Art. 57 quater 
 
Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione  degli  edifici
  pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo
  colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009. 
 
  1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli
edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori  della  regione
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009,  la  decisione
in ordine  agli  atti  di  approvazione  dei  progetti  definitivi  o
esecutivi di opere pubbliche e' affidata a un organo unico denominato
«Conferenza di servizi permanente».  La  Conferenza  e'  deputata  ad
esprimersi su  interventi  i  cui  lavori  sono  di  importo  pari  o
superiore a 1 milione di euro. 
  2.  La  Conferenza  di  servizi  permanente   e'   presieduta   dal
provveditore  interregionale  alle  opere  pubbliche  per  il  Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, o da un  suo  delegato,  ed  e'
altresi' costituita dei seguenti componenti: 
  a) un rappresentante del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo; 
  b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare; 
  c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
  d) un rappresentante unico della regione  Abruzzo  e  di  tutte  le
amministrazioni riconducibili alla medesima regione; 
  e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; 
  f)  un  rappresentante  unico  della  provincia  e  di   tutte   le
amministrazioni     riconducibili     alla     medesima     provincia
territorialmente competente; 
  g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni
riconducibili al medesimo comune territorialmente competente; 
  h) un rappresentante dell'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente. 
  3. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente,
individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento. 
  4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del  comma  2  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Ove   si   tratti   soltanto   di
amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente  competente
procede alla  designazione  del  rappresentante  unico  entro  cinque
giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi
permanente. 
  5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine  previsto
dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di  cui  alla
lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli
Enti parco,  le  province  e  i  comuni  territorialmente  competenti
provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro  cinque
giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi
permanente. 
  6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da  un  unico
soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in  modo  univoco  e
vincolante la  posizione  dell'amministrazione  stessa  su  tutte  le
decisioni  di  competenza  della  Conferenza,  anche   indicando   le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 
  7. Resta salva la possibilita'  di  invitare  alle  riunioni  della
Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e,  per
le singole amministrazioni dello  Stato,  rappresentate  nei  modi  e
nelle forme di cui al comma 2, lettera c),  di  intervenire  a  dette
riunioni esclusivamente in funzione di supporto. 
  8.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dell'attivita'  di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
nell'aprile  2009,  la  Conferenza  di   servizi   permanente   opera
esclusivamente secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  14-ter
della legge n. 241 del 1990. 
  9. La partecipazione  alla  Conferenza  di  servizi  permanente  e'
obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di
almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di  un'amministrazione
non impedisce la conclusione del relativo procedimento  e  l'adozione
del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente  si
riunisce, di regola,  con  cadenza  mensile,  con  la  partecipazione
contestuale,   ove   possibile   anche   in   via   telematica,   dei
rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate. 
  10. Il provveditore interregionale  alle  opere  pubbliche  per  il
Lazio,  l'Abruzzo  e  la  Sardegna  provvede,  entro   dieci   giorni
lavorativi  dal  ricevimento  della  documentazione  afferente   alle
attivita' descritte al comma 1, a comunicare,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre  amministrazioni
interessate: 
  a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i  relativi
documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni
e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
  b) il termine perentorio, non superiore a dieci  giorni,  entro  il
quale le  amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del  1990,  integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita'  non
attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
  c) la  data  della  prima  riunione  della  Conferenza  di  servizi
permanente che non puo' essere fissata  prima  di  tre  giorni  della
scadenza del termine previsto dalla lettera b). 
  11. I lavori della Conferenza  si  concludono  non  oltre  quindici
giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla  lettera  c)
del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni  preposte  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e
della salute, il termine previsto dal  precedente  periodo  non  puo'
superare i trenta giorni. In ogni  caso,  resta  fermo  l'obbligo  di
rispettare il termine finale del procedimento. 
  12. Ai  componenti  della  Conferenza  di  servizi  permanente  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti  comunque  denominati.  Alle  attivita'  di  supporto   il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  con  le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter della  legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              «01. La prima riunione della conferenza di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi dell'articolo  14  bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai sensi  dei  commi  6  bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis,  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai sensi  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14 quater,  nonche'  quelle
          di cui agli articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della
          pubblica incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  consiglio  dei  ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
          esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS  e  AIA,  il
          cui rappresentante, all'esito dei lavori della  conferenza,
          non   abbia   espresso    definitivamente    la    volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              8-bis. I  termini  di  validita'  di  tutti  i  pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  Conferenza
          di  Servizi,  decorrono  a  far  data   dall'adozione   del
          provvedimento finale. 
              9. 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  47  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra  le  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le
          pubbliche  amministrazioni  avvengono  mediante  l'utilizzo
          della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
          sono valide ai fini  del  procedimento  amministrativo  una
          volta che ne sia verificata la  provenienza.  Il  documento
          puo'   essere,   altresi',    reso    disponibile    previa
          comunicazione delle modalita' di  accesso  telematico  allo
          stesso. 
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se: 
                a) sono sottoscritte con firma digitale o altro  tipo
          di firma elettronica qualificata; 
                b) ovvero sono dotate di segnatura di  protocollo  di
          cui  all'articolo  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle Linee guida. E' in  ogni  caso  esclusa  la
          trasmissione di documenti a mezzo fax; 
                d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettere
          a) e b), provvedono ad istituire e  pubblicare  nell'Indice
          dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
          gestori di pubblici servizi almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          Le   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 2 (Conclusione  del  procedimento).  -  1.  -  6.
          Omissis. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              Omissis.».