          ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto
          dei Presidenti delle  Regioni  in  qualita'  di  commissari
          delegati, agli interventi di cui al presente  decreto,  non
          rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti
          locali beneficiari.». 
              - Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo 10
          del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Ulteriori misure per la  ricostruzione  e  la
          ripresa  economica  nei  territori  colpiti  dagli   eventi
          sismici del maggio 2012). - 1. - 14. Omissis. 
              14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
          anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
          Ai relativi oneri, nel limite di  2  milioni  di  euro  per
          ciascuna annualita', si provvede  a  valere  sulle  risorse
          disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
          2, comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni. 
              Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della  legge  27  luglio
          2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
          all'articolo 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 3-bis (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti
          in servizio per il personale della Polizia di Stato). -  1.
          Il personale della Polizia di Stato  che  ha  riportato  in
          servizio e per causa di  servizio  ferite  o  lesioni,  con
          esiti gravi di  mutilazioni  o  di  permanenti  alterazioni
          nella funzionalita' di organi  importanti,  puo'  fregiarsi
          dello  speciale  distintivo  d'onore  recante  la   scritta
          "Mutilato in servizio". 
              2. Il personale della Polizia di Stato che, una o  piu'
          volte, ha riportato in servizio e  per  cause  di  servizio
          ferite o lesioni interessanti in modo  grave  e  con  esiti
          permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e
          per le quali non e' stato concesso il distintivo  di  onore
          di cui al comma 1 puo' essere autorizzato  a  fregiarsi  di
          uno o  piu'  speciali  distintivi  d'onore  per  feriti  in
          servizio conformi al modello depositato  negli  archivi  di
          Stato. 
              3. Le caratteristiche, il procedimento di  attribuzione
          e le modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei
          distintivi di cui ai commi  1  e  2  sono  determinati  con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza.». 
              - Il regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  recante
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana del 6 aprile 1942, n. 81. 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
          «Codice  della  crisi  d'impresa   e   dell'insolvenza   in
          attuazione  della  legge  19  ottobre  2017,  n.  155»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
          14 febbraio 2019, n. 38, Supplemento Ordinario n. 6. 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  3
          del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2014,   n.   50
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e  contributiva
          e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari  e
          contributivi): 
              «Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
          tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
          del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
          sisma del 20 e 29 maggio 2012  e  agli  eventi  atmosferici
          avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014  nei  territori
          della regione Veneto,  ed  altre  disposizioni  urgenti  in
          materia di protezione civile). - 1. - 2. Omissis. 
              2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
          operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e  1-bis  del
          presente articolo, nei comuni di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          che  siano  titolari  di  mutui  ipotecari  o  chirografari
          relativi a  edifici  distrutti,  inagibili  o  inabitabili,
          anche  parzialmente,  ovvero  relativi  alla  gestione   di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei
          medesimi     edifici,     previa      presentazione      di
          autocertificazione del danno  subito,  resa  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a  domanda,
          fino alla ricostruzione, all'agibilita' o  all'abitabilita'
          del predetto immobile e comunque non oltre il  31  dicembre
          2015, una sospensione delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
          essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
          sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola  quota
          capitale, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario.  Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  le  banche  e  gli
          intermediari  finanziari  informano  i  mutuatari,   almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in
          scadenza entro la predetta data. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  456  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art. 1. - 1. - 455. Omissis. 
              456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e  29
          maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, gli oneri relativi al  pagamento  delle  rate
          dei mutui concessi dalla Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  da  corrispondere
          nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
          stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e  dell'articolo  1,  comma
          356, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  sono  pagati,
          senza applicazione di sanzioni  e  interessi,  a  decorrere
          dall'anno 2017, in rate di  pari  importo  per  dieci  anni
          sulla base della periodicita'  di  pagamento  prevista  nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno  2016
          e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
          risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  giugno   2012,   n.   74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9-vicies  del
          decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge,
          con  modifiche,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  156
          (Disposizioni   urgenti   per    l'accelerazione    e    il
          completamento delle ricostruzioni in  corso  nei  territori
          colpiti da eventi sismici): 
              «Art.   9-vicies   (Modifica   all'articolo   36    del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109). - 1. Al  comma  1
          dell'articolo 36 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
          109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
          2018, n. 130, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
          contributi di cui al primo periodo sono  altresi'  concessi
          alle imprese che abbiano totalmente sospeso  l'attivita'  a
          seguito della dichiarazione di  inagibilita'  dell'immobile
          strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua
          ubicazione sia  infungibile  rispetto  all'esercizio  della
          medesima attivita'.». 
              - Il  testo  dei  commi  1  e  3  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 42. 
              - Si riporta il testo del  comma  426  dell'articolo  1
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              «Art. 1. - 1. - 425. Omissis. 
              426. Il pagamento delle  rate  scadenti  nell'esercizio
          2012 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  Comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del  1°  giugno  2012   e
          successive  modificazioni  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134   e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   Province   dei
          predetti Comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          non ancora effettuato alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il
          presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
          della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  356  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «Art. 1. - 1. - 355. Omissis. 
              356. Il pagamento delle  rate  scadenti  nell'esercizio
          2013 e 2014 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai comuni di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          non ancora effettuato alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni  e  interessi,  al  secondo  anno   immediatamente
          successivo  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015  e
          6 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  con  le
          risorse  di  cui  alle   contabilita'   speciali   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  503  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art. 1. - 1. - 502. Omissis. 
              503. Il pagamento delle  rate  scadenti  nell'esercizio
          2015 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
          differito, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  al
          secondo  anno  immediatamente  successivo  alla   data   di
          scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della
          periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e  nei
          contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
          in vigore alla data di pubblicazione della  presente  legge
          nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri,  pari  a  12,5
          milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni  di  euro  per
          l'anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si
          provvede con le risorse di cui alle  contabilita'  speciali
          di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla  legge  1°
          agosto 2012, n. 122, che sono  corrispondentemente  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter  dell'articolo  8
          del  citato  decreto-legge  24  ottobre   2019,   n.   123,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 156, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Proroga di termini). - 1. - 1-bis. Omissis. 
              1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano
          fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche  di  natura
          tariffaria,  previste  dall'articolo  48,  comma   2,   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  a
          favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di  cui
          agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
          del 2016. Le disposizioni del presente comma si  applicano,
          altresi', ai comuni di cui all'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130.  Le
          agevolazioni  di  cui  al  primo  periodo  possono   essere
          prorogate oltre il termine  del  31  dicembre  2020  per  i
          titolari di utenze relative a immobili inagibili che  entro
          il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia
          delle entrate e dell'Istituto nazionale per  la  previdenza
          sociale  territorialmente  competenti,  l'inagibilita'  del
          fabbricato, casa  di  abitazione,  studio  professionale  o
          azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita'  gia'
          dichiarato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  43  (Ulteriore  proroga  della   sospensione   e
          rateizzazione tributi sospesi). - 1.  All'articolo  48  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole  del  "30
          novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31  dicembre
          2017". 
                a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino al
          31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino  al
          31 dicembre 2018"; 
                b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto  il
          seguente:  "Per  i  soggetti  diversi  da  quelli  indicati
          all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
          n. 8 convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  aprile
          2017,  n.  45,  il  termine  del  30   novembre   2017   e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017"; 
                c) al comma  12,  le  parole:  "dicembre  2017"  sono
          sostituite dalle seguenti "febbraio 2018"; 
                d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
                  "12-bis. Al fine di assicurare  nell'anno  2017  il
          gettito  dei  tributi  non  versati   per   effetto   delle
          sospensioni citate al  comma  11,  il  Commissario  per  la
          ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con  proprio
          provvedimento, a valere sulle  risorse  della  contabilita'
          speciale  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  un'apposita
          anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro  per
          l'anno 2017. 
                  12-ter.  Il  Commissario   per   la   ricostruzione
          comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui  al
          comma 12-bis, non versate dai comuni interessati  nell'anno
          2017, ai sensi  dell'ultimo  periodo  del  presente  comma,
          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale
          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta
          municipale propria riscossa a decorrere  da  febbraio  2018
          tramite  il  sistema  del  versamento  unitario,   di   cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241.   Gli   importi    recuperati    dall'Agenzia    delle
          entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato.  I  comuni
          interessati possono in ogni caso procedere  nell'anno  2017
          al  versamento  ad  apposito  capitolo   dell'entrata   del
          bilancio  statale  delle  anticipazioni  di  cui  al  comma
          12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del   versamento
          effettuato al Commissario per  la  ricostruzione  entro  il
          termine del 31 dicembre 2017". 
              2.  All'articolo  11,  comma  2,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "al 30 novembre 2017"
          sono sostituite dalle seguenti:  "fino  alla  scadenza  dei
          termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste
          dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229". 
              3. All'articolo 48,  comma  11,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le  parole:  "dicembre
          2017 senza applicazione di sanzioni e  di  interessi"  sono
          aggiunte le seguenti: "e, per i soggetti diversi da  quelli
          indicati dall'articolo 11, comma  3,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il  16  febbraio  2018.  I
          soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma
          3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,  possono
          versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione
          di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino  a  un
          massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere  dal
          16 febbraio 2018." 
              4.  All'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le  parole
          "nei  termini  previsti"  sono  sostituite  dalle  seguenti
          "entro il 16 dicembre 2017" e dopo le parole "pagamento dei
          tributi"   sono   aggiunte   le   seguenti   "oggetto    di
          sospensione". 
              5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo,
          ad  eccezione  di  quelle  derivanti  dalla  proroga  della
          sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di  euro
          nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui  all'articolo
          1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              5-bis. In deroga al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1°  dicembre
          2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in
          scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente  agli
          skilift siti nel territorio delle Regioni Abruzzo e Marche,
          e' prorogata al 31 dicembre  2021,  previa  verifica  della
          loro idoneita' ai fini della  sicurezza  dell'esercizio  da
          parte dei competenti uffici ministeriali. 
              5-ter. All'articolo 15  del  decreto-legge  9  febbraio
          2017, n. 8, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile  2017,   n.   45,   sono   apportate   le   seguente
          modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo le parole: "gennaio  2017,"  sono
          inserite le seguenti:  "nonche'  le  imprese  agricole  che
          hanno subito danni dalle  gelate,  dalle  brinate  e  dalle
          nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017"; 
                b) al comma 5 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: "ovvero, per le imprese agricole che  hanno  subito
          danni  dalle  gelate,  dalle  brinate  e   dalle   nevicate
          eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro  il
          30 agosto 2017».