Art. 92 
 
            Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL 
 
  1. Le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di  fruizione  termini
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile  2020,  sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di  scadenza,
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle  indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e  44  del  decreto-legge  17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile
2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli  articoli  84,  85  e  98  del
presente decreto.  L'importo  riconosciuto  per  ciascuna  mensilita'
aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita'  spettante  per
la prestazione originaria. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato  in  613,7  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.