Art. 22. Esercizio sociale e rendiconto 22.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 22.2. Il rendiconto d'esercizio, una volta predisposto dal Tesoriere, viene sottoposto agli organi di controllo almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Comitato Direttivo che deve approvarlo. Gli organi di controllo depositano le proprie relazioni annuale, che vengono allegate al rendiconto, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. L'approvazione del rendiconto d'esercizio da parte dell'Assemblea avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo.