Art. 84
Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e' riconosciuta
una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal
fine il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio
dell'attivita', comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal
fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale
autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui
sopra con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione
tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di maggio
2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile
2020 con un importo pari a 500 euro.
8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di
lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di
almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle
legge 24 aprile 2020 n. 27, e' erogata una indennita' di 600 euro
per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennita'
viene erogata per le predette mensilita' anche ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non
superiore ai 35.000 euro.
11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del
reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento
risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi
del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita' si
procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino
all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'.
Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 72 milioni di
euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari
a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.