Art. 85 Indennita' per i lavoratori domestici 1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. 2. L'indennita' di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita' non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. 4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. 5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.