Art. 20
Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1325-ter:
1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle
seguenti:
«6 anni»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo,
e' stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«e' stabilito in:
a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;
b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»;
c) il quadro VII della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 -
quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto
legislativo;
d) il quadro X della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 -
quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto
legislativo.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 1325-ter e 1299
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1325-ter (Attribuzione della qualifica di
qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei
carabinieri) - 1. La qualifica di qualifica speciale e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri
capo che:
a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art.
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede
di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato
una condanna definitiva per delitto non colposo.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1,
lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa
decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe
stato valutato in assenza della causa impeditiva,
riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente
posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1,
lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno
successivo al maturamento dei requisiti richiesti. ».
«Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado) -
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per
la promozione ad anzianita' e' stabilito in:
a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;
b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere
capo.».