Art. 19 Ruoli 1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole: «mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 849 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 849 (Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti) - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, nonche' attribuito il comando di piccole unita'. 3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno. 3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.».