Art. 22. 
 
                   Esercizio sociale e rendiconto 
 
    22.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo)  gennaio  al  31
(trentuno) dicembre di ogni anno. 
    22.2.  Il  rendiconto  d'esercizio,  una  volta  predisposto  dal
Tesoriere, viene sottoposto agli organi  di  controllo  almeno trenta
giorni prima della data di convocazione del  Comitato  Direttivo  che
deve approvarlo. 
    Gli organi di controllo depositano le proprie relazioni  annuale,
che vengono allegate al rendiconto, almeno cinque giorni prima  della
data di convocazione dell'Assemblea. 
    L'approvazione del rendiconto d'esercizio da parte dell'Assemblea
avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo.