Art. 57 bis 
 
     Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter.  Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi  sismici,
l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  il
contributo previsto per la ricostruzione»; 
  b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi
fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute
entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per  cento  per  gli
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati  dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi  allegati  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
In tal caso, gli incentivi sono  alternativi  al  contributo  per  la
ricostruzione e sono  fruibili  per  tutte  le  spese  necessarie  al
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima  abitazione,  con  esclusione  degli  immobili  destinati  alle
attivita' produttive». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  0,3  milioni  di
euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  4,2
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  si
provvede, quanto a 0,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  4,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai
sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 119 del  citato  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato  dal  presente
          articolo e dagli articoli 51, 63 e 80 della presente  legge
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 51. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.