Art. 57 quater Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009. 1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche e' affidata a un organo unico denominato «Conferenza di servizi permanente». La Conferenza e' deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro. 2. La Conferenza di servizi permanente e' presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed e' altresi' costituita dei seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione; e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente; g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente; h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. 3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento. 4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente competente procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente. 5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente. 6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 7. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto. 8. Al fine di accelerare il completamento dell'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990. 9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente e' obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate. 10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attivita' descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non puo' essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla lettera b). 11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo' superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento. 12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attivita' di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14 bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6 bis e 9 del presente articolo. 3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14 quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale. 9. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento puo' essere, altresi', reso disponibile previa comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso. 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. - 6. Omissis. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. Omissis.».