Art. 57 ter 
 
             Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 
                        18 aprile 2019, n. 32 
 
  1. All'articolo  22  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e
di  organizzazione  degli  Uffici  speciali,   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
il controllo sulla  compatibilita'  dei  costi  della  contrattazione
collettiva  con  i   vincoli   di   bilancio   e   quelli   derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con  particolare  riferimento
alle disposizioni inderogabili che  incidono  sulla  misura  e  sulla
corresponsione dei trattamenti  accessori,  e'  effettuato,  uno  per
ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   22   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 22  (Misure  relative  al  personale  tecnico  in
          servizio presso gli enti locali e gli uffici  speciali  per
          la ricostruzione). - 01.  All'articolo  48,  comma  7,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le
          parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2019". 
              1. All'articolo 50 del decreto-legge 17  ottobre  2016,
          n. 189,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 3, lettera a), le  parole  "nella  misura
          massima di cento unita'" sono soppresse; 
                b) al comma 3-bis, lettera c),  dopo  le  parole  "e'
          corrisposto con oneri a carico  esclusivo  del  Commissario
          straordinario" sono aggiunte, in fine, le seguenti:  ",  il
          quale  provvede  direttamente  ovvero   mediante   apposita
          convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
          ovvero  con  altra  amministrazione  dello  Stato  o   ente
          locale"; 
                c)  al  comma  7,  lettera   c),   dopo   le   parole
          "Commissario Straordinario" sono aggiunte le  seguenti:  ",
          previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte
          degli  obiettivi  assegnati  dallo  stesso   e   dai   vice
          commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti  di
          cui al comma 6 sono riconosciute, ai  sensi  della  vigente
          disciplina in materia e comunque nel limite complessivo  di
          euro 80.000 per l'anno 2019 e di  euro  80.000  per  l'anno
          2020, le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  connesse
          all'espletamento  delle  attivita'  demandate,  nell'ambito
          delle risorse gia' previste per spese di missione, a valere
          sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  4,  comma
          3". 
              2. All'articolo 50-bis  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ",  fino  a
          settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono
          soppresse; 
                0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
                  "1-ter. Sulla base delle specifiche  e  riscontrate
          esigenze connesse all'espletamento  dei  compiti  demandati
          per  la  riparazione   e   ricostruzione   degli   immobili
          danneggiati  dall'evento  sismico  e  dell'andamento  delle
          richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al
          comma 1-bis, il Commissario straordinario puo'  autorizzare
          con  proprio  provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione e i comuni a stipulare, nei  limiti  previsti
          dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto  legislativo  15
          giugno 2015,  n.  81,  e  dall'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  ulteriori
          contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
          2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del
          presente  articolo,  fino  a  200  unita'  complessive   di
          personale di tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile  da
          impiegare  esclusivamente  nei   servizi   necessari   alla
          ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro
          per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
          relativi  oneri  si  fa  fronte   mediante   corrispondente
          utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui
          passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla
          ripartizione  del  personale  autorizzato  fra   gli   enti
          destinatari e  alla  definizione  dei  tempi,  modalita'  e
          criteri per la regolamentazione del presente comma". 
                a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le
          esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte le  seguenti:  ",
          anche  stipulando  contratti  a   tempo   parziale   previa
          dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  53  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  di  non  iscrizione  o
          avvenuta    sospensione    dall'elenco     speciale     dei
          professionisti,  di  cui  all'articolo  34   del   presente
          decreto"; 
                b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole  "anche
          in deroga al limite  previsto  dal  comma  3-quinquies  del
          presente articolo, per una sola volta e" sono  soppresse  e
          le  parole  "31  dicembre  2018"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "31 dicembre 2019 e  comunque  nel  rispetto  dei
          limiti temporali previsti dalla normativa europea"; 
                c) il comma 3-quinquies e' abrogato. 
              3. All'articolo 2-bis, comma 32,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le
          parole "dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,"  sono  inserite
          le  seguenti:  "e'  assegnato  temporaneamente  all'Ufficio
          speciale per i comuni del cratere e". 
              4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, al primo periodo, le parole: "e di consentire
          la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con
          riassunzione   delle   medesime   da   parte   degli   enti
          ordinariamente competenti" sono soppresse. 
              4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo  67-ter
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          parole: " al personale in servizio al  30  settembre  2018"
          sono sostituite dalle seguenti: "al personale  assegnato  a
          ciascun  comune  nell'ambito  del  contingente  di  cui  al
          presente comma". 
              4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di
          gestione  e  di  organizzazione  degli   Uffici   speciali,
          istituiti ai  sensi  dell'articolo  67-ter,  comma  2,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il
          controllo   sulla   compatibilita'    dei    costi    della
          contrattazione collettiva  con  i  vincoli  di  bilancio  e
          quelli derivanti dall'applicazione delle  norme  di  legge,
          con particolare riferimento alle disposizioni  inderogabili
          che  incidono  sulla  misura  e  sulla  corresponsione  dei
          trattamenti accessori, e' effettuato, uno per  ciascuno  di
          essi, da un magistrato della Corte dei conti.».