Art. 19 
 
 
                                Ruoli 
 
  1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole:
«mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: 
    «anche qualificate e complesse,». 
 
          Note all'art. 19: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  849  del  decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 849 (Appartenenti al ruolo dei  sovrintendenti)
          - 1. Il personale  appartenente  al  ruolo  sovrintendenti,
          oltre ai  compiti  di  carattere  militare  previsti  dalle
          disposizioni in vigore, svolge  mansioni  esecutive,  anche
          qualificate   e    complesse,    richiedenti    un'adeguata
          preparazione professionale e con il margine di iniziativa e
          di discrezionalita' inerente alle qualifiche di  agente  di
          pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 
                2. Al suddetto personale possono essere  affidati  il
          comando di uno o piu' militari cui  impartisce  ordini  dei
          quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti  di
          carattere         operativo,         addestrativo         e
          logistico-amministrativo, nonche' attribuito il comando  di
          piccole unita'. 
                3.  Ai  brigadieri  capo,   oltre   a   quanto   gia'
          specificato,   possono    essere    attribuiti    incarichi
          specialistici,   richiedenti   particolari   conoscenze   e
          attitudini, nonche' incarichi  operativi  di  piu'  elevato
          impegno. 
                3-bis.   In   relazione   al   qualificato    profilo
          professionale  raggiunto,  ai  brigadieri  capo   qualifica
          speciale possono essere affidati,  anche  permanendo  nello
          stesso incarico, compiti di  maggiore  responsabilita'  fra
          quelli di cui al comma precedente.».