Art. 64 
 
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione  degli  ambienti  di
                               lavoro) 
 
  1. Allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di
lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,
ai soggetti esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione  e'
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020,  un  credito  d'imposta,
nella misura del 50 per cento  delle  spese  di  sanificazione  degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino  ad
un massimo di  20.000  euro  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.