Art. 20 Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1325-ter: 1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo, e' stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito in: a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere; b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»; c) il quadro VII della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo; d) il quadro X della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 1325-ter e 1299 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri) - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri capo che: a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ». «Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado) - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere; b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.».