Art. 91 Attivita' di formazione a distanza e conservazione della validita' dell'anno scolastico o formativo 1. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attivita' didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attivita' sono svolte con modalita' a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. 2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.